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Notiziario Marketpress di
Lunedì 31 Gennaio 2005
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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CORTE DEI DIRITTI UE: SENTENZA SULLE FOTO SEGNALETICHE |
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La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza n. 50774/99 del 11 gennaio 2005) ha affermato che trasmettere agli organi di stampa fotografie di una persona accusata in un procedimento penale viola l’art, 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Un’insegnante italiana, fermata e posta agli arresti domiciliari con l’accusa di associazione a delinquere, evasione fiscale e falso,aveva denunciato che la sua fotografia, scattata durante le indagini, era stata diffusa nel corso di una conferenza stampa delle forze dell’ordine e pubblicata su diverse edizioni di due quotidiani locali. La sentenza conferma i principi già sostenuti in numerosi provvedimenti dal Garante della Privacy il quale più volte (Provvedimento del 19 marzo 2003, Comunicato stampa del 26 novembre 2003 e Comunicato stampa dell’ 8 aprile 2003 ) è intervenuto stabilendo il divieto di diffondere le foto segnaletiche, anche nell’ambito di conferenze stampa, se non ricorrono fini di giustizia e di polizia o motivi di interesse pubblico. I giudici di Strasburgo hanno messo in evidenza che la foto pubblicata proveniente dal fascicolo d’inchiesta era stata fornita ai giornali da agenti della Guardia di finanza e che la ricorrente non era e non è un “personaggio pubblico” tale – secondo la Corte – da giustificare una contrazione della legittima "zona di interazione tra l'individuo e i terzi" (più ampia, evidentemente, nel caso di persone celebri) che non può espandersi in ragione del coinvolgimento della donna in un procedimento penale. Per accertare la lamentata ingerenza nella sfera privata, la Corte ha valutato il rispetto dei requisiti previsti dal 2° comma dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il quale stabilisce che si possa interferire con la vita privata di una persona soltanto se ciò è “previsto dalla legge”, e “necessario, in una società democratica” per raggiungere gli scopi di pubblica sicurezza, protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o protezione dei diritti e della libertà altrui.
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