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Notiziario Marketpress di
Lunedì 13 Dicembre 2004
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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INPS: MENSILIZZAZIONE DEI FLUSSI RETRIBUTIVI
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L’art. 44 del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la Legge 24 novembre 2003, n. 326 ha previsto che, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d’imposta, tenuti al rilascio della certificazione unica (CUD), debbono trasmettere, mensilmente, agli enti previdenziali in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili al fine di assolvere al dettato legislativo che impegna l’Istituto a ricevere i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e l’erogazione delle prestazioni. Tale disposizione pone all’Inps i seguenti tre obiettivi: tenere un continuo aggiornamento dell'archivio dei lavoratori al fine di realizzare una completa anagrafe dei lavoratori dipendenti e occupati, realizzare una maggiore tempestività nell’erogazione delle prestazioni e rilasciare tempestivamente l’estratto conto ai lavoratori e certificare la data di accesso alla pensione. A seguito di ciò l’Inps, con la circolare n. 152 del 22 novembre 2004, ha fornito i necessari chiarimenti per i datori di lavoro, i committenti e gli associanti in partecipazione tenuti ad inviare, dal 1 gennaio 2005, mensilmente i dati retributivi e le informazioni, utilizzando il modello di denuncia telematica, denominato "EMens". Tale modello riguarderà i lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli associati in partecipazione di cui all’art. 43 del Decreto legge n. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326. I dati che debbono essere forniti all’Inps si trovano già valorizzati nelle procedure di formazione delle buste paga e dei modelli DM10/2. I soggetti tenuti all’invio dei dati mensilizzati sono: i datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 semplificato, i committenti che hanno l'obbligo di compilare il modello GLA annualmente e gli associanti in partecipazione. Sono esclusi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente alla trasmissione del modello DM10/2 telematico. Per i committenti/associanti, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione. I datori di lavoro, che rivestono anche la figura di committenti e/o associanti, debbono inviare i dati congiuntamente. In occasione della prima scadenza di presentazione, il termine sarà differito al 30 aprile 2005 data entro la quale saranno inviati i dati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo. Poiché il termine scade di giorno non lavorativo, esso si intende prorogato al 2 maggio 2005, primo giorno lavorativo successivo alla scadenza.
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