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Notiziario Marketpress di
Lunedì 23 Febbraio 2004
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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TUTELA DELLA PRIVACY: NOVITA' IN TEMA DI CONSENSO DELL'INTERESSATO |
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Proseguiamo nel ricordo dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2004, del Codice della privacy, contenuto nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che ha abrogato l'originaria Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, occupandoci, questa volta del consenso, dovuto dall'interessato, che, ora, è regolato dall'art. 23 del Decreto legislativo n. 196/03, che ha sostituito l'art. 11 della Legge n. 675/96. In base alla nuova disposizione il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso ed è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 13. Il consenso deve essere sempre manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. Il successivo art. 24 elenca i casi nei quali il trattamento può essere effettuato senza consenso. In particolare, il consenso non è richiesto quando il trattamento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, o riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale. Secondo l'art. 26, comma 4, lett. D), i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta.
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