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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Dicembre 2004
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  EDITORIA ON LINE: LA DISCIPLINA VIGENTE  
   
 

Sulla base della Legge n. 62/01 ha natura editoriale qualunque sito i cui contenuti siano destinati alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico. In virtù dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 62/01 tutti i prodotti editoriali, anche quelli diffusi per via telematica, dovrebbero riportare le informazioni relative al luogo ed anno della pubblicazione, nome e domicilio dell'editore o dello stampatore, pena la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 250 euro (art. 16, l. n. 47/1948). Ma la norma, per quel che si vede navigando, è sostanzialmente disapplicata. Sempre in base alla Legge n. 62/01, il prodotto editoriale diffuso al pubblico per via telematica con regolare periodicità e contraddistinto da una testata è soggetto alla registrazione presso il tribunale del luogo in cui ha sede la testata medesima. L'art. 7, ultimo comma, del Decreto Legislativo n. 70/03 ha successivamente chiarito che la registrazione delle testate telematiche ha l'unico scopo di consentire l'accesso del titolare alle agevolazioni ed alle provvidenze riservate agli editori dalla legge. Coloro che non intendono procedere alla registrazione della testata debbono solamente inserire nel sito il colophon. Allo stato, nel nostro Paese, esistono due tipi di registrazione: la registrazione di tipo oggettivo, che riguarda le testate ed è effettuata presso il tribunale in cui c’è la sede del giornale o del periodico (Legge n. 47/48) e quella di tipo soggettivo, che riguarda gli editori ed è effettuata presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) (Legge n. 249/97). Secondo la Legge n. 62/01 gli iscritti nel ROC sono esonerati dalla registrazione dei loro periodici presso il tribunale. Anche i giornali telematici devono essere diretti da un giornalista iscritto all'albo professionista o pubblicista.

 
     
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