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Notiziario Marketpress di Lunedì 23 Febbraio 2004
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  TUTELA DELLA PRIVACY: NOVITA' IN TEMA DI INFORMATIVA ALL'INTERESSATO  
   
  Come abbiamo più volte ripetuto nei nostri appuntamenti settimanali, dal 1° gennaio 2004 è in vigore il Codice della privacy, contenuto nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che ha abrogato l'originaria Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni. L'informativa, dovuta all'interessato, è ora regolata dall'art. 13 del Decreto legislativo n. 196/03, che ha sostituito l'art. 10 della Legge n. 675/96. In base alla nuova disposizione l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali debbano essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi (il riferimento a responsabili e incaricati non era esplicitamente previsto dalla normativa previgente); e) i diritti di cui all'art. 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7, è indicato tale responsabile. L'informativa può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Quest'ultima disposizione non si applica quando i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. In caso di omessa o inidonea informativa all'interessato, l'art. 161 prevede la sanzione amministrativa da tremila a trentamila euro; la somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. Può essere anche applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione in uno o più giornali.  
     
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