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Notiziario Marketpress di Giovedì 03 Febbraio 2005
 
   
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  PATENTE A PUNTI: PER PERDERLI, IL GUIDATORE DEVE ESSERE IDENTIFICATO AL MOMENTO DELL’INFRAZIONE. QUALI GLI EFFETTI PRATICI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE?  
   
  Verona, 3 febbraio 2005 - La sentenza della Corte Costituzionale non ha efficacia retroattiva, quindi non ci sarà alcun effetto nei confronti di quei cittadini ai quali è già stata comunicata la decurtazione del punteggio. Se invece ciò non è ancora avvenuto, sarà illegale procedere alla registrazione della decurtazione non solo per chi verrà sanzionato in futuro, ma anche per coloro che sono già stati sanzionati e che sono “in attesa” di ricevere la comunicazione della sottrazione dei punti. Se per qualche motivo la decurtazione venisse loro applicata, essi potrebbero ricorrere per ottenere giustizia. La sentenza darà luogo ad un aumento dei controlli sulle strade da parte delle forze dell’ordine, con conseguente aumento del rischio-sanzioni per i guidatori. Con la polizza di Protezione Legale Arag Patente Protetta è possibile difendere i propri diritti, e quindi il proprio documento di guida, senza dover pagare la parcella del proprio avvocato.
All’indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24 Gennaio 2005 che ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 126 bis del Codice della Strada “nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione”, ci si interroga sulle effettive conseguenze che essa avrà nei confronti dei cittadini. Per fare un esame dello scenario che riguarda coloro i quali hanno già subito, o sono in attesa di subire, la decurtazione dei punti a seguito dell’applicazione del secondo comma dell’art. 126 del Codice della Strada, sono necessarie due premesse: 1) le sentenze della Corte Costituzionale non hanno efficacia retroattiva quindi nel caso in cui la Corte dichiari la illegittimità costituzionale di norme o parti di esse, queste non saranno più applicate solo dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale (la sentenza in questione è stata pubblicata sulla G.u. N. 4 del 26 gennaio). 2) il meccanismo pratico attraverso il quale vengono decurtati i punti è descritto nel medesimo art. 126 del Codice della Strada. Questo prevede che quando la contestazione, cioè la comunicazione della “multa” al contravventore, sia divenuta definitiva (cioè quando la sanzione sia stata pagata, siano decorsi i termini per le impugnazioni, oppure siano giunti a conclusione i procedimenti di opposizione), l’organo che ha emesso la contestazione ne dia comunicazione all’Anagrafe degli abilitati alla guida, istituita presso il Dipartimento per i Trasporti Terrestri. E’ solo da questo momento che sarà effettivamente registrata la decurtazione dei punti a carico del conducente responsabile della violazione. Sotto il primo profilo quindi la sentenza in questione non potrà avere alcun effetto nei confronti di quei cittadini ai quali l’Anagrafe degli abilitati alla guida abbia già comunicato la decurtazione del punteggio. Infatti sino al giorno della dichiarazione di illegittimità la norma è stata valida ed efficace. E’ Diversdiverso amenteinvece il caso di per tutti coloro che siano stati destinatari di provvedimenti già definitivi, quindi non più impugnabili, ai quali però non è ancora stato materialmente sottratto il punteggio dalla patente. Nella prassi attuale è infatti possibile che fra il momento della definitività della contestazione e quello della comunicazione dell’Anagrafe dell’effettiva decurtazione in capo al conducente/proprietario, passino anche otto – dieci mesi. E’ verosimile dunque che molti cittadini siano “in attesa” della decurtazione. In questo caso la sentenza spiega tutti i suoi effetti in favore dei destinatari della decurtazione illegittima: l’Anagrafe non potrà più procedere alla registrazione della decurtazione senza porre in essere un provvedimento viziato da “violazione di legge” ed “eccesso di potere”. Qualora, per ragioni imprevedibili, la decurtazione venisse comunque applicata, è senz’altro proponibile il ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per chiedere l’annullamento della registrazione della decurtazione, ormai contra legem. ____________________________________________________________________________ Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Pietro Lunardi si dice “pienamente soddisfatto della sentenza della Consulta, che ristabilisce equità” e, confermando la validità della Patente a Punti lancia la proposta “più controlli e agenti in moto”. Ciò significa che per chi guida aumenteranno le situazioni di rischio-sanzioni. Come difendersi dunque dalla eventuale illegittima decurtazione dei punti dalla patente? Con la copertura Arag di Tutela Giudiziaria per la patente è possibile difendere i propri diritti, e quindi il proprio documento di guida, al solo costo della polizza, senza dover pagare la parcella del proprio avvocato. Un assicurato con polizza Arag Patente Protetta telefona alla Compagnia perché è rimasto coinvolto in un incidente stradale: la Polstrada l’ha ritenuto colpevole di non aver dato precedenza ad uno stop (Art.145 del N.c.d.s.), commettendo una infrazione che comporta la riduzione decurtazione di 6 punti dalla patente di guida. Egli non è dello stesso avviso, non crede di dover subire questa sanzione che avrebbe serie ripercussioni per la sua professione, dato che di mestiere fa l’agente di commercio e la patente per lui costituisce un vero e proprio strumento di lavoro. Spiega quindi al telefono al consulente Arag la sua versione dei fatti ed in effetti gli viene risposto che c’è lo spazio per un ricorso, perché l’accertamento della violazione risulterebbe essere stato compiuto in modo errato. La Compagnia di conseguenza incarica il legale di fiducia dell’assicurato, così che questi possa presentare immediatamente ricorso al prefetto per l’accertamento, con contestuale richiesta di audizione (il costo di un ricorso di questo tipo varia da €350 a €450). Il prefetto, nel giro di qualche mese (entro max. 120 gg) fissa l’audizione e decide sul ricorso: lo accoglie in quanto l’accertamento del verbale era basato su presunzioni e non su una valutazione concreta dei fatti. In questo modo l’assicurato non perde i punti e, nell’ambito della responsabilità dell’incidente non risponde per la mancata precedenza. Arag Assicurazioni S.p.a., la Compagnia leader in Italia nel ramo della Tutela Giudiziaria, per prima tra le Compagnie del mercato aveva lanciato nel 2003 la polizza Patente Protetta, in risposta all’entrata in vigore della “patente a punti”. Oggi Arag propone ai propri assicurati una tutela ancora più forte, con un aggiornamento del prodotto che lo rende, allo stesso costo, ancora più appetibile. Ecco le novità più significative: - La possibilità, per tramite dell’avvocato, di presentare in ogni caso il ricorso/l’opposizione all’Autorità competente in tutti i casi di sospensione della patente di guida; - Ricorso e opposizione avverso qualunque sanzione connessa ad infrazioni che prevedono la decurtazione di più di 5 punti dalla patente di guida; - Corresponsione di una Diaria anche a seguito di sospensione della patente per mancato uso delle cinture di sicurezza (N.b.: Art. 172 C.d.s. – con 256.993 rilevazioni nel 2004 – Fonte: Ministero dell’Interno - è la seconda infrazione più commessa dagli italiani e prevede la sospensione della patente se viene contestata 2 volte in due anni); - La possibilità di presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle autorità competenti in caso di errata variazione dei punti; Le altre garanzie principali della polizza, oltre all’assistenza per l’assicurato del proprio avvocato di fiducia – con pagamento della parcella da parte di Arag - prevedono: - Indennità Autoscuola, cioè il rimborso delle spese per il corso che l’assicurato deve frequentare presso una scuola guida da lui scelta per recuperare i punti persi; - Indennità Zero punti, cioè il pagamento delle spese per la revisione e per l’esame per il ri-ottenimento del documento di guida, qualora all’assicurato siano stati detratti tutti i punti dalla patente; - Difesa in sede penale nel caso in cui, a seguito dI incidente stradale, l’assicurato abbia provocato lesioni a qualcuno; - Il servizio di consulenza telefonica Aragtel, a disposizione dell’assicurato per informazioni riguardanti la polizza, chiarimenti sulle normative vigenti e assistenza nel prendere tempestivamente le decisioni più corrette; - Corresponsione di una diaria all’assicurato per tutto il periodo in cui sarà inabilitato alla guida (ritiro o sospensione della patente per incidente stradale e in caso di contestazione di altre infrazioni previste dal C.d.s., quali: eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, mancata precedenza, sorpasso ecc.); Una delle caratteristiche vincenti di questo prodotto assicurativo consiste nell’ampiezza della copertura territoriale. Chi si assicura con questa polizza potrà sentirsi più tranquillo non solo in Italia, ma in tutti i paesi d’Europa (oltre ai paesi dell’Unione Europea anche Croazia, Turchia, Romania, Ucraina, Russia, ecc.) senza rinunciare a nessuna delle garanzie previste, a cominciare dall’assistenza in loco di un avvocato di propria fiducia, fino alla possibilità di ricevere la diaria per il periodo di interdizione alla guida (il rimborso previsto dalla diaria può andare dai 20 ai 200 euro al giorno per una durata massima compresa tra i 180 e i 360 giorni). Arag Patente Protetta è composta da moduli che il cliente può combinare in base alle sue esigenze. A titolo di esempio, per una polizza della durata di un anno che preveda la possibilità di ricevere una diaria giornaliera di € 50,00 per almeno 180 giorni, l’importo del premio è di € 170,00. Per la categoria professionale degli autotrasportatori inoltre, è previsto un pacchetto ad hoc che prevede una specifica estensione delle prestazioni per questa attività lavorativa.
 
     
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