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Notiziario Marketpress di
Venerdì 29 Ottobre 2004
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QUALIFICHE PROFESSIONALI: LA COMMISSIONE CHIEDE ALL’ITALIA DI PERMETTERE ALLE GUIDE TURISTICHE DI ALTRI STATI MEMBRI DI ESERCITARE LA LORO ATTIVITÀ NEI SITI ITALIANI
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La Commissione europea ha deciso di chiedere ufficialmente all’Italia di non impedire alle guide turistiche di altri Stati membri che accompagnano gruppi di turisti per visite guidate in Italia, di svolgere la loro attività in qualità di guide di un gruppo nei siti di interesse. La richiesta della Commissione viene espressa sotto forma di parere motivato, che rappresenta la seconda fase della procedura d’infrazione in virtù dell’articolo 226 del trattato CE. Nel caso non sia fornita una risposta soddisfacente, la Commissione può deferire l’Italia alla Corte europea di giustizia. Nella sentenza sulle guide turistiche del 1991 (C-180/89), La Corte europea di giustizia ha stabilito che l’articolo 49 del trattato CE sulla libera prestazione dei servizi non consente agli Stati membri di esigere che le guide che accompagnano i gruppi turistici possiedano qualifiche specifiche nazionali. La Corte ha riconosciuto un’eccezione con riguardo ai “musei o monumenti storici che richiedono l’intervento di una guida specializzata”. Successivamente l’Italia ha pubblicato un elenco dei siti specifici nei quali i visitatori devono essere accompagnati da guide specializzate che possiedano una qualifica nazionale. L'elenco comprende un numero molto elevato di siti in Italia, visitati frequentemente da gruppi di turisti, con oltre 2500 siti, fra cui tutta la città di Venezia e il centro storico di 30 città, quali Roma, Firenze, Siena e Perugia, nonché altri siti liberamente accessibili al pubblico in tutto il territorio italiano. Pertanto alle guide turistiche di altri Stati membri che accompagnavano gruppi di turisti in visita in Italia la polizia italiana ha impedito di svolgere la loro funzione di guide nei siti in questione e in alcuni casi sono state comminate multe in loco. La Commissione ritiene che l’entità e la portata dell’elenco italiano superi di gran lunga la portata dell’eccezione riconosciuta dalla Corte di giustizia e ne renda inefficace la sentenza nel merito, in particolare relativamente alla richiesta che i gruppi turistici dotati di guida siano accompagnati da una guida specializzata nelle località nelle quali i turisti, se lo desiderano, possono circolare liberamente senza una guida. Per le ultime informazioni sulle procedure d’infrazione di tutti gli Stati membri si rimanda al sito Web: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm
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