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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Dicembre 2004
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  EDITORIA ON LINE: NOVITÀ NEI DISEGNI DI LEGGE ALL’ESAME DEL PARLAMENTO  
   
 

Alcuni lettori ci hanno chiesto informazioni sui contenuti del disegno di legge relativo alla diffamazione a mezzo stampa e sulla proposta di riforma dell'art. 1 della Legge n. 47/48, che dovrebbe reintrodurre alcuni obblighi per i siti internet aventi natura editoriale. Il disegno di legge n. 3176, che disciplina solo i siti internet aventi natura editoriale e non le testate editoriali telematiche. ripropone la questione sulla obbligatorietà della registrazione dei giornali e dei periodici on line, abrogando parzialmente, per incompatibilità, l’art. 7, ultimo comma, del Decreto legislativo n. 70/03. Conseguentemente un sito di informazione dovrebbe essere soggetto alla nuova disciplina, mentre una newsletter rimarrebbe soggetta alle norme vigenti. Il disegno di legge n. 3176 intende eliminare la pena detentiva per il reato della diffamazione e limitare il tetto massimo del risarcimento del danno morale, per i soli reati commessi a mezzo stampa, a 30.000 euro, abbreviando il termine di prescrizione per l'azione civile risarcitoria da cinque anni ad un anno. Il disegno di legge n. 4163, dedicato, espressamente, ai siti internet aventi natura editoriale ed agli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale, prevede che gli uni e gli altri sono soggetti all'iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa. Il disegno di legge n. 4163, quindi, richiederebbe l'iscrizione nel ROC sia dei siti aventi natura editoriale sia degli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale e, conseguentemente i siti e testate, già registrate nel Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), non dovrebbero più registrarsi presso il tribunale. Le nuove regole si applicheranno solo alla stampa tradizionale, ai siti internet aventi natura editoriale ed agli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale regolarmente iscritti nel ROC. Non si applicheranno, invece, ai non iscritti nel ROC, che non potranno giovarsi né del tetto dei 30.000 euro per il risarcimento del danno morale, né del termine di prescrizione breve (da 5 a 1 anno). Se i due disegni di legge commentati dovessero essere approvati nella loro formulazione attuale e diventare legge dello stato tutti coloro che, senza essere editori professionisti, possiedono un sito avente natura editoriale dovranno registrarsi presso il Tribunale e rispettare la Legge n. 47/48 sulla stampa. Coloro che, senza essere editori professionisti, gestiscono una testata giornalistica o altro strumento di informazione periodica in via telematica, in assenza di un sito internet avente natura editoriale, non saranno tenuti ad alcuna registrazione. Gli iscritti al ROC non saranno tenuti alla registrazione presso il tribunale e potranno giovarsi delle limitazioni di responsabilità previste in caso di reati commessi a mezzo stampa.

 
     
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