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Notiziario Marketpress di Mercoledì 22 Dicembre 2004
 
   
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  PROCEDURE D’INFRAZIONE CONTRO L’ITALIA, L’AUSTRIA, LA FRANCIA E IL LUSSEMBURGO  
   
   Bruxelles, 22 dicembre 2004 - Servizi : procedure d’infrazione contro l’Italia, l’Austria, la Francia e il Lussemburgo La Commissione europea ha avviato azioni destinate ad eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi in quattro Stati membri. Essa ha deciso di deferire alla Corte di giustizia europea l’Italia e il Lussemburgo poiché non si sono conformati alla sentenza della Corte che nel 2003 aveva censurato le rispettive legislazioni in materia di consulenti in brevetti: la Commissione chiede quindi l’applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei citati Stati membri. La Commissione ha inoltre deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia a motivo della legislazione nazionale relativa al recupero extragiudiziario dei crediti. La Commissione adirà la Corte contro l’Austria per via della regolamentazione sulle ispezioni periodiche degli apparecchi a pressione (ad esempio, le caldaie). La Commissione ha inoltre chiesto formalmente a due Stati membri di modificare le rispettive legislazioni : alla Francia per quanto riguarda il regime di attribuzione delle concessioni idroelettriche e all’Italia per la legislazione in materia di servizi di sicurezza. Queste richieste sono presentate sotto forma di pareri motivati, seconda fase della procedura d’infrazione di cui all’articolo 226 del trattato Ce : in mancanza di una risposta soddisfacente entro un termine di due mesi, la Commissione può adire la Corte di giustizia. I servizi rappresentano circa il 70% del Pil dell’Unione europea. Nel caso in cui le normative nazionali siano d’ostacolo alla libera circolazione dei servizi in questione, le imprese, in particolare le Pmi, vengono private di sbocchi. I potenziali clienti, sia che si tratti di privati, che di altre imprese, sono privati della possibilità di scelta e spesso di un miglior rapporto qualità/prezzo. La competitività dell’economia europea risulta pertanto compromessa. Italia e Lussemburgo – consulenti in brevetti In una sentenza del 13 febbraio 2003 (causa C-131/01), la Corte si è espressa contro la legislazione italiana che obbliga i consulenti in brevetti ad essere iscritti all’albo italiano e ad avere la residenza o il domicilio professionale in Italia per potere prestare i loro servizi. Parimenti, in un’altra sentenza del 6 marzo 2003 (causa C-478/01), la Corte ha riconosciuto l’incompatibilità con l’articolo 49 del trattato Ce (che garantisce la libera prestazione dei servizi) dell’obbligo emanato dalla legislazione lussemburghese, per i consulenti in brevetti, di eleggere domicilio presso un mandatario approvato nel caso di una prestazione di servizi. La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia a titolo dell’articolo 228 Ce nei confronti dell’Italia e del Lussemburgo, a causa del mancato rispetto delle sentenze della Corte e in mancanza di notifica alla Commissione, da parte delle autorità nazionali competenti, delle opportune misure. Italia – recupero extragiudiziario dei crediti In Italia l’attività del recupero extragiudiziario dei crediti è vincolata all’ottenimento di una licenza rilasciata dal questore in quanto autorità di polizia competente a livello provinciale. La licenza è limitata al territorio della provincia e, al di fuori di esso, l’unico mezzo per operare consiste nella conclusione di accordi con persone autorizzate in ciascuna provincia interessata. L’attività è inoltre circoscritta ai locali specificati nella licenza, sottoposta a un obbligo di affissione e a tariffe regolamentate; alcune attività finanziarie non sono peraltro compatibili con l’esercizio dell’attività. Il questore può inoltre imporre, a discrezione, ulteriori disposizioni destinate a mantenere la fiducia del pubblico. In virtù di quanto disposto nel trattato Ce a garanzia della libera prestazione di servizi (articolo 49), chiunque fornisca un servizio in uno Stato membro conformemente alla propria legislazione nazionale, dovrebbe essere in grado di fornire il medesimo servizio in altri Stati membri senza ostacoli e, in virtù delle norme del trattato sulla libertà di stabilimento (articolo 43), dovrebbe anche essere in grado di stabilirsi in un altro Stato membro, senza restrizioni di sorta. La normativa italiana contravviene a tali principi: in primo luogo, non tiene conto delle condizioni già soddisfatte nello Stato membro di stabilimento e, inoltre, a causa delle disposizioni citate prima, rende estremamente difficile in Italia qualsiasi attività di un agente di recupero dei crediti che sia stabilito in un altro Stato membro. Tale effetto restrittivo risulta in particolare dall’esigenza di un’autorizzazione specifica per il territorio di ciascuna delle 103 province del paese nelle quali l’agente potrebbe voler operare. Dal momento che le autorità italiane non hanno risposto in maniera soddisfacente al parere motivato della Commissione in materia (cfr. Ip/04/937), la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia. Austria – attività d’ispezione degli apparecchi a pressione La Commissione ha inoltre deciso di adire la Corte di giustizia in merito alla normativa austriaca relativa alle ispezioni periodiche degli apparecchi a pressione, quali ad esempio le caldaie. Soltanto organismi stabiliti in Austria possono ricevere l’autorizzazione necessaria ad esercitare questa attività, il che è in contrasto con il principio della libera circolazione dei servizi: secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un obbligo di stabilimento rappresenta la negazione di questa libertà. Il secondo punto del parere motivato riguardava la disposizione in base alla quale i proprietari degli apparecchi in questione possono cambiare le ditte incaricate dell’ispezione soltanto con l’autorizzazione dell’amministrazione e esclusivamente nel caso in cui vi siano stati ritardi o negligenze da parte della ditta stessa. Questa disposizione è stata nel frattempo abrogata dalla Corte costituzionale austriaca che l’ha ritenuta contraria all’esercizio delle attività commerciali, pertanto il reclamo non sussiste. Francia – procedure di assegnazione delle concessioni idroelettriche La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Francia relativamente alla normativa francese in materia di attribuzione di concessioni per le opere che utilizzano energia idraulica, a motivo della mancata compatibilità con il principio di libertà di stabilimento. Questa libertà fondamentale vieta le restrizione all’esercizio di attività economiche a livello transfrontaliero e, in particolare, qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta fra operatori comunitari. La Commissione contesta il diritto di preferenza accordato al concessionario uscente nel rinnovo delle concessioni per le opere che utilizzano energia idraulica, conformemente a quanto disposto all’articolo 12 del decreto francese n. 94/894 del 13/10/1994. Tale preferenza costituisce una grave violazione del principio di parità di trattamento tra i partecipanti ed è destinata a dissuadere società potenzialmente candidate ad impegnarsi in un complesso lavoro tecnico di elaborazione e presentazione delle offerte di partecipazione. Questo sistema è suscettibile di determinare il mantenimento dello statu quo per una durata di tempo illimitata poiché, quando vengono a scadere le concessioni, ogni società attualmente titolare di una concessione potrà far valere, qualora lo desideri, il titolo preferenziale ad essa concesso per un nuovo periodo. La possibilità di accesso degli altri operatori pertanto potrebbe risultare puramente teorica. Italia –servizi di sicurezza privata La Commissione ha deciso di inviare all’Italia un parere motivato a causa della normativa relativa alle attività dei servizi privati di vigilanza, conformemente a quanto disposto agli articoli 43 e 49 Ce. La Commissione contesta diverse restrizioni che limitano l’accesso al mercato italiano, vale a dire, in particolare, l’obbligo di una licenza d’attività e un deposito cauzionale, senza che venga preso in considerazione quanto già soddisfatto nello Stato membro di stabilimento, nonché la limitazione territoriale dell’autorizzazione a ciascuna provincia, le esigenze imposte per quanto riguarda il numero degli effettivi, o l’obbligo di prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana, anche per prestazioni temporanee. Peraltro, l’obbligo di autorizzazione del personale, senza che vengano presi in considerazione i controlli già effettuati, nonché l’esigenza di disporre di una sede in ciascuna provincia italiana o il controllo amministrativo dei prezzi, costituiscono ostacoli alla libera circolazione dei servizi. Tutte queste disposizioni nazionali impediscono a qualsiasi prestatore di servizi legalmente stabilito in un altro Stato membro di proporre i propri servizi in materia di vigilanza privata o lo dissuadono dal farlo.  
     
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