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Notiziario Marketpress di Martedì 09 Novembre 2004
 
   
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  PRONUNCIATE IERI LE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CHRISTINE STIX-HACKL NELLE CAUSE: C-128/03 E C-129/03, AEM SPA E A. / AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E PER IL GAS E A. MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA, AIUTI DI STATO, DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NELL'ACCESSO ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE  
   
  Lussemburgo, 9 novembre 2004 - Il mercato dell'energia elettrica è disciplinato dalla direttiva comunitaria 96/92/Ce che ne stabilisce le norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione. Nell'ordinamento italiano tale direttiva é stata attuata con decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, di liberalizzazione del mercato interno, il quale ha stabilito che per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione elettrica nazionale è dovuto al gestore un corrispettivo, determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque, sulla base di criteri non discriminatori. La misura del corrispettivo è fissata dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Aeeg). Le società elettriche Aem Spa e Aem Torino Spa si sono rivolte al Tar Lombardia e, in secondo grado, al Consiglio di Stato per lamentare l'incompatibilità di due delibere dell'Aeeg e del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 gennaio 2000 con la direttiva e con le disposizioni comunitarie in tema di aiuti di Stato (artt. 87 e seguenti Ce). Gli atti normativi impugnati prevedono una maggiorazione nei corrispettivi (cd. Onere idrogeotermoelettrico) per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica a carico di determinati impianti idroelettrici e geotermoelettrici, lasciando esenti le altre categorie di impianti di produzione. Tali maggiorazioni servirebbero a finanziare gli oneri generali del sistema elettrico. Il 14 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha sottoposto due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee chiedendo: 1) se il regime di prelievo introdotto dalla normativa italiana implichi un aiuto di Stato in favore delle imprese produttrici non colpite dalla maggiorazione; 2) che venga accertata la compatibilità del suddetto regime con il principio di non discriminazione nell' accesso al mercato dell'energia elettrica, sancito dalla direttiva comunitaria 96/92. Il Consiglio di Stato ritiene che, dall'esame complessivo delle disposizioni controverse, si possa desumere la legittimità dell'onere idrogeotermoelettrico, il quale troverebbe fondamento nella necessità di porre rimedio ai vantaggi indebiti ed agli squilibri della concorrenza innescati nel primo periodo (2000-2006) dalla liberalizzazione del mercato elettrico. Il Consiglio di Stato ritiene: 1) non sussistere gli aiuti di Stato (i proventi della maggiorazione del corrispettivo non verrebbero dirottati in favore di determinate categorie di imprese, sulla base di un sistema di sussidi, ma mirerebbero a fronteggiare gli oneri generali della rete di energia elettrica a beneficio dell'utenza, perseguendo perciò un fine di interesse generale); 2) non discriminatoria la normativa italiana (gli atti emanati dal Ministero e dall'Aegg creerebbero, senza incidere sull'accessibilità alla rete, un sistema transitorio idoneo a riequilibrare un mercato altrimenti distorto dall'insorgenza di posizioni di rendita in favore di alcuni utenti della rete. In altre parole, in assenza del decreto ministeriale e delle delibere dell'Aeeg, le imprese idroelettriche e geotermoelettriche avrebbero beneficiato di un vantaggio indebito dovuto all'attuazione della direttiva comunitaria, e non ad una modifica dei parametri di efficienza e di concorrenzialità). La Commissione ha rilevato che il 25 luglio 2000 le stesse autorità italiane hanno notificato il decreto 26 gennaio 2000 quale misura di aiuto ai sensi dell'art. 88, n.3, Ce. Il procedimento in esame, tuttora pendente, concerne, segnatamente, il sistema di recupero dei cosiddetti costi "incagliati" o "stranded costs" (derivanti da investimenti effettuati dalle società elettriche produttrici-distributrici al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva 96/92 Ce), non più recuperabili a causa dell'intervenuta liberalizzazione di settore. Sul punto l'Avvocato Generale nelle sue conclusioni odierne precisa che il D.m. 26 gennaio 2000 ha per oggetto il finanziamento degli oneri generali del sistema, individuabili nei due elementi della compensazione della maggior valorizzazione dell'energia prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici e nella reintegrazione degli "stranded costs". Tali due elementi andrebbero tenuti distinti nel senso che la maggiorazione del corrispettivo è finalizzata alla neutralizzazione di un indebito vantaggio conseguito da determinate categorie di produttori e non a finanziare il recupero dei costi incagliati. Sulla prima questione l'Aem e l'Aem Torino hanno affermato che gli atti controversi sono in realtà finalizzati, a tutela della redditività di talune categorie di imprese, ad una forma di recupero degli "stranded costs" e che il regime di prelievo costituirebbe un vero e proprio aiuto di Stato. Le ricorrenti rilevano che lo stesso D.m. 26 gennaio 2000, peraltro già pienamente efficace, condiziona la sua attuazione alla positiva analisi di conformità alle disposizioni comunitarie in tema di aiuti di Stato: analisi non ancora compiuta dalla Commissione. Inoltre l'Aeeg, con una serie di delibere, avrebbe modulato i parametri di ammissione al beneficio del recupero degli "stranded costs" in guisa tale da ricomprendervi le società elettriche dismesse dall'Enel Spa. Governo italiano e Commissione non considerano aiuto di Stato una misura amministrativa che, in relazione ai minori costi di produzione sopportati, imponga a determinate imprese produttrici e distributrici di energia una maggiorazione dei corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete nazionale, al fine di finanziare gli oneri generali del sistema elettrico. Nelle sue conclusioni l'Avvocato Generale ritiene che la suddetta normativa nazionale non andrebbe considerata, alla luce dell'art. 87, n.1, Ce, quale aiuto di Stato a condizione che: la cerchia dei produttori di energia elettrica assoggettati alla maggiorazione del corrispettivo corrisponda alla cerchia dei soggetti che, a seguito di modifiche del contesto normativo nazionale, si siano trovati a godere di vantaggi indebiti in termini di riduzione di costi; la maggiorazione del corrispettivo sia calcolata in modo tale che la sua entità non superi quanto necessario per il recupero dei vantaggi indebiti in termini di riduzione di costi dei produttori interessati. Sulla seconda questione Aem e Aem Torino hanno sostenuto che il regime di prelievo, seppur transitorio, sia contrario al principio di libero accesso alla rete e, pertanto, discriminatorio, specie in un periodo delicato come quello dell'introduzione della concorrenza sul mercato elettrico italiano. Governo e Commissione affermano che i principi stabiliti dalla direttiva 96/92 Ce non ostano a che uno Stato membro possa adottare, in via transitoria, misure che impongano, a determinate imprese, un corrispettivo maggiorato, al fine di compensare la migliore valorizzazione dell'energia idroelettrica e geotermoelettrica derivante dal mutato contesto normativo e volto a finanziare gli oneri generali del sistema elettrico. Secondo l'opinione dell'Avvocato Generale, il principio di non dicriminazione di cui alla direttiva 92/96 non osta ad un provvedimento che assoggetti determinate imprese ad una maggiorazione del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete, qualora: la maggiorazione sia diretta a finanziare gli oneri generali afferenti al sistema dell'energia elettrica; il regime di prelievo differenziato abbia carattere transitorio in quanto finalizzato a compensare la maggiore valorizzazione dell'energia idrogeotermoelettrica, nel periodo di transizione; risulti dimostrato che nel periodo transitorio siano effettivamente sorti indebiti vantaggi in termini di costi.  
     
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