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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Dicembre 2004
 
   
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  IL CODICE DEONTOLOGICO PER FINANZIAMENTI E CREDITO AL CONSUMO MAGGIORI GARANZIE PER I NUMEROSI CITTADINI CHE CHIEDONO PRESTITI, MUTUI, DILAZIONI DI PAGAMENTO, LEASING E CARTE DI CREDITO  
   
  Roma, 13 dicembre 2004 - Sono pronte le regole applicabili in particolare nel settore del credito al consumo, in base alle quali prenderanno il via il prossimo 1° gennaio 2005 i “sistemi di informazioni creditizie” che subentrano alle cosiddette “centrali rischi” private. É stato, infatti, definitivamente varato dal Garante (Stefano Rodotà. Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) il codice di deontologia e buona condotta, sottoscritto dalle associazioni rappresentative del settore con la collaborazione delle associazioni dei consumatori. Il codice dovrà essere rigorosamente rispettato da quanti (società che gestiscono le cosiddette “centrali rischi”, nonché banche, società finanziarie o società di leasing che le consultano) detengono delicate informazioni relative ai numerosi cittadini che chiedono un prestito personale, un mutuo, un finanziamento per l’acquisto di beni di consumo (es.: un’autovettura, un elettrodomestico, ecc.), una dilazione di pagamento, il rilascio di una carta di credito, ecc. Alcune regole sono applicabili anche alle altre due centrali rischi pubbliche gestite presso la Banca d’Italia. Si tratta di banche dati ad ampio accesso costituite per verificare l’affidabilità, la puntualità nei pagamenti, il rischio di sovraindebitamento e le eventuali situazioni di morosità. Ad esse accedono vari operatori finanziari prima di concedere un prestito, un mutuo o un finanziamento. Rispetto a tali attività finalizzate alla valutazione e al contenimento del rischio creditizio sono emersi, in questi anni, diversi problemi relativi all’esattezza e alla completezza delle informazioni riguardanti i clienti, ai tempi della loro conservazione in banche dati accessibili da diversi operatori, alla tempestività con cui eventuali correzioni e aggiornamenti sono apportati, ad esempio per effetto del successivo rimborso del debito, ecc. La delicatezza della materia e gli effetti che la circolazione di queste informazioni determinano sull’accesso al credito dei consumatori, hanno indotto il legislatore a prevedere una disciplina specifica attraverso un codice deontologico sottoscritto dalle associazioni rappresentative degli operatori del settore. I lavori preparatori del codice hanno richiesto un’istruttoria particolarmente impegnativa. Il testo preliminare è stato sottoposto anche all’attenzione delle associazioni dei consumatori riunite nel Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (Cncu), che hanno formulato proprie osservazioni (pubblicate sul sito dell’Autorità). Vi è stata anche una consultazione pubblica sul testo preliminare. Ne è scaturito insieme di regole di comportamento che, a norma di legge, costituiranno condizione essenziale per la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati dalle società e dai soggetti privati che gestiscono centralmente i sistemi di informazioni creditizie, come pure dagli istituti di credito e finanziari che li utilizzano ai fini del rilascio alla clientela di prestiti personali, mutui o finanziamenti. Le nuove regole introducono significative garanzie, in particolare su: la maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori attraverso una modulistica più chiara; l’esattezza e la pertinenza dei dati nonché le esclusive finalità di tutela del credito, in base alle quali le informazioni presenti dei data base non potranno essere usate, ad esempio, per fare marketing o ricerche di mercato; i tempi per segnalare le “morosità” (nei sistemi in cui sono registrati solo i consumatori che sono in ritardo nei pagamenti, dopo 4 mesi o in caso di mancato pagamento di 4 rate, nelle altre centrali rischi comunque soltanto dopo due mesi o rate di ritardo, in modo da evitare anche registrazioni di dati causate da errori o disguidi) e per conservare nei predetti sistemi i dati positivi e negativi; le richieste di credito, che vanno conservate in rete per non oltre 180 giorni. Se la richiesta non è accolta o è oggetto di rinuncia i dati possono essere conservati per 30 giorni; le “sofferenze” successivamente regolarizzate, che verranno cancellate dopo 1 anno, per ritardi fino a due rate, e dopo 2 anni, per ritardi superiori poi sanati; le informazioni su inadempimenti non regolarizzati, che possono essere conservate fino a 3 anni; le procedure adottate per semplificare l’esercizio da parte degli interessati dei diritti di accesso, rettifica o cancellazione dei dati e per garantire il tempestivo iscontro da parte degli operatori del settore; i principi da rispettare in caso di uso di particolari tecniche di elaborazione di giudizi o punteggi sul grado di affidabilità e solvibilità della clientela (il c.D. Credit scoring) e di acquisizione di dati provenienti anche da altri registri, banche dati o archivi di fonte pubblica. Per eventuali violazioni restano applicabili le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali Il codice entrerà in vigore il 1 gennaio 2005. Le società che gestiscono i sistemi o che vi partecipano avranno a disposizione alcuni mesi per adeguarsi al nuovo sistema di gestione dei dati. Infolink: http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1070713   
     
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