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Notiziario Marketpress di
Lunedì 20 Dicembre 2004
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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PRIVACY: RIEPILOGO DELLE NORME SULL’INFORMATIVA |
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L'obbligo di informativa. Già previsto dalla Legge n. 675 e riconfermato Codice in materia di protezione dei dati personali impone al titolare del trattamento dei dati di comunicare alla persona fisica o giuridica della quale si trattano i dati, le modalità, le finalità ed altri elementi del trattamento stesso. L'informativa, preventiva alla raccolta dei dati ed inviata all'interessato una sola volta, non richiede rinnovi periodici sempre che non cambino gli elementi indicati nell'informativa stessa. L’informativa, che può essere resa anche verbalmente, è bene che sia effettuata per iscritto, conservando prova dell’invio. Per i clienti o i fornitori, con i quali si hanno rapporti commerciali, non è richiesto il consenso, mentre i soggetti con i quali si hanno rapporti di lavoro (dipendenti, collaboratori, soci, amministratori, ecc.) debbono non solo ricevere un’informatica più completa, ma debbono anche dare il loro consenso, con il quale ,dopo aver preso visione dell'informativa, autorizzano il titolare ad effettuare il trattamento descritto. Il consenso può essere omesso solo nei casi specificamente indicati dalla norma, tra i quali segnaliamo le seguenti ipotesi: trattamento necessario per adempiere ad un obbligo previsto da leggi, regolamenti o normative comunitarie, trattamento necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato stesso, trattamento che riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, trattamento che riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.
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