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LUNEDì
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 30 Agosto 2004 |
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Web e diritto per le nuove tecnologie | |
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PROVIDER: RESPONSABILITA’ DEI CONTENUTI DIFFUSI IN RETE |
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La quarta sezione civile del Tribunale di Napoli, con sentenza del 29 giugno 2004, ha per primo applicato ed interpretato le norme contenute nel Decreto legislativo n. 70/03, relativo alla responsabilità degli internet service provider, che ha recepito la Direttive europea 2000/31/Ce sul commercio elettronico. Nel caso di specie il provider è stato condannato per aver violato il diritto d’autore on line nel momento in cui, scegliendo lui i contenuti, ha pubblicato su un sito internet, realizzato e gestito per conto di un comune, un’opera, senza il consenso del suo autore. Il giudice napoletano ha applicato il regime di responsabilità del “content provider, al quale incombe l’obbligo di controllare e verificare ogni ulteriore profilo di lesività dei contenuti resi ostensibili nel sito dallo stesso creato, organizzato e gestito”, secondo quanto previsto dall’art. 16, 2° comma, del citato decreto legislativo. Il giudice napoletano ha anche chiarito che la responsabilità non sarebbe scattata se il provider avesse fornito la prova, anche testimoniale, che documenti ed immagini erano stati forniti e scelti dal committente e che la responsabilità in esame è di tipo extracontrattuale e che, ai sensi dell’art. 2043 cod. Civ., non ha alcun rilievo il fatto che il servizio fosse reso gratuitamente. |
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PROVIDER: RESPONSABILITA’ DEI CONTENUTI DIFFUSI IN RETE |
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La quarta sezione civile del Tribunale di Napoli, con sentenza del 29 giugno 2004, ha per primo applicato ed interpretato le norme contenute nel Decreto legislativo n. 70/03, relativo alla responsabilità degli internet service provider, che ha recepito la Direttive europea 2000/31/Ce sul commercio elettronico. Nel caso di specie il provider è stato condannato per aver violato il diritto d’autore on line nel momento in cui, scegliendo lui i contenuti, ha pubblicato su un sito internet, realizzato e gestito per conto di un comune, un’opera, senza il consenso del suo autore. Il giudice napoletano ha applicato il regime di responsabilità del “content provider, al quale incombe l’obbligo di controllare e verificare ogni ulteriore profilo di lesività dei contenuti resi ostensibili nel sito dallo stesso creato, organizzato e gestito”, secondo quanto previsto dall’art. 16, 2° comma, del citato decreto legislativo. Il giudice napoletano ha anche chiarito che la responsabilità non sarebbe scattata se il provider avesse fornito la prova, anche testimoniale, che documenti ed immagini erano stati forniti e scelti dal committente e che la responsabilità in esame è di tipo extracontrattuale e che, ai sensi dell’art. 2043 cod. Civ., non ha alcun rilievo il fatto che il servizio fosse reso gratuitamente. |
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PROVIDER: TRE TIPI DI ATTIVITA’ |
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Per meglio comprendere la portata della sentenza illustrata, ricordiamo che gli articoli da 14 a 17 del Decreto legislativo n. 70/03, sono distinte tre diverse attività del provider: mere conduit, caching e hosting. La prima può consistere nella semplice trasmissione di informazioni, non proprie, ma fornite dal destinatario del servizio (committente) oppure nella fornitura di accesso alla rete. In questo caso non vi è alcuna responsabilità del provider, in quanto egli si limita a veicolare le informazioni ricevute, senza alcun intervento. Il caching consiste nell’attività di memorizzazione automatica, intermedia o temporanea delle informazioni, effettuata, come dice la norma, “al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta”. In questo caso la responsabilità del provider scatta solo se egli è a conoscenza dell’illiceità dell’attività o dell’informazione. L’hosting, infine, rappresenta un’attività più eterogenea, che può ricomprendere la gestione del sito, la conservazione dei data-log, la tenuta degli archivi del cliente nei propri server. Anche in questo caso la responsabilità del provider scatta solo se egli è a conoscenza dell’illiceità dell’attività o dell’informazione. |
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PROVIDER: TRE TIPI DI ATTIVITA’ |
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Per meglio comprendere la portata della sentenza illustrata, ricordiamo che gli articoli da 14 a 17 del Decreto legislativo n. 70/03, sono distinte tre diverse attività del provider: mere conduit, caching e hosting. La prima può consistere nella semplice trasmissione di informazioni, non proprie, ma fornite dal destinatario del servizio (committente) oppure nella fornitura di accesso alla rete. In questo caso non vi è alcuna responsabilità del provider, in quanto egli si limita a veicolare le informazioni ricevute, senza alcun intervento. Il caching consiste nell’attività di memorizzazione automatica, intermedia o temporanea delle informazioni, effettuata, come dice la norma, “al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta”. In questo caso la responsabilità del provider scatta solo se egli è a conoscenza dell’illiceità dell’attività o dell’informazione. L’hosting, infine, rappresenta un’attività più eterogenea, che può ricomprendere la gestione del sito, la conservazione dei data-log, la tenuta degli archivi del cliente nei propri server. Anche in questo caso la responsabilità del provider scatta solo se egli è a conoscenza dell’illiceità dell’attività o dell’informazione. |
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WEB: NIENTE PIU' PARTITA IVA PER REGISTRARE DOMINI.IT |
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Dalla fine del mese di agosto 2004 non è più richiesta la partita Iva per registrare siti internet con dominio .It. A partire da settembre 2004, quindi, sono sufficienti il codice fiscale e la maggiore età del richiedente. Continua a sussistere la “lettera di assunzione di responsabilità'', il contratto in cui il richiedente si assume la responsabilità civile e penale del nome a dominio. |
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WEB: NIENTE PIU' PARTITA IVA PER REGISTRARE DOMINI.IT |
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Dalla fine del mese di agosto 2004 non è più richiesta la partita Iva per registrare siti internet con dominio .It. A partire da settembre 2004, quindi, sono sufficienti il codice fiscale e la maggiore età del richiedente. Continua a sussistere la “lettera di assunzione di responsabilità'', il contratto in cui il richiedente si assume la responsabilità civile e penale del nome a dominio. |
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VEDIOR…TUTTO DI PERSONALE |
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Dallo scorso 1° Agosto 2004 Vedior opera come Agenzia per il Lavoro, in grado di risolvere tutti gli aspetti riguardanti le risorse umane: somministrazione, selezione, formazione. Con più di 2.200 filiali in 36 paesi, Vedior rappresenta la terza azienda a livello mondiale nel settore delle risorse umane e la prima nelle specializzazioni: un network che si delinea per le multinazionali come unico referente in grado di offrire un servizio integrale: Agenzia per il Lavoro: seleziona e recluta i candidati che sono più adatti alla sua azienda, grazie alla banca dati in cui sono presenti più di 100.000 curriculum vitae Speedy Selection: soddisfa tutte le esigenze di assunzione in tempi estremamente brevi, tipici della somministrazione Secretaries: recruiting di profili di tipo segretariale, assicurando, dalla receptionist all'assistente dell'amministratore delegato, personale preparato, attivo e dinamico Welcome: recluta i candidati dal Sud Italia per trasferirli nelle regioni del Nord Italia offrendo loro anche la sistemazione in appartamento vicino al luogo di lavoro e assistenza in loco Staff Leasing: consente di affidare la gestione totale di specifiche attività grazie a personale assunto direttamente da Vedior Vhrs: specialista in selezione, formazione e consulenza Selezione: grazie ad esperti selezionatori, che analizzano il contesto aziendale e individuano la risorsa adeguata al ruolo da ricoprire, ricerca profili altamente qualificati in tutta Italia Formazione: progetta, organizza e realizza corsi formativi gratuiti e a pagamento per i temporanei in missione e per i dipendenti delle aziende clienti Outplacement: risolve le problematiche connesse al ricollocamento e alla riqualificazione del personale. Vedior offre anche consulenza organizzativa con interventi di bilancio delle competenze, valutazione delle prestazioni e del potenziale. |
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VEDIOR…TUTTO DI PERSONALE |
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Dallo scorso 1° Agosto 2004 Vedior opera come Agenzia per il Lavoro, in grado di risolvere tutti gli aspetti riguardanti le risorse umane: somministrazione, selezione, formazione. Con più di 2.200 filiali in 36 paesi, Vedior rappresenta la terza azienda a livello mondiale nel settore delle risorse umane e la prima nelle specializzazioni: un network che si delinea per le multinazionali come unico referente in grado di offrire un servizio integrale: Agenzia per il Lavoro: seleziona e recluta i candidati che sono più adatti alla sua azienda, grazie alla banca dati in cui sono presenti più di 100.000 curriculum vitae Speedy Selection: soddisfa tutte le esigenze di assunzione in tempi estremamente brevi, tipici della somministrazione Secretaries: recruiting di profili di tipo segretariale, assicurando, dalla receptionist all'assistente dell'amministratore delegato, personale preparato, attivo e dinamico Welcome: recluta i candidati dal Sud Italia per trasferirli nelle regioni del Nord Italia offrendo loro anche la sistemazione in appartamento vicino al luogo di lavoro e assistenza in loco Staff Leasing: consente di affidare la gestione totale di specifiche attività grazie a personale assunto direttamente da Vedior Vhrs: specialista in selezione, formazione e consulenza Selezione: grazie ad esperti selezionatori, che analizzano il contesto aziendale e individuano la risorsa adeguata al ruolo da ricoprire, ricerca profili altamente qualificati in tutta Italia Formazione: progetta, organizza e realizza corsi formativi gratuiti e a pagamento per i temporanei in missione e per i dipendenti delle aziende clienti Outplacement: risolve le problematiche connesse al ricollocamento e alla riqualificazione del personale. Vedior offre anche consulenza organizzativa con interventi di bilancio delle competenze, valutazione delle prestazioni e del potenziale. |
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ASSICURAZIONI: PAGAMENTO NON PIÙ IN CONTANTI PER LE POLIZZE |
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Per una migliore tutela del consumatore, l’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni (Isvap) con la circolare n. 533/D del 4 giugno 2004 ha comunicato le regole di indirizzo cui le imprese di assicurazione ed i relativi intermediari si debbono attenere nella distribuzione delle polizze. Dal prossimo 1° ottobre 2004 gli assicurati dovranno pagare i premi dei contratti vita o danni con assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità, oppure bonifico bancario, o bollettino di conto corrente postale, vaglia o similari, ovvero carte di credito o debito. La regola che vieta il pagamento in contanti in precedenza valeva solo per le polizze distribuite con la tecnica del “multilevel marketing”. Il pagamento in contanti o con assegno intestato all’agente di assicurazione è consentito solamente quando all’assicurato è consegnata la quietanza con la firma del responsabile di direzione o dell’agenzia che gestisce il contratto. |
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ASSICURAZIONI: PAGAMENTO NON PIÙ IN CONTANTI PER LE POLIZZE |
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Per una migliore tutela del consumatore, l’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni (Isvap) con la circolare n. 533/D del 4 giugno 2004 ha comunicato le regole di indirizzo cui le imprese di assicurazione ed i relativi intermediari si debbono attenere nella distribuzione delle polizze. Dal prossimo 1° ottobre 2004 gli assicurati dovranno pagare i premi dei contratti vita o danni con assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità, oppure bonifico bancario, o bollettino di conto corrente postale, vaglia o similari, ovvero carte di credito o debito. La regola che vieta il pagamento in contanti in precedenza valeva solo per le polizze distribuite con la tecnica del “multilevel marketing”. Il pagamento in contanti o con assegno intestato all’agente di assicurazione è consentito solamente quando all’assicurato è consegnata la quietanza con la firma del responsabile di direzione o dell’agenzia che gestisce il contratto. |
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ASSICURAZIONI: INFORMAZIONI ON LINE |
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Per una migliore tutela del consumatore, come risulta dalla circolare n. 533/D del 4 giugno 2004 dell’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni (Isvap), le compagnie di assicurazione debbono anche completare, entro il prossimo mese di ottobre 2005, dei loro siti internet. Le informazioni debbono attenere riguardare, in primo luogo, la rete di distribuzione delle compagnie di assicurazione: le stesse debbono mettere su internet i dati della loro rete distributiva, in modo da poter verificare, quando necessario, gli estremi degli agenti, il loro nome e la loro localizzazione territoriale. Le compagnie assicurative debbono, inoltre, fornire on line una tempestiva informazione sulle condizioni generali delle polizze a maggior diffusione e, per quelle “vita”, la valorizzazione periodica delle quote del fondo (unit linked) e degli attivi (index linked) cui sono collegate le prestazioni assicurate. |
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ASSICURAZIONI: INFORMAZIONI ON LINE |
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Per una migliore tutela del consumatore, come risulta dalla circolare n. 533/D del 4 giugno 2004 dell’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni (Isvap), le compagnie di assicurazione debbono anche completare, entro il prossimo mese di ottobre 2005, dei loro siti internet. Le informazioni debbono attenere riguardare, in primo luogo, la rete di distribuzione delle compagnie di assicurazione: le stesse debbono mettere su internet i dati della loro rete distributiva, in modo da poter verificare, quando necessario, gli estremi degli agenti, il loro nome e la loro localizzazione territoriale. Le compagnie assicurative debbono, inoltre, fornire on line una tempestiva informazione sulle condizioni generali delle polizze a maggior diffusione e, per quelle “vita”, la valorizzazione periodica delle quote del fondo (unit linked) e degli attivi (index linked) cui sono collegate le prestazioni assicurate. |
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LOMBARDIAPOINT: RETE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE LOMBARDE |
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A Milano, il 28 giugno scorso, presso la Camera di Commercio, è stato inaugurato il primo degli uffici della rete LombardiaPoint (Punti Operativi per l'Internazionalizzazione), nata nel dicembre 2003 con la sottoscrizione di un’intesa istituzionale fra Ministero delle Attività Produttive, Regione Lombardia, Sistema camerale lombardo, Ice, Simest e Sace, che mettono insieme le rispettive competenze al servizio delle aziende lombarde che vogliono operare sui mercati esteri. L’accordo ha lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese e dei prodotti lombardi attraverso una rete di undici uffici, attivi presso le Camere di Commercio, per facilitare la diffusione e l'accesso a livello territoriale dei servizi erogati dai diversi soggetti istituzionali partner. La rete Lombardiapoint affianca le imprese lombarde in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione, fornendo direttamente una prima assistenza di carattere informativo e indirizzando gli utenti verso i servizi specialistici forniti dai diversi partner. La rete Lombardiapoint offre servizi in materia di finanziamenti (agevolazioni e contributi per il commercio e gli investimenti), promozione (organizzazione di missioni commerciali e incontri d'affari; partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali, realizzazione di campagne di marketing e comunicazione), consulenza e assistenza (contrattualistica, dogane; fiscalità, pagamenti, trasporti, tutela marchi, brevetti e know-how, strategie d'ingresso e posizionamento sui mercati internazionali. Il Lombardiapoint individua la struttura che meglio soddisfa le richieste, tenendo in considerazione costi, mercati e risorse), ricerca partner (elenchi di imprese e liste di nominativi, selezione di potenziali fornitori, importatori, buyer, distributori, agenti), assicurazioni (coperture assicurative per le attività internazionali delle piccole e medie imprese), formazione (corsi, seminari, incontri di aggiornamento, country presentation), servizi on-line (www.Infoexport.it pareri on-line da esperti qualificati in materia di import-export e trading internazionale; www.Mglobale.it aggiornamenti sulle tecniche e le procedure del commercio con l'estero (contratti, dogane, Iva, pagamenti, trasporti); www.Ice.gov.it informazioni sui mercati esteri, schede paese, pubblicazioni e prodotti editoriali), informazioni. |
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LOMBARDIAPOINT: RETE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE LOMBARDE |
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A Milano, il 28 giugno scorso, presso la Camera di Commercio, è stato inaugurato il primo degli uffici della rete LombardiaPoint (Punti Operativi per l'Internazionalizzazione), nata nel dicembre 2003 con la sottoscrizione di un’intesa istituzionale fra Ministero delle Attività Produttive, Regione Lombardia, Sistema camerale lombardo, Ice, Simest e Sace, che mettono insieme le rispettive competenze al servizio delle aziende lombarde che vogliono operare sui mercati esteri. L’accordo ha lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese e dei prodotti lombardi attraverso una rete di undici uffici, attivi presso le Camere di Commercio, per facilitare la diffusione e l'accesso a livello territoriale dei servizi erogati dai diversi soggetti istituzionali partner. La rete Lombardiapoint affianca le imprese lombarde in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione, fornendo direttamente una prima assistenza di carattere informativo e indirizzando gli utenti verso i servizi specialistici forniti dai diversi partner. La rete Lombardiapoint offre servizi in materia di finanziamenti (agevolazioni e contributi per il commercio e gli investimenti), promozione (organizzazione di missioni commerciali e incontri d'affari; partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali, realizzazione di campagne di marketing e comunicazione), consulenza e assistenza (contrattualistica, dogane; fiscalità, pagamenti, trasporti, tutela marchi, brevetti e know-how, strategie d'ingresso e posizionamento sui mercati internazionali. Il Lombardiapoint individua la struttura che meglio soddisfa le richieste, tenendo in considerazione costi, mercati e risorse), ricerca partner (elenchi di imprese e liste di nominativi, selezione di potenziali fornitori, importatori, buyer, distributori, agenti), assicurazioni (coperture assicurative per le attività internazionali delle piccole e medie imprese), formazione (corsi, seminari, incontri di aggiornamento, country presentation), servizi on-line (www.Infoexport.it pareri on-line da esperti qualificati in materia di import-export e trading internazionale; www.Mglobale.it aggiornamenti sulle tecniche e le procedure del commercio con l'estero (contratti, dogane, Iva, pagamenti, trasporti); www.Ice.gov.it informazioni sui mercati esteri, schede paese, pubblicazioni e prodotti editoriali), informazioni. |
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DISABILI: SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'ACCESSIBILITÀ ALLE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE |
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Il Consiglio dei Ministri ha esaminato lo schema di Dpr contenente il regolamento attuativo della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 la cosiddetta "Legge Stanca", che contiene disposizioni per favorire l'accesso dei disabili alle nuove tecnologie informatiche. "È un significativo atto per abbattere le barriere digitali evitando che le nuove tecnologie informatiche determinino forme di emarginazione, forse ancora più pericolose di quelle tradizionali, mentre punta a promuoverne l'uso come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni, oltre che di miglioramento della qualità della vita", ha detto Lucio Stanca, Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, ricordando che "il Regolamento costituisce una tappa fondamentale nel percorso virtuoso intrapreso con l'approvazione della legge, nel dicembre 2003, mentre era in corso l''Anno Europeo del Disabile”, e che si concluderà, a breve, con l'emanazione delle “Linee guida” con i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l'accessibilità, attualmente in corso di predisposizione". Il Ministro ha sottolineato "la forte valenza innovativa del Regolamento, predisposto previa consultazione delle associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative della categoria, nonché di quelle di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software". Una sorta di "bollino blu" certificherà l'accessibilità da parte dei disabili ai siti Internet ed al materiale informatico. I punti essenziali del Regolamento, che si compone di 9 articoli, sono i seguenti: a. Concetto di accessibilità: capacità dei sistemi informatici di poter erogare servizi fruibili anche per i soggetti che necessitano di tecnologie assistive o di particolari configurazioni; b. Tecnologie assistite: soluzioni tecnologiche che consentono al disabile di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici; c. Verifica tecnica dell'accessibilità, operata da esperti, e verifica soggettiva, condotta sui singoli servizi tramite l'intervento del soggetto destinatario, anche disabile, sulla scorta di valutazioni empiriche. I soggetti che procedono alle valutazioni delle caratteristiche di accessibilità dei servizi sono inseriti nell'elenco dei valutatori, istituito presso il Cnipa (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione), che garantisce l'alta specificità tecnica degli accertamenti; d. Rilascio da parte del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie del logo sull'accessibilità dei siti e del materiale informatico, richiesto dai privati, effettuato previa contestuale esibizione dell'attestato di accessibilità, concesso in caso di verifica positiva, dai valutatori privati; e. Poteri ispettivi di controllo del Cnipa verso i privati, consistenti nella verifica del mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi. Altre disposizioni prevedono l'ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni utilizzano il logo sui siti e sui servizi forniti. Esse provvederanno, in modo autonomo, a valutare l'accessibilità stessa. |
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DISABILI: SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'ACCESSIBILITÀ ALLE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE |
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Il Consiglio dei Ministri ha esaminato lo schema di Dpr contenente il regolamento attuativo della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 la cosiddetta "Legge Stanca", che contiene disposizioni per favorire l'accesso dei disabili alle nuove tecnologie informatiche. "È un significativo atto per abbattere le barriere digitali evitando che le nuove tecnologie informatiche determinino forme di emarginazione, forse ancora più pericolose di quelle tradizionali, mentre punta a promuoverne l'uso come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni, oltre che di miglioramento della qualità della vita", ha detto Lucio Stanca, Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, ricordando che "il Regolamento costituisce una tappa fondamentale nel percorso virtuoso intrapreso con l'approvazione della legge, nel dicembre 2003, mentre era in corso l''Anno Europeo del Disabile”, e che si concluderà, a breve, con l'emanazione delle “Linee guida” con i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l'accessibilità, attualmente in corso di predisposizione". Il Ministro ha sottolineato "la forte valenza innovativa del Regolamento, predisposto previa consultazione delle associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative della categoria, nonché di quelle di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software". Una sorta di "bollino blu" certificherà l'accessibilità da parte dei disabili ai siti Internet ed al materiale informatico. I punti essenziali del Regolamento, che si compone di 9 articoli, sono i seguenti: a. Concetto di accessibilità: capacità dei sistemi informatici di poter erogare servizi fruibili anche per i soggetti che necessitano di tecnologie assistive o di particolari configurazioni; b. Tecnologie assistite: soluzioni tecnologiche che consentono al disabile di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici; c. Verifica tecnica dell'accessibilità, operata da esperti, e verifica soggettiva, condotta sui singoli servizi tramite l'intervento del soggetto destinatario, anche disabile, sulla scorta di valutazioni empiriche. I soggetti che procedono alle valutazioni delle caratteristiche di accessibilità dei servizi sono inseriti nell'elenco dei valutatori, istituito presso il Cnipa (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione), che garantisce l'alta specificità tecnica degli accertamenti; d. Rilascio da parte del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie del logo sull'accessibilità dei siti e del materiale informatico, richiesto dai privati, effettuato previa contestuale esibizione dell'attestato di accessibilità, concesso in caso di verifica positiva, dai valutatori privati; e. Poteri ispettivi di controllo del Cnipa verso i privati, consistenti nella verifica del mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi. Altre disposizioni prevedono l'ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni utilizzano il logo sui siti e sui servizi forniti. Esse provvederanno, in modo autonomo, a valutare l'accessibilità stessa. |
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SMS ISTITUZIONALI: SOLO IN CASI ECCEZIONALI |
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L' Autorità Garante della Privacy ha adottato, sulla base di numerose segnalazioni e reclami ricevuti, una decisione riguardante gli sms inviati a tutti gli abbonati di telefonia mobile in occasione delle ultime elezioni europee, in ordine alle date e agli orari di apertura dei seggi. L'autorità ha richiamato il suo provvedimento generale del 12 marzo 2003 nel quale aveva già indicato le condizioni di eccezionalità ed emergenza in presenza delle quali è possibile, per gli operatori di telefonia mobile, inviare messaggi agli utenti prescindendo dal consenso dell'interessato. In particolare, nel provvedimento l’Autorità precisava che si può ricorrere all'invio di messaggi in deroga alla disciplina sulla protezione dei dati personali in caso di emergenze e calamità naturali, con un provvedimento emanato, ad esempio, per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il Ministro dell'Interno aveva disposto che i fornitori di servizi di telefonia mobile fossero tenuti ad inviare, anche in deroga alle norme vigenti, a tutti gli abbonati e titolari di carte ricaricabili un messaggio sms, e aveva motivato l'urgenza e il carattere di eccezionalità ed emergenza del decreto con il riferimento alla novità del calendario previsto per le votazioni, all'insufficiente conoscenza tra i cittadini di tali novità, ai rischi di affollamento ai seggi, al timore di situazioni di forte criticità come quelle determinatesi in occasione delle passate elezioni politiche, alle proteste registratesi in occasione della riduzione delle sezioni elettorali, alla consistente riduzione del contingente militare a presidio dei seggi, ai disagi e turbamenti sotto il profilo dell'ordine pubblico, oltre che ai rischi e impedimenti all'esercizio stesso del diritto di voto, circostanze che il Ministero ha giudicato oggettivamente come eccezionali. Il Garante ha ribadito, come criterio generale, che "le situazioni, poste a fondamento del provvedimento d'urgenza, debbano presentare effettivamente carattere di eccezionalità e di emergenza" e ha sottolineato l'esigenza di evitare un'utilizzazione estensiva ed impropria del riferimento all'emergenza. Dalle informazioni fornite all’Autorità dal Ministero dell'Interno e dai gestori è risultato che i messaggi sono stati inviati agli utenti direttamente da questi ultimi e non vi è stata, quindi, alcuna comunicazione dei numeri dei cellulari alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda il problema della firma, attribuita, secondo il Ministero dell'Interno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 150/00, il Garante ha osservato che, nella specifica materia in questione, non può assumere rilevanza la norma richiamata, la quale riguarda situazioni diversamente caratterizzate (trasmissione di messaggi da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo). Il corretto rapporto tra cittadini e amministrazione richiede che debba essere sempre identificabile il soggetto istituzionale che invia o fa inviare i messaggi. Per quanto riguarda l'orario degli invii, quasi tutti i gestori hanno attestato di aver inviato solo in determinati ore diurne oppure tarando i sistemi informativi in modo da non superare un certo orario nella tarda serata. Nella sua decisione il Garante ha richiamato anche al rispetto da parte dei gestori di determinate cautele nell'invio degli sms (evitando le ore notturne) e la necessità di fornire adeguate informazioni generali agli utenti su tali invii di emergenza. Su quest'ultimo punto, l'Autorità si è riservata di accertare che gli operatori rendano conformi alle norme sulla privacy le informative ai clienti. |
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SMS ISTITUZIONALI: SOLO IN CASI ECCEZIONALI |
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L' Autorità Garante della Privacy ha adottato, sulla base di numerose segnalazioni e reclami ricevuti, una decisione riguardante gli sms inviati a tutti gli abbonati di telefonia mobile in occasione delle ultime elezioni europee, in ordine alle date e agli orari di apertura dei seggi. L'autorità ha richiamato il suo provvedimento generale del 12 marzo 2003 nel quale aveva già indicato le condizioni di eccezionalità ed emergenza in presenza delle quali è possibile, per gli operatori di telefonia mobile, inviare messaggi agli utenti prescindendo dal consenso dell'interessato. In particolare, nel provvedimento l’Autorità precisava che si può ricorrere all'invio di messaggi in deroga alla disciplina sulla protezione dei dati personali in caso di emergenze e calamità naturali, con un provvedimento emanato, ad esempio, per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il Ministro dell'Interno aveva disposto che i fornitori di servizi di telefonia mobile fossero tenuti ad inviare, anche in deroga alle norme vigenti, a tutti gli abbonati e titolari di carte ricaricabili un messaggio sms, e aveva motivato l'urgenza e il carattere di eccezionalità ed emergenza del decreto con il riferimento alla novità del calendario previsto per le votazioni, all'insufficiente conoscenza tra i cittadini di tali novità, ai rischi di affollamento ai seggi, al timore di situazioni di forte criticità come quelle determinatesi in occasione delle passate elezioni politiche, alle proteste registratesi in occasione della riduzione delle sezioni elettorali, alla consistente riduzione del contingente militare a presidio dei seggi, ai disagi e turbamenti sotto il profilo dell'ordine pubblico, oltre che ai rischi e impedimenti all'esercizio stesso del diritto di voto, circostanze che il Ministero ha giudicato oggettivamente come eccezionali. Il Garante ha ribadito, come criterio generale, che "le situazioni, poste a fondamento del provvedimento d'urgenza, debbano presentare effettivamente carattere di eccezionalità e di emergenza" e ha sottolineato l'esigenza di evitare un'utilizzazione estensiva ed impropria del riferimento all'emergenza. Dalle informazioni fornite all’Autorità dal Ministero dell'Interno e dai gestori è risultato che i messaggi sono stati inviati agli utenti direttamente da questi ultimi e non vi è stata, quindi, alcuna comunicazione dei numeri dei cellulari alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda il problema della firma, attribuita, secondo il Ministero dell'Interno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 150/00, il Garante ha osservato che, nella specifica materia in questione, non può assumere rilevanza la norma richiamata, la quale riguarda situazioni diversamente caratterizzate (trasmissione di messaggi da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo). Il corretto rapporto tra cittadini e amministrazione richiede che debba essere sempre identificabile il soggetto istituzionale che invia o fa inviare i messaggi. Per quanto riguarda l'orario degli invii, quasi tutti i gestori hanno attestato di aver inviato solo in determinati ore diurne oppure tarando i sistemi informativi in modo da non superare un certo orario nella tarda serata. Nella sua decisione il Garante ha richiamato anche al rispetto da parte dei gestori di determinate cautele nell'invio degli sms (evitando le ore notturne) e la necessità di fornire adeguate informazioni generali agli utenti su tali invii di emergenza. Su quest'ultimo punto, l'Autorità si è riservata di accertare che gli operatori rendano conformi alle norme sulla privacy le informative ai clienti. |
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TIM CONDANNATA PER SPAM VIA SMS |
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Un Giudice di Pace di Napoli ha riconosciuto l'illegittimità dello spamming, accogliendo la denuncia presentata da una studentessa che lamentava il fatto di ricevere continuamente sms da parte della Tim. Il Giudice ha condannato la compagnia di telefonia mobile, stabilendo un diritto al risarcimento pari a 1.000 euro a favore della parte lesa: gli sms non richiesti e autorizzati per iscritto e in modo espresso, infatti, rappresentano un violazione della privacy e danneggiano la riservatezza del destinatario. Il giudice napoletano si è così adeguato ad una recente decisione dal Giudice di Pace di Mondovì. |
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TIM CONDANNATA PER SPAM VIA SMS |
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Un Giudice di Pace di Napoli ha riconosciuto l'illegittimità dello spamming, accogliendo la denuncia presentata da una studentessa che lamentava il fatto di ricevere continuamente sms da parte della Tim. Il Giudice ha condannato la compagnia di telefonia mobile, stabilendo un diritto al risarcimento pari a 1.000 euro a favore della parte lesa: gli sms non richiesti e autorizzati per iscritto e in modo espresso, infatti, rappresentano un violazione della privacy e danneggiano la riservatezza del destinatario. Il giudice napoletano si è così adeguato ad una recente decisione dal Giudice di Pace di Mondovì. |
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POSTA ELETTRONICA: OPENPEC INIZIA LA FASE DI TEST |
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E’ in corso la fase di test per la verifica dell'interoperabilità del programma open source Openpec per la posta elettronica certificata, realizzato secondo le specifiche tecniche individuate dal CNIPA. Il Centro nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stato istituito con le norme contenute art. 176 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali, pubblicato sul supplemento ordinario n. 123 della Gazzetta ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003. Ricordiamo che tali norme hanno modificato solamente il comma 1 dell’art. 4 del Decreto legislativo n. 39/93, con il quale era stata istituita l’Aipa, trasformando così la stessa autorità in Centro nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. Se i risultati saranno positivi il software sarà essere inserito tra le soluzioni approvate dallo Cnipa per l'utilizzo nelle pubbliche amministrazioni della posta elettronica certificata. In precedenza un altro software open source per la posta certificata, realizzato dalla società italiana Inrete e denominato Inrete-pec, aveva superato i test di interoperabilità dello Cnipa. |
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POSTA ELETTRONICA: OPENPEC INIZIA LA FASE DI TEST |
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E’ in corso la fase di test per la verifica dell'interoperabilità del programma open source Openpec per la posta elettronica certificata, realizzato secondo le specifiche tecniche individuate dal CNIPA. Il Centro nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stato istituito con le norme contenute art. 176 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali, pubblicato sul supplemento ordinario n. 123 della Gazzetta ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003. Ricordiamo che tali norme hanno modificato solamente il comma 1 dell’art. 4 del Decreto legislativo n. 39/93, con il quale era stata istituita l’Aipa, trasformando così la stessa autorità in Centro nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. Se i risultati saranno positivi il software sarà essere inserito tra le soluzioni approvate dallo Cnipa per l'utilizzo nelle pubbliche amministrazioni della posta elettronica certificata. In precedenza un altro software open source per la posta certificata, realizzato dalla società italiana Inrete e denominato Inrete-pec, aveva superato i test di interoperabilità dello Cnipa. |
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