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LUNEDì
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 31 Gennaio 2005 |
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Web e diritto per le nuove tecnologie | |
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FISCO: ON LINE I MODELLI 770/2005 |
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L’Agenzia per le Entrate ha comunicato che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia sono stati approvati, il 13 gennaio scorso, i modelli 770, concernenti la dichiarazione dei sostituti d' imposta. I modelli sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Il modello 770/2005 semplificato ed il modello 770/2005 ordinario con le rispettive istruzioni per la compilazione, comunque, sono disponibili sul sito www.Agenziaentrate.gov.it |
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E-GOVERNMENT: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA SULLA QUALITÀ DEI BENI E DEI SERVIZI ICT PER LA DEFINIZIONE ED IL GOVERNO DEI CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
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Nel corso di un Convegno organizzato dal Centro Nazionale per l'Informatica nelle Pubbliche Amministrazioni (CNIPA) sono state presentate le "Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione", che descrivono un approccio standard all'acquisizione di forniture ICT in modo da facilitare la redazione degli atti di gara alle amministrazioni, migliorare per il fornitore la valutazione dell'opportunità di partecipare alla gara e semplificare la predisposizione dell'offerta. I 6 Manuali e i 35 Lemmi sono stati predisposti per dipendenti, fornitori di servizi ICT, società di monitoraggio, coinvolti sui temi delle strategie di acquisizione, dell'appalto pubblico, della definizione dei contratti, che intendano approfondire il tema dell'offerta, da parte dei fornitori, e dell'acquisizione, da parte delle amministrazioni, di beni e servizi ICT di qualità. Le linee guida sono composte di 6 documenti distinti: Manuale d’uso Presentazione e utilizzo delle Linee Guida, Manuale applicativo Strategie di acquisizione delle forniture ICT, Manuale applicativo Appalto pubblico di forniture ICT, Manuale operativo Dizionario delle forniture ICT elementari, Manuale applicativo, Esempi di applicazione, Manuale di riferimento Modelli per la qualità delle forniture ICT |
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PRIVACY: ANCHE LE FOTO SCATTATE A FINI DI INTERVENTI CHIRURGICI SONO DATI PERSONALI |
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Una donna che, dal 1996 al 2003, aveva subito tre interventi chirurgici al seno per impianti di protesi, successive sostituzioni e riduzione delle cicatrici, insoddisfatta dei risultati raggiunti, aveva richiesto alla struttura ospedaliera ed al medico la cartella sanitaria con tutta la documentazione clinica che la riguardava, comprese la copia dei moduli di consenso agli interventi, sottoscritti presso lo studio medico, e le fotografie scattate prima e dopo gli interventi di chirurgia plastica per produrle in una causa di risarcimento danni nei confronti del medico che l’aveva operata. Di fronte al rifiuto ed all’assoluto silenzio del medico la donna si è rivolta al Garante della Privacy ed ha ottenuto le fotografie dell’operazione di chirurgia plastica. Già nella fase di primo esame del procedimento, il medico, su invito dell’Autorità, ha dato completo riscontro alle richieste della paziente. Il ricorso è stato quindi definito con provvedimento di non luogo a provvedere. Il Garante ha posto a carico del chirurgo plastico le spese del procedimento, per aver concesso alla donna l’accesso ai propri dati solo dopo la presentazione del ricorso. La richiesta presentata al medico era, infatti, pienamente legittima, essendo stata presentata ai sensi del Codice della privacy, che riconosce ad ognuno il diritto di accedere a tutti i propri dati personali, comprese le fotografie che ritraggono in tutto o in parte il proprio corpo. |
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CORTE DEI DIRITTI UE: SENTENZA SULLE FOTO SEGNALETICHE |
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La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza n. 50774/99 del 11 gennaio 2005) ha affermato che trasmettere agli organi di stampa fotografie di una persona accusata in un procedimento penale viola l’art, 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Un’insegnante italiana, fermata e posta agli arresti domiciliari con l’accusa di associazione a delinquere, evasione fiscale e falso,aveva denunciato che la sua fotografia, scattata durante le indagini, era stata diffusa nel corso di una conferenza stampa delle forze dell’ordine e pubblicata su diverse edizioni di due quotidiani locali. La sentenza conferma i principi già sostenuti in numerosi provvedimenti dal Garante della Privacy il quale più volte (Provvedimento del 19 marzo 2003, Comunicato stampa del 26 novembre 2003 e Comunicato stampa dell’ 8 aprile 2003 ) è intervenuto stabilendo il divieto di diffondere le foto segnaletiche, anche nell’ambito di conferenze stampa, se non ricorrono fini di giustizia e di polizia o motivi di interesse pubblico. I giudici di Strasburgo hanno messo in evidenza che la foto pubblicata proveniente dal fascicolo d’inchiesta era stata fornita ai giornali da agenti della Guardia di finanza e che la ricorrente non era e non è un “personaggio pubblico” tale – secondo la Corte – da giustificare una contrazione della legittima "zona di interazione tra l'individuo e i terzi" (più ampia, evidentemente, nel caso di persone celebri) che non può espandersi in ragione del coinvolgimento della donna in un procedimento penale. Per accertare la lamentata ingerenza nella sfera privata, la Corte ha valutato il rispetto dei requisiti previsti dal 2° comma dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il quale stabilisce che si possa interferire con la vita privata di una persona soltanto se ciò è “previsto dalla legge”, e “necessario, in una società democratica” per raggiungere gli scopi di pubblica sicurezza, protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o protezione dei diritti e della libertà altrui. |
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BANCA LOMBARDA: PRIMO BILANCIO SOCIALE DEL GRUPPO
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Banca Lombarda ha pubblicato il primo Bilancio Sociale Consolidato del Gruppo, dotandosi così di un nuovo strumento di comunicazione attraverso il quale illustrerà, con cadenza periodica, le attività sociali svolte e le strategie perseguite nei confronti di ciascuna categoria di stakeholder (clienti, azionisti, dipendenti, investitori istituzionali, collettività locali, Pubblica Amministrazione, controparti bancarie e fornitori). Il Gruppo Banca Lombarda ha dato vita ad un documento che descrive i rapporti qualitativi e quantitativi intrattenuti dal Gruppo con i propri stakeholder, con la consapevolezza dell’importanza del ruolo svolto dalle banche nel perseguire modelli di crescita economica equilibrata e sostenibile, assumendosi a tal fine un’esplicita e consapevole responsabilità sociale. Il Bilancio Sociale Consolidato del Gruppo Banca Lombarda, relativo all’esercizio 2003, è stato redatto nel rispetto delle linee guida definite dal Gbs – Gruppo di Studio per la Statuizione dei Principi di Redazione del Bilancio Sociale e Ambientale, e secondo gli standard indicati dall’Abi (Associazione Bancaria Italiana) per la redazione del Bilancio Sociale nel settore del credito. Il Bilancio Sociale di Banca Lombarda ha ottenuto anche la certificazione da parte della società di revisione, con l’obiettivo di rafforzarne la valenza informativa necessaria all’ottenimento dei rating etici richiesti dagli investitori istituzionali specializzati, sempre più numerosi, che considerano la variabile etica una discriminante pregiudiziale nell’allocazione del risparmio che essi gestiscono. Il documento si compone di tre capitoli: identità aziendale, relazione sociale e schemi del valore aggiunto. |
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BANCA LOMBARDA: I CONTENUTI DEL PRIMO BILANCIO SOCIALE DEL GRUPPO |
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Il primo Bilancio Sociale Consolidato del Gruppo Banca Lombarda si compone di tre capitoli: identità aziendale, relazione sociale e schemi del valore aggiunto. Nella parte relativa all’identità aziendale, dopo una breve illustrazione introduttiva della storia e del percorso che ha portato alla nascita del Gruppo Banca Lombarda alla fine degli anni ’90, vengono illustrati gli interventi e gli organismi interni posti in essere nell’ambito della Corporate Governance, ovvero dell’insieme di regole e procedure che indirizzano il Gruppo verso comportamenti trasparenti e responsabili nei confronti del mercato. Il Gruppo si è dotato anche di una Carta dei valori, che definisce le linee-guida che ispirano la missione di tutte le società che fanno capo a Banca Lombarda. Il capitolo relativo alla relazione sociale entra nel merito delle varie iniziative e politiche adottate dal Gruppo nei confronti dei diversi stakeholder. Relativamente ai rapporti con la clientela, si evidenzia, in particolare, il modello organizzativo del Gruppo e delle sue reti di vendita, che è basato sulla centralità del cliente per cui la rete risulta divisionalizzata per segmenti di clientela (Retail, Corporate, Private, Istituzionali) e sono stati individuati ed implementati nuovi canali di relazione con la banca (Internet banking, Contact center, telefonia mobile), che hanno affiancato l’operatività delle filiali tradizionali. La gamma dei servizi e prodotti offerti è stata arricchita, in considerazione dei differenti profili finanziari e di alcune specifiche tipologie di clientela (famiglie, imprese, giovani, studenti, lavoratori immigrati). Nel capitolo è anche evidenziato che il Gruppo è stato attivo promotore, insieme ad altre banche, dell’iniziativa “Patti Chiari”, nata in seno all’ABI e finalizzata a riscrive il sistema dei rapporti tra banche e clienti nel rispetto dei principi della trasparenza, comprensibilità e comparabilità. Tutte le banche del Gruppo (Banco di Brescia, Banca Regionale Europea, Banca di Valle Camonica, Banco di San Giorgio, Banca Cassa di Risparmio di Tortona) sono state tra le prime banche in Italia a rendere operativi i primi otto progetti realizzati nell’ambito dell’iniziativa. Particolare attenzione è stata rivolta al settore del “No profit”, con la costituzione in seno al Banco di Brescia di una struttura dedicata al Terzo settore, e alle esigenze dei clienti con difficoltà visive (il gruppo Banca Lombarda è stato il primo in Italia ad installare Bancomat dotati di guida vocale). Per rafforzare il legame con le collettività locali, il Gruppo ha sponsorizzato numerose iniziative in ambito culturale e sportivo ed ha altresì effettuato diversi interventi a scopo benefico, a favore di enti ed istituzioni che operano nel sociale. Riguardo alle politiche poste in essere per la tutela dell’Ambiente, il Gruppo Banca Lombarda è particolarmente sensibile al contenimento dei consumi energetici e alla tutela delle risorse naturali, come anche alla cura nella gestione del materiale d’ufficio che possa avere impatti inquinanti. Nell’ultima parte del Bilancio Sociale, relativa agli schemi del valore aggiunto, è stato evidenziato il processo di generazione del Valore aggiunto, vale a dire la ricchezza creata dalle varie attività poste in essere dal Gruppo a vantaggio della collettività e descritte all’interno del documento., che nell’esercizio 2003 è stato pari a 990,3 milioni di euro. |
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BANZATO: DALL’AGENDA CARTACEA ALL’AGENDA DIGITALE |
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La Cartotecnica Banzato, fondata a Padova nel 1947 dai fratelli Banzato, nel 2000 è entrata nel Groupe Hamelin, leader europeo nei prodotti cartotecnici per la scuola e l’ufficio, cambiando la sua denominazione commerciale e diventando Banzato – Hamelin, così da sottolineare la continuità della tradizione e dei valori Banzato e la raggiunta integrazione nel gruppo Hamelin, organizzato in 4 divisioni: quaderni e blocchi, prodotti per l’archiviazione, buste e lampade da tavolo. L'offerta tradizionale della Banzato, incentrata sui prodotti fondamentali della cartotecnica scolastica e per ufficio (quaderni, fogli di protocollo e di ricambio, blocchi, copertine ad anelli e cartelle ad elastico) si è arricchita poi con una gamma più ampia di prodotti senza eguali per innovazione ed altissima qualità, come la linea Oxford. Una linea caratterizzata da un’estrema funzionalità e con soluzioni sempre più innovative: i suoi prodotti consentono di organizzare meglio le proprie idee e di offrire supporto allo sviluppo delle proprie capacità. La gamma Oxford non è della “semplice carta”, nel 2003, infatti, è stato avviato il progetto Digital Pages, una gamma digitale che comprende una nuova generazione di quaderni, blocchi, rubriche e agende Oxford realizzati con una speciale carta interattiva che si integra con il mondo digitale. Scrivendo con la penna digitale realizzata da Nokia è possibile trasferire i propri appunti, schemi, disegni manoscritti sui quaderni e blocchi Oxford Digital Pages direttamente sul proprio pc, interagendo in modo trasparente con le applicazioni di Office Automation (Microsoft Word, Excel, posta elettronica). I testi manoscritti sono modificabili attraverso le applicazioni di elaborazione testo. Easybook:7, l’evoluzione più all’avanguardia del progetto digitale sul mercato a livello mondiale, è la prima agenda, estremamente pratica e facile da utilizzare, che unisce la semplicità del supporto cartaceo alla connettività del sistema elettronico. Easybook:7 funziona come una normale agenda di carta, in cui è possibile inserire gli appuntamenti, modificarli o cancellarli, annotare le attività da fare, inserire i nuovi contatti nella rubrica, scrivere delle brevi annotazioni, inviare delle cartoline digitali tramite e-mail e prendere appunti. Il vantaggio principale di questo nuovo prodotto è la comodità di portare con sé soltanto un’agenda e la penna digitale Nokia, con la quale tutto ciò che viene scritto sull’agenda viene memorizzato e trasmesso al pc per la gestione delle informazioni personali. I caratteri scritti a mano sull’agenda vengono riconosciuti e convertiti in testo digitale attraverso il sistema ICR. Easybook:7 è proposto attraverso un kit – agenda e penna - leggero e comodo, da portare sempre con sé in ufficio, agli appuntamenti di lavoro ma anche in università o nel tempo libero. Il kit completo dell’agenda elettronica comprende: l’agenda settimanale Easybook:7 2005, il software di sincronizzazione Digital Diary, una penna digitale Nokia con software di installazione e accessori, 1 quaderno A4 Easybook M3 Digital Pages, per scrivere appunti, documenti ed e-mail, trasferirli al PC e trasmetterli quindi via internet ovunque ed i l software DENOS che consente di archiviare, ordinare e ricercare i documenti manoscritti nel pc e nello stesso tempo di convertirli in documenti digitali e salvarli come documenti Microsoft Word, come tabelle Excel o come messaggi di posta elettronica. |
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MEDIAZIONE PENALE: L’ITALIA SEGNA IL PASSO |
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Nel corso del convegno: “Mediazione penale: quali prospettive?”, svoltosi a Roma, ed organizzato dall’Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari (Irsig) del Cnr giuristi ed esperti hanno analizzato problemi e prospettive della mediazione penale in vista della legge quadro dell’Unione europea, che prevede il ricorso a questo istituto entro il 22 marzo 2006. Nel nostro Paese l’utilizzo della mediazione penale può diventare uno strumento efficace per decongestionare la mole di lavoro nelle aule giudiziarie e per comporre pacificamente i conflitti. Il ritardo nel suo utilizzo è dovuto a difficoltà culturali che, secondo gli esperti, pongono il nostro paese, prossimo “all’anno zero” in materia. A fare da filo conduttore agli interventi, sono stati i risultati di due indagini condotte dall’Irsig presso gli addetti ai lavori di 8 centri di mediazione penale tra i magistrati dei tribunali minorili delle stesse città. “Dai risultati delle indagini, raccolte nel volume Mediazione penale: chi, dove, come e quando” – secondo la ricercatrice Anna Mestitz - “emerge che l’Italia, rispetto agli altri stati, presenta una situazione anomala. La mediazione penale è applicata esclusivamente nella giustizia minorile da circa un decennio, seppure non esistano norme specifiche. Viceversa la legge prevede che i giudici di pace possano utilizzarla anche con gli autori di reato adulti, benché pochissimi casi sono inviati ai centri e ai servizi specializzati”. Per Giovanni Conso, Presidente emerito della Corte Costituzionale, la mediazione penale non è un optional. E’ necessario predisporre le norme e le procedure che consentano il ricorso a questa strategia riparativa, in vista dell’entrata in vigore della legge quadro europea, che ne prevede l’adozione da parte di tutti gli stati membri”. Dello stesso segno l’intervento di Livia Pomodoro, Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, secondo la quale “esiste una oggettiva difficoltà di natura culturale a far entrare all’interno del nostro sistema l’idea della mediazione, che non va confusa con la conciliazione, rispetto alla quale bisogna tenere conto della volontarietà dell’intervento. Gli ostacoli nascono da una percezione salvifica di strumenti che possono essere interpretati soltanto come una scorciatoia rispetto al sistema delle sanzioni e dell’accertamento del reato. La mia personale opinione- ha proseguito il magistrato - è che se bisognerà obbligatoriamente arrivare ad una legge sulla mediazione, occorre puntare ad una legge quadro che preveda un forte decentramento delle attività sul territorio, al fine di alleggerire le aule giudiziarie”. “Il vantaggio principale della mediazione” è il parere del presidente dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia “ sta nel recupero in modo dinamico della dimensione relazionale fra autore del reato e vittima. Quest’ultima, tradizionalmente, rimane in ombra, perché tutto il nostro sistema giudiziario, in particolare quello minorile, si concentra sull’autore del reato, benché esistano anche le ragioni della vittima. Quest’ultima si può aspettare dalla mediazione penale un tipo di risarcimento che non si riduce soltanto ad una soddisfazione pecuniaria o nell’appagamento di una sete di giustizia”. Per Gabriele Longo, Segretario generale dell'Unione Nazionale Giudici di Pace e co-presidente della Federazione Unitaria Giudici di Pace, “la mediazione è un valido strumento educativo, utile a prevenire e scoraggiare recidive o reati molto più gravi, in un’ottica di composizione sociale fra le parti. Si tratta, inoltre, di un’alternativa alla querela. Stando ai risultati della prima esperienza dei giudizi di fronte ai giudici di pace, monitorati nel 2004, su circa 110 mila procedimenti esauriti nel corso dell’anno, nel 23% dei casi è stata ritirata la querela, mentre nel 20% si è arrivati alla conciliazione, risultato, questo, di maggior successo rispetto al semplice ritiro della querela”. “In conclusione, emerge la necessità” - ha sottolineato la ricercatrice del Cnr, Anna Mestitz - “di una nuova normativa che sancisca la collocazione della mediazione penale nella fase pre-processuale, sia per evitare ai minori di entrare nel circuito penale, sia per consentire ai giudici di pace di ricorrere alle norme già esistenti per i reati commessi dagli adulti”. Secondo Giovanni Micali, presidente dell’Unicef Italia, la scuola “può svolgere un ruolo importante nell’educazione alla gestione dei conflitti. La pace si può costruire soltanto imparando a gestirli, cercando soluzioni non violente, con l’aiuto dei ragazzi, degli educatori, delle famiglie e dell’intera comunità.” Infine, Fabio Pistella, presidente del CNR, ha sottolineato i punti di contatto fra le regole che governano la giustizia e le regole che governano la scienza.“ Anche noi fisici” ha spiegato “mettiamo a punto modelli, raccogliamo dati e cerchiamo chiavi di lettura complementari, nell’analisi dei fenomeni. Non esiste un principio di precostituita sentenza, viceversa una serie di probabilità e di aspetti interpretativi che vanno resi compatibili fra loro. Ecco perché il Cnr considera una parte fondante della propria ricchezza anche la dimensione giuridica e di approfondimento delle regole”. |
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CNEL - UNI: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LE NORME TECNICHE A SUPPORTO DELLA LEGISLAZIONE |
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A Roma, a Villa Lubin, il presidente del Cnel, Pietro Larizza, ed il presidente dell’Uni, Paolo Scolari, hanno firmato un protocollo di collaborazione tra il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione per promuovere e diffondere la cultura della normazione tecnica, per il miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi, della sicurezza del lavoro e dell’ambiente e, quindi, della competitività del sistema economico nazionale. “Con questo accordo Uni mette a disposizione del Cnel la propria esperienza, maturata anche nei consessi tecnico-normativi europei e internazionali, per migliorare ulteriormente il contenuto delle consulenze e delle proposte legislative agli organi di governo centrali e locali”, ha affermato Paolo Scolari. “Al tempo stesso - ha aggiunto - il Cnel costituirà per Uni un riferimento istituzionale delle esigenze del settore pubblico ed economico-sociale, con il quale mettere a punto le strategie di normazione”. Il presidente del Cnel, Pietro Larizza, ha sottolineato che “la collaborazione del Cnel con l’Uni non solo è coerente con la rappresentanza delle forze sociali, ma è anche funzionale alla migliore conoscenza e partecipazione delle stesse forze sociali alle attività dell’Uni per la normazione tecnica a vantaggio della competitività del sistema produttivo”. Nell’ambito del reciproco stabile coinvolgimento dei propri rappresentanti nelle rispettive attività (per le quali la definizione delle aree di prioritario intervento è stata affidata alla “Commissione infrastrutture e grandi reti” del Cnel), la collaborazione prevede l’organizzazione di incontri, studi e indagini, in cui i due partner metteranno in comune le proprie competenze e conoscenze, sfruttando le sinergie esistenti tra l’organo costituzionale che fornisce consulenza al Parlamento, al Governo e alle Regioni per la preparazione di proposte legislative in campo economico e sociale, e l’ente che definisce le norme tecniche per la qualità, la sicurezza e la compatibilità ambientale dei prodotti e dei servizi. |
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CORTE COSTITUZIONALE: ILLEGITTIMA LA DECURTAZIONE DEI PUNTI A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO SE IL CONDUCENTE NON È IDENTIFICATO |
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Dal gennaio 2005, giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. /05 della sentenza n. 27/05 della Corte Costituzionale, non è più in vigore il 2° comma dell’art. 126 bis comma della Legge n. 214/03 (
nuovo codice della strada ), relativo alla decurtazione di punti al proprietario non conducente del veicolo. E’ stata dichiarata incostituzionale ed illegittima la parte in cui è previsto che, in caso di mancata identificazione del trasgressore, i punti devono esser tolti al proprietario del veicolo, salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, il nome e la patente di chi guidava in quel momento l'auto. Le censure di violazione dell'art. 3 Costituzione, che sancisce il principio della uguaglianza dei cittadini, sono state motivate "sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione, nel senso che essa dà vita ad una sanzione assolutamente sui generis, giacché la stessa, pur essendo di natura personale, non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale". Secondo la Corte Costituzionale, se non c’è l'identificazione del guidatore, resta l'obbligo per il proprietario di fornire, entro 30 giorni, il nome e il numero della patente di chi ha commesso la violazione e che il proprietario del veicolo, se non comunica all'organo di polizia accertatore tali dati, è soggetto alla sanzione amministrativa, prevista dall'art. 180, comma 8, e non a quella accessoria della decurtazione dei punti. Quindi dal momento della pubblicazione della sentenza nella gazzetta ufficiale i punti della patente possono essere tolti solo a chi è stato identificato nel commettere l'infrazione. In merito ai punti già persi, naturalmente, non si può fare nulla in quanto la sentenza non è retroattiva: tali punti non possono essere restituiti. La sentenza della Corte non ha rilievo se la multa non è stata impugnata nei tempi stabiliti; se l' eventuale ricorso è già stato respinto e in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è già stato concluso con la sottrazione dei punti. Se, invece, la contravvenzione non è ancora stata definita, la sentenza può essere invocata, perchè sia applicata. Davanti al Prefetto o davanti al Giudice di Pace, il procedimento amministrativo, in caso di conferma dell'infrazione, potrà essere concluso con il pagamento dell'oblazione, e non saranno detratti punti-patente. Ma c’è il rischio, se il proprietario non comunica il nome del conducente, che possa essere applicata nei suoi confronti una sanzione amministrativa da 343,35 a 1.376,55 euro, secondo quanto previsto dall'art. 180, 8° comma, del codice della strada. Se la contravvenzione non è ancora stata recapitata, al momento della notifica, il proprietario del veicolo potrà recarsi negli uffici di polizia per comunicare il nome del conducente al quale saranno poi sottratti i punti patenti oppure per dichiarare di non ricordare chi fosse alla guida del veicolo al momento dell'infrazione. In questo caso, non gli saranno sottratti i punti-patente, ma potrà essergli richiesta, oltre alla multa, l'ulteriore sanzione amministrativa da 343,35 a 1.376,55 euro. |
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CORTE COSTITUZIONALE: ILLEGITTIMA LA DECURTAZIONE DEI PUNTI A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO SE IL CONDUCENTE NON È IDENTIFICATO
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SOSTITUISCE QUELLO INVIATO IERI
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della sentenza n. 27/05 della Corte Costituzionale,, non è più in vigore il 2° comma dell’art. 126 bis comma della Legge n. 214/03 (nuovo codice della strada), relativo alla decurtazione di punti al proprietario non conducente del veicolo. E’ stata dichiarata incostituzionale ed illegittima la parte in cui è previsto che, in caso di mancata identificazione del trasgressore, i punti devono esser tolti al proprietario del veicolo, salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, il nome e la patente di chi guidava in quel momento l'auto. Le censure di violazione dell'art. 3 Costituzione, che sancisce il principio della uguaglianza dei cittadini, sono state motivate "sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione, nel senso che essa dà vita ad una sanzione assolutamente sui generis, giacché la stessa, pur essendo di natura personale, non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale". Secondo la Corte Costituzionale, se non c’è l'identificazione del guidatore, resta l'obbligo per il proprietario di fornire, entro 30 giorni, il nome e il numero della patente di chi ha commesso la violazione e che il proprietario del veicolo, se non comunica all'organo di polizia accertatore tali dati, è soggetto alla sanzione amministrativa, prevista dall'art. 180, comma 8, e non a quella accessoria della decurtazione dei punti. Quindi dal momento della pubblicazione della sentenza nella gazzetta ufficiale i punti della patente possono essere tolti solo a chi è stato identificato nel commettere l'infrazione. In merito ai punti già persi, naturalmente, non si può fare nulla in quanto la sentenza non è retroattiva: tali punti non possono essere restituiti. La sentenza della Corte non ha rilievo se la multa non è stata impugnata nei tempi stabiliti; se l' eventuale ricorso è già stato respinto e in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è già stato concluso con la sottrazione dei punti. Se, invece, la contravvenzione non è ancora stata definita, la sentenza può essere invocata, perchè sia applicata. Davanti al Prefetto o davanti al Giudice di Pace, il procedimento amministrativo, in caso di conferma dell'infrazione, potrà essere concluso con il pagamento dell'oblazione, e non saranno detratti punti-patente. Ma c’è il rischio, se il proprietario non comunica il nome del conducente, che possa essere applicata nei suoi confronti una sanzione amministrativa da 343,35 a 1.376,55 euro, secondo quanto previsto dall'art. 180, 8° comma, del codice della strada. Se la contravvenzione non è ancora stata recapitata, al momento della notifica, il proprietario del veicolo potrà recarsi negli uffici di polizia per comunicare il nome del conducente al quale saranno poi sottratti i punti patenti oppure per dichiarare di non ricordare chi fosse alla guida del veicolo al momento dell'infrazione. In questo caso, non gli saranno sottratti i punti-patente, ma potrà essergli richiesta, oltre alla multa, l'ulteriore sanzione amministrativa da 343,35 a 1.376,55 euro. |
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