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Notiziario Marketpress di
Martedì 21 Dicembre 2004
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AIUTI DI STATO: DICHIARATI ILLEGALI GLI INCENTIVI FISCALI DIRETTI A FAVORE DI IMPRESE PARTECIPANTI AD ESPOSIZIONI ALL’ESTERO |
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Bruxelles, 21 dicembre 2004 - La Commissione europea ha deciso che gli speciali incentivi fiscali a favore delle imprese partecipanti ad esposizioni all'estero (introdotti dall’Italia con la legge finanziaria per il 2004) sono in conflitto con le regole comunitarie sugli aiuti di Stato. La decisione pone fine ad una approfondita inchiesta aperta nel marzo 2004. Il regime d’incentivi distorce la concorrenza perché favorisce le imprese esportatrici è ha l’effetto di migliorare la posizione commerciale delle imprese italiane operanti su mercati stranieri, compresi quelli dei Paesi Membri. L’aiuto è stato posto in essere senza attendere la previa autorizzazione della Commissione e pertanto deve essere rimborsato dai beneficiari. Tuttavia, la parte d’aiuto pagata alle Pmi in relazione alla loro prima partecipazione ad un’esposizione è compatibile col mercato interno e non deve essere recuperato. Con l’adozione urgente del collegato alla legge finanziaria per il 2004, l’Italia ha messo in esecuzione un regime specifico d’aiuto finalizzato a favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane, attraverso una speciale riduzione della base imponibile delle imprese soggette ad imposta in Italia, riguardo alle spese effettuate per la partecipazione ad esposizioni di prodotti all’estero. Il regime si applica esclusivamente alle spese effettuate nel 2004 ed è finalizzato a migliorare la posizione commerciale delle imprese italiane operanti su mercati stranieri, compresi quelli dei Paesi Membri. A seguito dell’apertura in marzo delle procedura d’inchiesta finalizzata a stabilire la possibile natura d’aiuto della misura (Gu C 221 del 3.9.2004), la Commissione ha condotto un attento esame concludendo che la misura è incompatibile col mercato interno. Il regime permette ai partecipanti ad esposizioni di prodotti all’estero di escludere dal reddito imponibile in Italia un ammontare corrispondente alle spese connesse all’esposizione di prodotti nelle fiere, in aggiunta all’ordinaria deduzione fiscale. I costi relativi possono includere le spese di promozione e di pubblicità che sono collegate all’esposizione di prodotti all’estero. Considerato che l’obiettivo di questo aiuto fiscale è quello di migliorare la posizione commerciale delle imprese italiane operanti all’estero, è apparso come solo un gruppo limitato di beneficiari attivi nell’esportazione di prodotti o in attività connesse avrebbe beneficiato della misura, e che pertanto essa costituiva un aiuto avente effetto diretto sulla concorrenza e gli scambi compresi gli scambi con altri Paesi Membri. Essendo l’aiuto stato messo in opera senza la preventiva approvazione della Commissione, essa ha imposto il recupero degli aiuti illegalmente eventualmente già versati ai beneficiari. La sola parte del regime che è stata considerata compatibile con le regole in materia d’aiuti riguarda gli aiuti alle Pmi non eccedenti il 50 percento dei costi connessi con la prima partecipazione ad un’esposizione con riferimento ad un nuovo mercato. La Commissione ha quindi rinunciato a chiedere la restituzione di questa parte dell’aiuto.
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