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Notiziario Marketpress di Lunedì 23 Febbraio 2004
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  PRIVACY E PROPAGANDA ELETTORALE: DATI TRATTI DA ELENCHI PUBBLICI COME LISTE ELETTORALI ED ELENCHI TELEFONICI  
   
  Chi effettua propaganda elettorale tramite posta ordinaria, può farlo, senza consenso, solo se utilizza dati estratti da fonti "pubbliche", cioè registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque. Deve però informare i cittadini sull’uso che verrà fatto dei loro dati personali. Ricordiamo che sono fonti pubbliche le liste degli aventi diritto al voto detenute dai Comuni, le liste degli elettori italiani residenti all’estero, gli elenchi dei telefoni fissi, così pure gli elenchi degli iscritti ad albi e collegi professionali e alcuni registri delle Camere di commercio. Se la comunicazione elettorale è telefonica e il numero è tratto da un elenco pubblico l’operatore deve specificare all’inizio della telefonata chi sta chiamando, perché e quali diritti ha la persona che risponde. E’ illecito effettuare propaganda elettorale telefonica, senza consenso specifico dell’abbonato, quando si usano sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali preregistrate.  
     
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