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Notiziario Marketpress di
Lunedì 20 Dicembre 2004
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RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO: RINVIO ALLE CAMERE |
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A norma dell'art. 74, 1° comma, della Costituzione, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione in ordine alla legge di delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, approvata dal Senato della Repubblica il 21 gennaio 2004, modificata dalla Camera dei Deputati il 30 giugno 2004, nuovamente modificata dal Senato della Repubblica il 10 novembre 2004 ed approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati il primo dicembre 2004. Il provvedimento prevede 14 deleghe al Governo per l’emanazione dei rispettivi decreti e una serie di norme applicabili in via diretta. In base al testo sottoposto al Presidente della Repubblicano cambiano in particolare i requisiti richiesti per partecipare al concorso per l'accesso alla magistratura, viene introdotta la separazione delle funzioni tra giudicante e requirente, cambieranno le regole per l’ufficio del pubblico ministero e per la progressione nella carriera, che non sarà più per anzianità, ma per merito con veri e propri concorsi per titoli ed esami per l'avanzamento di carriera. Gli incarichi direttivi avranno carattere temporaneo. Il concorso rimane unico, ma è prevista la scelta definitiva, dopo cinque anni, del tipo di funzione che si vuole esercitare, se giudice o Pm. E' prevista la riforma dei consigli giudiziari. L'azione disciplinare diviene obbligatoria. Il provvedimento prevede anche l'emanazione di due testi unici che raccoglieranno in due codici rispettivamente le norme di legge primaria e secondaria che interessano l'ordinamento della magistratura. Tralasciando in questa sede le argomentazioni giuridiche del rinvio, sottolineiamo, invece, che il Presidente ha ritenuto “opportuno rilevare quanto l'analisi del testo sia resa difficile dal fatto che le disposizioni in esso contenute sono condensate in due soli articoli, il secondo dei quali consta di 49 commi ed occupa 38 delle 40 pagine di cui si compone il messaggio legislativo. A tale proposito, ritengo che questa possa essere la sede propria per richiamare l'attenzione del Parlamento su un modo di legiferare, invalso da tempo, che non appare coerente con la ratio delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e, segnatamente, con l'art. 72 della Costituzione, secondo cui ogni legge deve essere approvata articolo per articolo e con votazione finale”.
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