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Notiziario Marketpress di
Lunedì 08 Novembre 2004
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LORENZO STRONA PRESIDENTE DI UNICOM SCRIVE ALL’ENEL |
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Milano, 8 novembre 2004 - “Oggetto: Sistema di qualificazione servizi pubblicitari e di marketing” “In ordine all’avviso relativo al sistema di qualificazione dei servizi pubblicitari e di marketing, pubblicato su G.u.c.e. Il 26/10/2004 (annuncio n° 407121), desideriamo evidenziare quanto segue. In qualità di ente preposto a servizi di pubblico interesse, Enel è un’amministrazione aggiudicatrice di appalti di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. N. 157/1995. Essa deve, pertanto, rispettare le norme previste in tale normativa per l’appalto dei pubblici servizi pubblicitari. La creazione di un elenco di imprese qualificate nei servizi di pubblicità e promozione non può che essere finalizzato all’individuazione dei soggetti da invitare alle procedure ristrette di aggiudicazione di un appalto in materia di servizi pubblicitari. Tuttavia, il comma 5 dell’art. 17 del D.lgs. N. 157/1995, relativo agli elenchi ufficiali di prestatori di servizi, prescrive che i concorrenti agli appalti di pubblici servizi debbano poter partecipare alle gare indipendentemente dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di fiducia eventualmente costituiti dalle singole amministrazioni aggiudicatici. Il mancato inserimento, pertanto, di un fornitore di servizi nell’ elenco di imprese qualificate, quale è quello ipotizzato con l’avviso sulla Gazzetta Ufficiale Cee, non può essere in alcun modo ostativo per la partecipazione ad una gara indetta da Enel. L’art. 22 del D.lgs. N. 157/1995, inoltre, fornisce i criteri per la scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette, indicando che i candidati possono essere scelti in base alle informazioni ricevute dall’amministrazione in merito alla situazione del prestatore di servizi, nonché in base alle informazioni e alle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte. La legge non parla di costituzione di elenchi di imprese preselezionate, per di più in base ad espressa domanda di ammissione e di contestuale versamento di una somma la cui natura è difficilmente individuabile. La procedura prevista dall’avviso per la creazione di un elenco di imprese è, inoltre, palesemente iniqua, subordinando l’inserimento nell’ elenco, e la conseguente successiva possibilità di essere ammessi ad una gara, al pagamento di una somma, somma che viene corrisposta senza avere per di più alcuna certezza di essere invitati alle gare indette, nelle quali l’ amministrazione selezionerà alcuni soltanto dei nominativi, a suo comunque insindacabile giudizio. Di conseguenza, si potrebbe verificare l’ipotesi che un’impresa, regolarmente iscritta, dopo aver pagato la somma prevista, nonché rimborsato le spese relative alle “visite di rappresentanti Enel” (come previsto dal punto Ii.1.3 dell’ avviso), non venga mai selezionata. L’imporre alle imprese che si vogliano far ammettere all’elenco il pagamento di una somma si scontra, inoltre, contro ogni logica, in un momento in cui il comparto cerca di tendere proprio all’effetto contrario, prevedendo un rimborso delle spese per le imprese che partecipano alle gare, proprio in forza delle energie creative impiegate e delle spese affrontate. Né si può giustificare il pagamento della somma prevista dall’avviso al solo fine di valutare le capacità economico-finanziarie delle imprese, raggiungendo pienamente questo scopo il soddisfacimento dei requisiti prescritti dall’art. 13 del D.lgs. 157/1995, nonché l’eventuale corresponsione di una cauzione. L’avviso qui contestato rappresenta un chiaro esempio di abuso di potere. Esso è, inoltre, contraddittorio al suo stesso interno, essendo il suo scopo dichiarato quello di costituire un sistema imprese “qualificate nei servizi di pubblicità e di promozione” e basando, invece, l’ottenimento di tale qualificazione non già (o non solo) sulle capacità, ma sul pagamento di una tassa di ingresso. Infine, estremamente lesiva dei diritti delle imprese eventualmente interessate all’inserimento nell’elenco è la previsione di una comunicazione demandata ad un tempo successivo delle modalità di rinnovo del sistema di qualificazione, che ha durata triennale. Il rinvio a comunicazione successiva non consente alle imprese eventualmente interessate di valutare appieno l’opportunità di richiedere l’inserimento nell’elenco, ma soprattutto fa soggiacere all’assoluta discrezionalità dell’ente una procedura che dovrebbe essere univoca e trasparente sin dall’inizio. In considerazione di quanto sopra esposto, Vi chiediamo, a nome delle 250 imprese aderenti alla nostra Associazione, la revoca o l’annullamento della procedura oggi contestata”. Lorenzo Strona Presidente Unicom
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