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Notiziario Marketpress di
Lunedì 23 Febbraio 2004
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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PRIVACY E PROPAGANDA ELETTORALE: NECESSARIO IL CONSENSO DELL’INTERESSATO SE I DATI NON PUBBLICI |
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Chi effettua propaganda elettorale tramite fax, telefono cellulare, e-mail ha l’obbligo di dare l’informativa ai cittadini e acquisirne il consenso prima di qualsiasi comunicazione. L’uso dei numeri dei cellulari per l’invio di messaggi Sms e Mms è vietato senza il consenso preventivo e informato dell’abbonato o del reale utilizzatore della scheda prepagata. Allo stesso regime sottostanno gli indirizzi e-mail i quali, come sottolineato più volte dal Garante, non rientrano tra le fonti pubbliche utilizzabili liberamente, ma recano dati personali da trattare nel rispetto della normativa sulla privacy. E’ illecito il loro uso senza consenso preventivo dell’abbonato, indipendentemente dalle modalità del reperimento degli indirizzi di posta elettronica in Internet (forum, newsgroup, software automatici). Il consenso deve essere specifico e manifestato liberamente, non è sufficiente un consenso generico, espresso magari per scopi di tipo commerciale. Il candidato o l’organismo politico che acquisisce dati da un privato ha l’onere di verificare che gli interessati siano stati informati in modo specifico e abbiano espresso il loro consenso. La violazione di questi principi rende illecito il trattamento e inutilizzabili i dati.
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