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Notiziario Marketpress di Lunedì 31 Gennaio 2005
 
   
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  CORTE COSTITUZIONALE: ILLEGITTIMA LA DECURTAZIONE DEI PUNTI A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO SE IL CONDUCENTE NON È IDENTIFICATO  
   
  Dal gennaio 2005, giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. /05 della sentenza n. 27/05 della Corte Costituzionale, non è più in vigore il 2° comma dell’art. 126 bis comma della Legge n. 214/03 (

nuovo codice della strada  ), relativo alla decurtazione di punti al proprietario non conducente del veicolo. E’ stata dichiarata incostituzionale ed illegittima la parte in cui è previsto che, in caso di mancata identificazione del trasgressore, i punti devono esser tolti al proprietario del veicolo, salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, il nome e la patente di chi guidava in quel momento l'auto. Le censure di violazione dell'art. 3 Costituzione, che sancisce il principio della uguaglianza dei cittadini, sono state motivate "sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione, nel senso che essa dà vita ad una sanzione assolutamente sui generis, giacché la stessa, pur essendo di natura personale, non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale". Secondo la Corte Costituzionale, se non c’è l'identificazione del guidatore, resta l'obbligo per il proprietario di fornire, entro 30 giorni, il nome e il numero della patente di chi ha commesso la violazione e che il proprietario del veicolo, se non comunica all'organo di polizia accertatore tali dati, è soggetto alla sanzione amministrativa, prevista dall'art. 180, comma 8, e non a quella accessoria della decurtazione dei punti. Quindi dal momento della pubblicazione della sentenza nella gazzetta ufficiale i punti della patente possono essere tolti solo a chi è stato identificato nel commettere l'infrazione. In merito ai punti già persi, naturalmente, non si può fare nulla in quanto la sentenza non è retroattiva: tali punti non possono essere restituiti. La sentenza della Corte non ha rilievo se la multa non è stata impugnata nei tempi stabiliti; se l' eventuale ricorso è già stato respinto e in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è già stato concluso con la sottrazione dei punti. Se, invece, la contravvenzione non è ancora stata definita, la sentenza può essere invocata, perchè sia applicata. Davanti al Prefetto o davanti al Giudice di Pace, il procedimento amministrativo, in caso di conferma dell'infrazione, potrà essere concluso con il pagamento dell'oblazione, e non saranno detratti punti-patente. Ma c’è il rischio, se il proprietario non comunica il nome del conducente, che possa essere applicata nei suoi confronti una sanzione amministrativa da 343,35 a 1.376,55 euro, secondo quanto previsto dall'art. 180, 8° comma, del codice della strada. Se la contravvenzione non è ancora stata recapitata, al momento della notifica, il proprietario del veicolo potrà recarsi negli uffici di polizia per comunicare il nome del conducente al quale saranno poi sottratti i punti patenti oppure per dichiarare di non ricordare chi fosse alla guida del veicolo al momento dell'infrazione. In questo caso, non gli saranno sottratti i punti-patente, ma potrà essergli richiesta, oltre alla multa, l'ulteriore sanzione amministrativa da 343,35 a 1.376,55 euro.

 
     
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