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Notiziario Marketpress di
Lunedì 20 Dicembre 2004
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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E-COMMERCE: LE REGOLE PER LA VENDITA TRAMITE INTERNET |
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L’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 133/E del 15 novembre 2004, nel rispondere all’istanza di interpello presentata da un’azienda ai sensi dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, ha affrontato una serie di questioni di carattere generale di cui esaminiamo quella che ha circoscritto l’ambito di applicazione delle regole Iva in tema di commercio elettronico. Nel caso di specie l’interpellante è una associazione tra fioristi che promuove e gestisce il servizio di trasmissione ed esecuzione di ordinazioni per consegne di omaggi floreali a terzi, in Italia e all'estero: la distribuzione è svolta per il tramite dei fioristi associati, un canale alternativo di offerta tramite portale web, cui il cliente può accedere direttamente o con l'ausilio di un ente convenzionato. Così come accade nel circuito tradizionale, anche in tale circostanza il soggetto che effettua la cessione e la consegna dell'omaggio floreale è soggetto diverso da quello che riceve l'ordine ed incassa, mediante addebito sulla carta di credito del cliente, le somme corrisposte per l'intero servizio (prezzo per l'omaggio floreale + spese di consegna a domicilio + diritti e spese di trasmissione). L’interpellante ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, ai fini Iva, applicabile alle transazioni, nazionali ed internazionali, effettuate tramite internet, sia nell'ipotesi in cui la transazione avvenga direttamente tramite il portale web, sia indirettamente mediante l'intermediazione di un ente convenzionato. E’ stato chiarito che non basta effettuare delle vendite o delle prestazioni tramite un portale web per poter classificare l’operazione come commercio elettronico. Nella risoluzione si legge che un servizio prestato tramite mezzi elettronici è, "in primo luogo, un servizio fornito attraverso internet o una rete elettronica", ossia "un servizio la cui fornitura è per natura strettamente dipendente dalla tecnologia dell'informazione (ossia, il servizio è essenzialmente automatico, comporta un minimo intervento umano e non può funzionare senza che sia disponibile la tecnologia dell'informazione)". Se, invece, per l’effettuazione della prestazione del servizio è necessario un sostanziale intervento umano, e l'uso di internet, quale mezzo di comunicazione, è equiparabile all'uso di un telefono o di un fax, la prestazione segue le norme ordinarie dell’Iva.
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