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LUNEDì

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Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Luglio 2005
Web e diritto per le nuove tecnologie
INTERNET: APERTE LE PRENOTAZIONI PER I DOMINI .EU  
 
Il consorzio EurID incaricato per la gestione dei domini .Eu ha pubblicato nel suo sito il primo elenco dei registrar, vale a dire delle società accreditate a ricevere le richieste di registrazione dei nuovi domini. La prenotazione di nomi di dominio con estensione .Eu. Consiste in una semplice richiesta di successiva registrazione. La prenotazione non è garanzia di registrazione: appena l'Eurid renderà possibili le registrazioni, i registrar trasmetteranno le prenotazioni nell'ordine con il quale sono state ricevute e, da quel momento, le richieste saranno elaborate in base all'ordine cronologico di arrivo, seconda regola del "first come first served". Per i marchi registrati e i nomi con requisiti particolari è comunque prevista una protezione particolare. La registrazione dei domini sarà infatti preceduta da cosiddetto "Sunrise Period", una fase iniziale durante la quale i detentori di marchi commerciali e le pubbliche amministrazioni potranno rivendicare il dominio .Eu corrispondente, per limitare eventuali successive controversie. Ricordiamo che i domini .Eu potranno essere registrati da: qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede d'affari principale nel territorio dell'Unione europea; qualsiasi organizzazione che abbia la propria sede nel territorio dell'Unione europea; qualsiasi persona fisica residente nel territorio dell'Unione europea. Per quanto riguarda i costi, limitando l'esame ai registrar italiani si va dal servizio gratuito alla richiesta di 10 euro, con possibilità - nel caso in cui il dominio non venisse successivamente registrato - di scegliere un altro .Eu o un'altra estensione (.It, .Com, .Net, .Org).  
   
   
USA: BOCCIATI GLI SCAMBI DI FILE  
 
La Corte suprema degli Usa ha stabilito che le società, che producono programmi per il file-sharing, vale a dire software per lo scambio di file musicali e film via internet, possono essere ritenute responsabili se i loro prodotti vengono utilizzati in maniera illegale ed esplicita dagli utenti per scambiarsi musica e film, violando il copyright. I 9 giudici di Washington, che hanno deciso all’unanimità, hanno rinviato il caso alla Corte di grado inferiore che aveva ritenuto non processabili la Grokster e la Streamcast Networks, società che si occupano di programmi di file-sharing. La decisione in esame rivede la posizione già espressa dalla stessa Corte suprema nel 1984: allora, la Sony non era stata ritenuta responsabile per aver immesso nel mercato le Vhs con cui gli utenti possono potenzialmente violare i diritti d'autore. Secondo la Riaa, l'organizzazione dell'industria discografica, la Corte ''ha aiutato a rafforzare il futuro digitale per le attività legittime online''. Secondo la Computer and Communications Industry association, invece, la decisione è ''molto pericolosa per la tecnologia e l'innovazione'', in quando scoraggerà le aziende dallo sviluppare nuovi prodotti  
   
   
BREVETTABILITÀ DEL SOFTWARE: CONVEGNO  
 
In mattina, presso la Sala Conferenze di Palazzo Turati, in via Meravigli 9/B a Milano, si svolge il convegno "La brevettabilità del software: quale il futuro?", organizzato dalla Camera di Commercio di Milano, al fine di fare il punto sui possibili sviluppi della situazione normativa sulla brevettabilità del software. Il convegno prende in esame anche l’impatto sulle imprese che potrebbe derivare dall’approvazione da parte del Parlamento Europeo della Direttiva europea n. 2002/0047, che potrebbe cambiare il regime di tutela giuridica dei programmi per elaboratore: anche nell’Unione Europea, come già avviene negli Stati Uniti ed in Giappone, potrebbe realizzarsi la brevettabilità del software che presenti un “contributo tecnico”.  
   
   
IMPOSTA DI BOLLO: ALCUNI AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI FISSI  
 

A conferma di quanto già comunicato ed in risposta al quesito di un lettore confermiamo che, per effetto del Decreto ministeriale 24 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 123/05. dal 1° giugno scorso la misura dell’imposta di 11,00 euro è stata aumentata a 14,62 euro. Questo aumento si applica, tra gli altri, agli atti pubblici, alle scritture private, alle istanze e ricorsi alla pubblica amministrazione e per ogni 100 pagine, al libro giornale e al libro inventari. Se questi libri sono stati posti in uso anche parzialmente prima del 1° giugno, non è necessaria alcuna integrazione. Dalla stessa data è aumentata a 1,81 euro (precedentemente 1,29 euro) l’imposta di bollo per fatture, note e conti quando la somma in essi riportata supera 77,47 euro e non si riferisce al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette ad IVA.

 
   
   
MINISTERO DELLA DIFESA: GESTIONI DELLA COMUNICAZIONE  
 
Con un investimento di 6,6 milioni di euro, di cui 2,1 del CMSI, saranno aggiornate l’infrastruttura e la diffusione della posta elettronica normale e certificata per la sostituzione delle documentazioni cartacee relative all'Esercito Italiano, alla Marina Militare (Maripostel), all'Aeronautica militare, nonché al Sistema informativo delle rappresentanze militari italiane all'estero. Grazie all'eliminazione di ben 4 milioni e mezzo di comunicazioni saranno realizzati sostanziosi i risparmi 27,6 milioni di euro l'anno.  
   
   
MINISTERO DELLA SALUTE: ADEGUAMENTO DEI SISTEMI  
 
Il Ministero della Salute ha deciso la sostituzione delle comunicazioni cartacee interne al dicastero e tra questo e l'Agenzia del Farmaco mediante la posta elettronica certificata. La realizzazione del progetto comporterà l'eliminazione di circa 600 mila comunicazioni l'anno, con un risparmio di 4,5 milioni di euro per esercizio, a fronte di un investimento di 1,5 milioni di euro, un terzo coperto dal CMSI.  
   
   
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI: ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO ED AUTOMAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL CITES  
 
Con un investimento di 700 mila euro, meno della metà dei quali coperto dal Cmsi, saranno adottate le comunicazioni elettroniche per lo scambio dei documenti cartacei attinenti alla gestione interna, sia nei rapporti tra i vari uffici della stessa amministrazione che in quelli con il personale, che con le bacheche elettroniche. I risparmi su base annua sono di almeno 200 mila euro con l'eliminazione di 30 mila comunicazioni. Inoltre, per consentire a cittadini ed imprese di consultare lo stato di avanzamento della pratiche relativi ai procedimenti posti in trasparenza sia dal Ministero Politiche Agricole e Forestali che dal Corpo Forestale dello Stato  soprattutto per quanto riguarda la CITES (la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione) sono stati investiti 1,1milioni di euro, metà cofinanziati dal CMSI eliminando circa 10 mila pratiche cartacee l'anno e ottenendo oltre 400 mila euro di risparmio per esercizio.  
   
   
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: CEDOLINI STIPENDIO PER MAIL  
 

In attuazione dell’art. 1, comma n. 197 della Legge Finanziaria per il 2005 è partita la sperimentazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'invio tramite posta elettronica del cedolino degli stipendi ai dipendenti. La sperimentazione rientra nell'ambito dell'attività di innovazione della Pubblica Amministrazione e sarà progressivamente estesa a tutte le Amministrazioni gestite attraverso il Service Personale Tesoro che forniranno l’indirizzo di posta elettronica dei propri dipendenti. In questi giorni gli impiegati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, centrali e periferici, e quelli del Ministero Affari Esteri, hanno ricevuto già il documento nella propria casella di posta elettronica istituzionale.

 
   
   
CASELLARIO INFORMATICO E TRASPARENZA NEGLI APPALTI  
 

Il Garante della privacy ha affermato che è lecito registrare i collegamenti tra imprese negli appalti, ma va disciplinata la diffusione dei dati. Non contrasta con la normativa in materia di protezione dei dati personali iscrivere nel Casellario informatico delle imprese le informazioni relative ai "collegamenti sostanziali" tra società ed altri partecipanti a gare d'appalto. É lecito porre tempestivamente questi dati a disposizione delle stazioni appaltanti (ministeri, comuni, enti ecc.). Secondo il Garante manca una base idonea per diffonderli in internet e, pertanto, dovranno essere individuate con precisione le modalità di diffusione e verificati i tempi di conservazione delle informazioni. In attesa dell'adozione dei nuovi criteri, l'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici ha sospeso la visibilità in internet dei dati di un'impresa inseriti nel Casellario informatico, al quale si accede mediante il sito web della stessa autorità. Si è così evitata la cancellazione richiesta da un'impresa e sono state avviate ulteriori iniziative per regolare organicamente la materia. Il Garante ha definito il ricorso di una società che aveva chiesto, senza successo, che fossero cancellate dalla sua posizione alcune notizie liberamente accessibili in Internet tramite il sito web della Autorità di vigilanza per i lavori pubblici. Queste note riguardavano l'esclusione da alcune gare di appalto bandite da un comune che aveva riscontrato un "collegamento sostanziale" tra la società ricorrente ed altre società partecipanti. Nel Casellario informatico sono contenute le attestazioni relative alle imprese appaltatrici di lavori pubblici rilasciate dagli organismi (Soa) che ne accertano i requisiti e le comunicazioni dei soggetti pubblici che riferiscono sull'andamento degli appalti. Rientrano tra queste ultime anche i casi di esclusione per collegamento sostanziale, ritenuto lesivo della par condicio tra concorrenti e della segretezza delle offerte. Nel ricorso la società aveva ribadito la richiesta di cancellazione dal Casellario sostenendo l'illiceità sia dell'iscrizione che della diffusione on line, perché prive di  fondamento normativo. Tesi accolta solo in parte dal Garante, il quale ha ritenuto pienamente legittima, alla luce della vigente normativa, l'iscrizione nel Casellario da parte dell'Autorità anche dei dati relativi al "collegamento sostanziale" e la loro comunicazione ad altri organi per fini di piena trasparenza delle operazioni di appalto. È risultata invece non giustificata, allo stato della disciplina vigente, la diffusione tramite il sito internet. La normativa di riferimento non è del tutto chiara e prevede poi che i dati delle imprese iscritte nel Casellario siano resi noti a cura dell'Osservatorio per i lavori pubblici e messi a disposizione dei soli soggetti appaltanti (pubbliche amministrazioni, enti locali ecc.), avendo cura che le informazioni siano riservate e tutelate. Dopo l'intervento del Garante, l'Autorità di vigilanza ha comunicato di aver istituito un gruppo di lavoro per la revisione del Casellario e di aver provveduto ad oscurare i dati della società ricorrente.

 
   
   
GARANTI UE: CHIESTE PIÙ TUTELE PER I VISTI DI SOGGIORNO  
 
Sotto il coordinamento dell’autorità italiana, il Gruppo che riunisce i Garanti europei ha approvato un parere sulla proposta di regolamento che istituisce il Sistema europeo di informazione visti (Vis). Il progetto, che riguarda l’istituzione di un archivio centrale e di un sistema di scambio di informazioni sui visti di soggiorno di breve durata, infatti, pone importanti questioni per i diritti fondamentali e le libertà degli individui e il loro diritto alla protezione dei dati personali. L'archivio Vis sarà costituito da una banca dati centrale e da interfacce nazionali e sarà accessibile da parte di sistemi nazionali, collegati con i consolati e i posti di frontiera di ciascun Paese partecipante; l'archivio conterrà i dati identificativi di tutte le persone che richiederanno un visto di ingresso valido tre mesi per uno dei Paesi aderenti all'Accordo di Schengen. Oltre ai dati alfanumerici, saranno registrati anche i dati biometrici, in particolare la foto digitalizzata del richiedente e le sue impronte digitali. Nel parere i Garanti europei confermano l'apprezzamento per gli impegni che la Commissione ha assunto nei mesi scorsi nel dialogo diretto aperto con le autorità di protezione dei dati. In questa chiave costruttiva pongono in evidenza i rischi che potrebbero derivare dall'inserimento di una così massiccia raccolta di dati personali e biometrici in un database centralizzato, che prevede uno scambio di dati su larga scala riguardante un enorme numero di persone. I Garanti, pertanto, chiedono che: vengano svolti alcuni approfondimenti, e che vengano in particolare specificate chiaramente ed esaustivamente le finalità del trattamento dei dati contenuti nel Vis, in rapporto alla politica comune dei visti che ne costituisce il fondamento giuridico; siano stabiliti tempi di conservazione limitati e proporzionati (attualmente previsti in cinque anni); siano definite con precisione le autorità abilitate ad introdurre dati nel Vis così come a modificarli e cancellarli, anche su richiesta dell'interessato; vengano individuati gli organismi che possono accedere al sistema (in particolare con riguardo alle previste interconnessioni con il sistema informativo Schengen) e specificate meglio le funzioni di controllo e supervisione da parte delle Autorità di protezione dei dati personali. Il parere è stato inviato al Parlamento europeo e alle altre istituzioni comunitarie che hanno in corso di esame la proposta di regolamento in vista della sua definitiva adozione.  
   
   
IN ALBERGO MAGGIORE RISERVATEZZA PER I CLIENTI  
 

Il Garante della privacy h fornito un parere al Ministero dell’Interno su uno schema di decreto che regola le modalità per trasmettere alle questure i dati delle persone che alloggiano negli alberghi, in particolare attraverso reti telematiche. I punti essenziali del provvedimento prevedono che le cosiddette "schedine d'albergo", compilate per esigenze di polizia all'arrivo dei clienti, una volta assolto l'obbligo di comunicare i dati alle autorità di pubblica sicurezza tramite computer o su carta, non devono essere conservate. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 non prevede questa conservazione. Albergatori, gestori di pensioni, appartamenti per vacanze, affittacamere, gestori di campeggi, ecc. possono conservare solo dati eventualmente necessari a fini fiscali e contabili (ad esempio, informazioni da inserire nella fattura o ricevuta). Per quanto riguarda la possibilità di trasmettere i dati mediante un collegamento via Internet, sono necessarie maggiori garanzie nel processo di certificazione dell'identità digitale del sito che riceve i dati, in modo da assicurare all'albergatore che il destinatario della comunicazione sia effettivamente la questura. La consegna dei dati alle autorità di p.s. dovrà essere "diretta", specie per le schede cartacee, senza il tramite di altri enti o soggetti. I dati raccolti presso uffici ed organi di polizia devono essere, comunque, conservati separatamente da altri dati personali detenuti per finalità di pubblica sicurezza e giustizia e deve essere previsto un termine breve di conservazione. I dati devono essere conservati solo presso le questure: per il Garante non è giustificato anche il loro inserimento in una banca dati centralizzata quale il C.e.d. del Dipartimento della pubblica sicurezza. Necessario, infine, individuare con precisione i soggetti che possono accedere alle informazioni.

 
   
   
PRIVACY: DIFFERITA AL 31 DICEMBRE 2005 LA SCADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI GENERALI  
 

Con provvedimento del 30 giugno 2005, il termine ultimo di efficacia delle sette autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanate ai sensi dell’art. 40 del Codice Privacy, fissato al 30 giugno 2005, è stato prorogato di sei mesi e differito dal Garante per la protezione dei dati personali al prossimo 31 dicembre 2005. Il differimento rientra tra le iniziative dirette all'emanazione di nuovi provvedimenti di autorizzazione generale, con efficacia temporale più ampia rispetto a quella attuale (12 mesi). I sette provvedimenti riguardano il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (aut. n. 1/04), dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e le vita sessuale (aut.. n. 2/04), dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (aut. n. 3/04), dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti (aut. n. 4/04), dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari operanti in diversi settori di attività economiche (ad es. bancarie, creditizie, assicurative, di gestione fondi, del trasporto, del settore turistico, di elaborazione dati, di selezione del personale, di sondaggi e ricerche) (aut. n. 5/04), dei dati sensibili da parte degli investigatori privati (aut. n. 6/04) e dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (aut. n. 7/04).