|
|
|
|
|
|
|
Notiziario Marketpress di
Giovedì 02 Dicembre 2004
|
|
|
|
|
|
Pagina1 |
|
|
LA COMMISSIONE AUTORIZZA AIUTI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALE A RISCHIO E PER COMBATTERE GLI EFFETTI DELLA BSE IN ITALIA IN 2001 |
|
|
|
|
|
Bruxelles, 2 dicembre 2004 - La Commissione autorizza aiuti per lo smaltimento di materiale a rischio e per combattere gli effetti della Bse in Italia in 2001 La Commissione europea ha autorizzato retroattivamente l'Italia a concedere un aiuto di Stato pari a 169 milioni di Eur per i costi di distruzione obbligatoria di materiale specifico a rischio (Srm) e per l'ammasso di materiale a basso rischio nonché come aiuto al reddito per i produttori di bovini diretto a contrastare gli effetti della crisi della Bse del 2001 ('malattia della mucca pazza'). L'aiuto di Stato era stato concesso nel 2001 senza l'autorizzazione della Commissione. Le misure approvate rientrano nella legge italiana 49/2001, autorizzata in parte dalla Commissione al momento dell'insorgere della crisi della Bse nel 2001. Le restanti misure di aiuto esaminate ora riguardano il corretto smaltimento dei materiali specifici a rischio, dei materiali ad alto rischio e dei prodotti trasformati/ottenuti/derivati da questi ultimi, l'ammasso pubblico obbligatorio per le proteine animali a basso rischio e la sospensione/differimento dei termini relativi agli adempimenti tributari e ai pagamenti in materia di previdenza sociale per gli allevatori di bovini e il settore a valle (macelli, rivenditori all'ingrosso e al dettaglio di carne). La distruzione del materiale a rischio e l'ammasso pubblico obbligatorio sono diretti a prevenire la Bse assicurando il corretto smaltimento del materiale Srm e della farina di carne e ossa. Le misure finanziate rispettano la normativa comunitaria. L'aiuto, che raggiunge un'intensità massima del 100%, è concesso alle imprese responsabili dello smaltimento/distruzione e ammasso degli scarti di origine animale in Italia. Il vantaggio economico viene tuttavia trasferito integralmente agli allevatori. L'aiuto al reddito a favore dei produttori di bovini, concesso attraverso la sospensione e il differimento dei termini relativi agli adempimenti tributari e ai pagamenti in materia di previdenza sociale, è autorizzato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato, in quanto aiuto destinato ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da eventi eccezionali. La Commissione ha accertato l'assenza di compensazione eccessiva sia a livello settoriale che a quello del singolo allevatore, in considerazione delle perdite subite nel 2001. L'aiuto al reddito concesso al settore a valle, previsto dalla decisione, ammonta a circa 103,25 Eur/per azienda, è considerato un aiuto "de minimis" e non rientra quindi nel divieto degli aiuti di Stato contemplato dal trattato Ce. Le autorità italiane hanno fornito assicurazioni che l'aiuto non supera 3000 Eur per beneficiario su un periodo di tre anni, che esso rimane nei limiti della dotazione finanziaria prevista per gli aiuti "de minimis" per l'Italia e che tutte le altre condizioni per questo tipo di aiuto sono rispettate. Il testo della decisione sarà disponibile su Internet sul sito: http://europa.Eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/agriculture_2003.htm dopo che gli Stati membri avranno comunicato se desiderano la cancellazione di parti della decisione per motivi di riservatezza. La decisione è stata registrata con il numero di aiuto Nn 151/2002 (ex N 113/B/2001).
|
|
|
|
|
|
<<BACK
|
|
|
|
|
|
|
|