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Notiziario Marketpress di
Lunedì 13 Dicembre 2004
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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REATO DI DIFFAMAZIONE |
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Il reato di diffamazione, identificato nel capo secondo del codice penale, intitolato "delitti contro l'onore", all'art. 595, consiste nel recare offesa all'altrui reputazione. L’articolo indica le persone che possono incorrere in questo delitto e le relative sanzioni. La diffamazione è un reato perseguibile a querela della parte offesa secondo quanto previsto dall’art. 597 cod. pen. La querela, secondo l'art. 336 cod. proc. pen., può essere presentata per iscritto in carta semplice o proposta oralmente, con conseguente redazione di un un verbale, al PM o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Secondo l'art. 333 cod. proc. pen. il termine per proporre la querela è di 3 mesi dalla notizia del fatto. Il reato di diffamazione, se posto in essere tramite internet, può essere equiparabile alle ipotesi di diffamazione aggravata previsto dal 3° comma dell’art 595 per la grande diffusività del mezzo telematico, e, secondo alcuni, la pubblicazione della notizia offensiva su una bacheca elettronica è riconducibile a una specie di pubblicazione su un giornale telematico. Alcuni commentatori hanno chiarito che la responsabilità del fatto illecito commesso da un navigatore in internet potrebbe ricadere sui gestori di servizi telematici per effetto degli art. 57 e 57 bis cod. pen., anche se a parere di molti, i gestori dei servizi telematici sarebbero protetti dall'art. 14 della disposizione della legge in generale, secondo il quale opera il divieto di analogia in mala parte delle norme penali. Per il reato di diffamazione, posto in essere a mezzo stampa, è prevista la pena della reclusione fino ad un anno o della multa fino a 1.032 euro.
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