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LUNEDì
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 02 Maggio 2005 |
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Web e diritto per le nuove tecnologie | |
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TRIBUNALE DI BOLZANO: SENTENZA IN TEMA DI DETENZIONE DI SOFTWARE SU SUPPORTO NON ORIGINALE O SENZA LICENZA |
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Con la sentenza n. 145 del 31 marzo 2005 il Tribunale di Bolzano ha preso in esame il reato previsto dall'art. 171 bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla Legge 18 agosto 2000, n. 248, volta a garantire una particolare tutela in capo alle "software house" in tema di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore. L’art. 171 bis punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori. Il successivo art. 174 ter prevede che il semplice uso privato non comporta alcun tipo di responsabilità penale, ma solo una sanzione amministrativa. Nel caso di specie la Guardia di Finanza, durante un controllo di routine presso una ditta, effettuato nell'agosto del 2004, aveva rilevato alcune illegalità nell'uso del software. Dopo un sommario controllo, si era limitata a segnalare la mancanza del numero di registrazione, del supporto originale, del manuale, nonché l’installazione di alcuni software su più computer. La Guardia di Finanza non aveva potuto acquisire alcuna prova dello scopo commerciale o imprenditoriale illecito dell'utilizzatore. Il supporto originale, infatti, poteva essere stato legittimamente venduto all'utente e poi, per altre cause, essere andato distrutto o perso, conservando l'acquirente il diritto di farne una copia, come tale considerata valida dalla legge: il Decreto legislativo n. 68/03, all'art. 71 sexies, infatti, consente la riproduzione di una copia di scorta del programma per uso privato e punisce l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dal marchio Siae, se preordinate al fine di profitto. Il Gip del Tribunale di Bolzano ha deciso che non è imputabile, perché il fatto non costituisce reato, chi detiene programmi duplicati o programmi duplicati illegalmente, se non agisce con il dolo richiesto né a scopo imprenditoriale. |
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ICANN: DOMINIO DI PRIMO LIVELLO .EU |
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Entro la fine del 2005 dovrebbe diventare operativo il dominio di primo livello .eu, definito, a suo tempo, come obiettivo nel Piano d'Azione eEurope 2002 per promuovere l'utilizzo di internet e dell'e-commerce. L’Internet Assigned Numbers Authority (ICANN) sta proseguendo il lavoro necessario per l'inclusione del TLD .eu nel sistema internazionale dei nomi di dominio internet e per la piena raggiungibilità del dominio .eu da ogni parte del mondo, dando seguito così all'accordo del 21 marzo scorso con l'Eurid che ha il compito di gestire ogni questione relativa al nuovo TLD .eu. L'Eurid, riconosciuto dalla Commissione europea come organo unico di riferimento il 12 ottobre 2004, è costituito dal consorzio delle Autorità di gestione dei domini nazionali del Belgio, dell'Italia e della Svezia. |
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LEGGE COMUNITARIA 2004 |
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Sul supplemento ordinario n. 76 della Gazzetta ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 è stata pubblicata la Legge 18 aprile 2005, n. 62 la cosiddetta Legge comunitaria 2004, contenente disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. |
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RIVISTE DI ELEVATO VALORE CULTURALE: CONTRIBUTI 2004
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Il Ministero per i beni e le attività culturali con la circolare n. 6 del 30 marzo 2005 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 85 del 13 aprile 2005 ha fornite le modalità per l'ottenimento dei contributi 2004 alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della Legge n. 416/81, confermati in via permanente dall’art. 18 della Legge n. 67/87 e regolamentati con il D.p.r. N. 254/83. Il provvedimento prevede la concessione di 2.065.828 euro annui di contributi alle pubblicazioni periodiche che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico nella trattazione degli argomenti. La domanda in bollo deve essere presentata entro il 30 giugno 2005 alla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, Servizio Iv, Promozione del libro e della lettura, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, via dell'Umiltà 33, 00187 Roma, accompagnata dal questionario e dalla documentazione riportata in gazzetta, mentre i fascicoli delle riviste pubblicate nel 2004 andranno spediti a parte. |
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CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE: NOMI A DOMINIO |
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Nella rubrica di lunedì 21 marzo avevamo dato della prima comparsa dei nomi a dominio nella legislazione italiana ed oggi torniamo sull’argomento a seguito dei quesiti pervenuti alla redazione. L'art. 12 del Codice della proprietà industriale, contenuto nel Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (che da attuazione alla delega contenuta nell'art. 15 della Legge n. 273/02), infatti, ha incluso tra i segni distintivi anche i nomi a dominio internet, per cui dal 19 marzo per la registrazione di un nome a dominio o per la sua tutela in caso di contrasto con un marchio occorre far riferimento alla normativa che di seguito illustriamo. Il 1° comma, lett. C), dell’art. 12 sancisce che un marchio per essere registrato deve essere dotato di novità ed il successivo art. 22 stabilisce il principio dell'unitarietà dei segni distintivi. Pertanto non sono nuovi e registrabili come marchi i segni identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità tra l’attività di impresa esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Lo stesso divieto è esteso anche alla registrazione dei nomi a dominio, se uguali o simili ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini nel caso in cui l’uso del segno uguale al marchio goda di tale rinomanza da trarne comunque un vantaggio con pregiudizio al titolare del marchio stesso. Pertanto i nomi a dominio di debbono ben distinguere dai marchi in modo da evitare confusione tra i potenziali acquirenti. Dovrebbe così ridursi il contenzioso che in passato ha avuto ad oggetto rivendicazioni da parte dei titolari di marchi nei confronti di assegnatari di nome a dominio che sfruttavano la notorietà altrui, per ottenere consistenti visite e generare tra i navigatori on line non poca confusione circa la loro identità. L’art. 118, comma 6, introduce l’azione di "rivendica" a favore del titolare del marchio verso l’assegnatario dell’omonimo nome a dominio, per cui il dominio può essere revocato o direttamente trasferito con l’intervento dell’Autorità Registrante. (rivendicazione), mentre l’art. 133, in tema di tutela cautelare, sancisce che oltre a inibire un uso di un nome a dominio, il titolare del relativo marchio può anche richiedere ed ottenere un trasferimento provvisorio del nome a dominio. Il Giudice può subordinarlo al versamento di idonea cauzione: se la pretesa di trasferimento si rivelasse infondata, l’assegnatario del nome ha così una garanzia per l’eventuale risarcimento del danno subito. |
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ABUSI DI MERCATO: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA |
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Sulla Gazzetta ufficiale n. Del .. Aprile 2005 è stato pubblicato il provvedimento che da attuazione alla Direttiva 2003/6/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato. Le nuove norme in materia di abusi di mercato si riflettono anche sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, introdotta dal Decreto legislativo n. 231dell’8 giugno 2001, in quanto fanno rientrare nel novero degli illeciti penali, presupposto della responsabilità degli enti, le nuove fattispecie dell'abuso di informazioni privilegiate (cd. Insider trading) e della manipolazione del mercato (aggiotaggio). Per realizzare ciò sono stati inseriti nel Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria l'art. 187-quinquies, relativo alla “Responsabilità dell'ente" e nel Decreto legislativo n. 231/01 l'art. 25-sexies, relativo agli "Abusi di mercato". |
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ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA: RINNOVAMENTO GRAFICO DEL SITO |
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E' operativa la nuova versione del sito ufficiale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia. L'iscrizione al portale sarà gratuita ed aperta a tutti. La parte istituzionale del sito illustra nel dettaglio le molteplici attività dell'Ordine così come le modalità per contattare l'ente per ottenere informazioni più specifiche. Il portale si configura come una grande banca dati sul giornalismo: trattati e convenzioni internazionali, normativa comunitaria, normativa italiana (Costituzione, etc), leggi sulla professione, sul sistema radiotelevisivo, sull'editoria, sulla privacy, sul lavoro e sulla previdenza dei giornalisti, il Contratto commentato articolo per articolo, Inpgi, Casagit, Fnsi, Fondo previdenziale, codici deontologici, commenti e analisi, sentenze sui media. Il materiale (recuperabile dalla sbarra di testata alla voce "documenti") è suddiviso in 100 sottosezioni. Particolarmente ricco l'elenco dei link. Sul sito è possibile reperire anche i modelli per le domande di iscrizione nei vari elenchi dell'Albo e nel Registro dei praticanti. La novità assoluta è data dalla collezione di Tabloid dal 2000 ad oggi consultabile in maniera integrale. I servizi comprenderanno tra qualche tempo la possibilità di accedere alla sezione "Biblioteca" in cui verranno elencate tutte le pubblicazioni conservate dall'Ordine dei Giornalisti, per le quali un sistema di ricerca permetterà di ottenere informazioni e disponibilità. Sarà possibile anche richiedere ed ottenere gran parte della modulistica e documentazione direttamente da casa e di svolgere le pratiche burocratiche basilari direttamente on line: in tal modo non sarà necessario doversi recare presso gli uffici dell'ente e i tempi di evasione saranno notevolmente accelerati. Nella stessa sezione sarà possibile consultare le informazioni relative alla propria iscrizione all'Ordine, allo storico dei pagamenti e dei trasferimenti effettuati ed ottenere informazioni sulle modalità di pagamento della quota annuale. La privacy e la sicurezza dei dati personali degli iscritti tra qualche tempo saranno garantite attraverso l'erogazione di certificati digitali da parte dell'Ordine. Anche tutte le comunicazioni via e-mail provenienti dall'Ente saranno corredate di analoga certificazione di sicurezza. La nuova versione del portale è stata realizzata da Enter srl, società del gruppo Y2K. |
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CRESCERE TRA LE RIGHE 2005: GIOVANI, EDITORI ED ISTITUZIONI A CONFRONTO |
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Venerdì 13 e sabato 14 Maggio 2005, presso il Borgo La Bagnaia in Toscana, si svolgerà la quarta edizione del convegno "Crescere tra le righe" organizzato e promosso dall' Osservatorio Permanente Giovani-Editori che vede protagonisti i giovani studenti, il mondo dell'editoria e le istituzioni italiane a confronto. Una serie di incontri, tavole rotonde e dibattiti moderati quest'anno da Enrico Mentana, direttore editoriale dell'informazione Mediaset e a cui parteciperanno gli editori, i direttori e gli amministratori delegati di alcuni fra i maggiori gruppi editoriali nazionali e internazionali. Insieme a loro si confronteranno alcuni fra i più autorevoli rappresentanti del mondo politico, economico ed istituzionale del Paese. Lo scopo del convegno è quello di capire come i giornali quotidiani e gli altri mezzi di informazione possono contribuire a far crescere le nuove generazioni e a formare le classi dirigenti del futuro. E proprio allo scopo di dare voce a quel milione di giovani che partecipano al progetto "Il Quotidiano in classe", l'Osservatorio Permanente Giovani-Editori promuove il convegno annuale "Crescere tra le righe", che vuol rappresentare l'occasione di far sapere a chi i giornali li fa come i giovani li vorrebbero. |
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MESSAGGI PUBBLICITARI INGANNEVOLI: LA NORMATIVA |
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La Legge 6 aprile 2005 n. 49 (pubblicata in Gazzetta ufficiale il 14 aprile 2005) integra, in materia significativa, l'art. 7 del Decreto legislativo n. 74/92, relativo ai messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione, ed amplia i poteri dell' Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm o Antitrust). Secondo l'art. 4, 1° comma, del Decreto legislativo n. 74/92, "la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione". Pertanto è pubblicità ingannevole "qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente”. A chi viene giudicato dalla suddetta Autorità colpevole di aver pubblicizzato messaggi ritenuti ingannevoli può essere inflitta una multa da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Deve pagarne almeno 25.000 chi fa pubblicità a prodotti pericolosi per la salute, la sicurezza dei consumatori e quella dei bambini. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire informazioni o documentazioni l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro". Il pagamento delle sanzioni amministrative deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità. |
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MESSAGGI PUBBLICITARI INGANNEVOLI: LA POSIZIONE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA |
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Il secondo comma dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 74/92 prevede che "i concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti". L'Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha chiarito che, in quanto soggetto pubblico interessato alla correttezza dell'informazione giornalistica, può, in forza della Legge 6 aprile 2005 n. 49 chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm o Antitrust) “che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti". Il Consiglio dell'Ordine ha, quindi, deliberato di segnalare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) "tutte le ipotesi di pubblicità tradizionalmente denominata 'redazionale', la quale si rivolge al pubblico con le ingannevoli sembianze di un normale servizio giornalistico, apparentemente riconducibile ad una disinteressata scelta della redazione". Queste ipotesi ricadono nella pubblicità occulta vietata da Decreto legislativo n. 74/92, di cui l'Antitrust è giudice esclusivo nei riguardi degli editori. |
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