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Notiziario Marketpress di Mercoledì 16 Febbraio 2005
 
   
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  I DIRITTI DEL PASSEGGERO - PROBLEMI DI VIAGGIO? L’UNIONE EUROPEA (UE) HA RAFFORZATO I DIRITTI DEI PASSEGGERI ECCO I PIÙ IMPORTANTI (A PARTIRE DAL 17 FEBBRAIO 2005)  
   
  Bruxelles, 16 febbraio 2005 - In caso di problemi …L’unione europea (Ue) ha i rafforzato i diritti dei passeggeri per assicurarne un trattamento equo. La compagnia aerea che opera il volo è responsabile del trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli, quindi deve rispettare i diritti dei passeggeri. Rifiuto all’imbarco - Vi è stato negato l’imbarco perché la compagnia aerea non disponeva di posti a sufficienza sul volo? Cancellazione del volo - Il volo è stato cancellato? Lunghi ritardi - Il volo ha almeno due ore di ritardo? Bagagli - Il bagaglio registrato ha subito danni o ritardi oppure è stato smarrito. Lesioni e decesso in caso di incidente- Avete subito lesioni durante il volo? Pacchetti vacanze - Vi hanno fornito i servizi che avete prenotato? I diritti dei passeggeri si applicano ai voli di linea e ai charter, interni e internazionali, e a tutti i tipi di compagnie aeree, di linea e a basso costo. Il contratto con una compagnia aerea prevede altri diritti e obblighi: chiedere una copia alla vostra compagnia aerea o alla vostra agenzia di viaggio è importante conoscere i propri diritti. “Rifiuto all’imbarco e cancellazione del volo” Se vi è negato l’imbarco o il vostro volo è cancellato, la compagnia aerea che opera il volo deve risarcirvi e offrirvi assistenza. Questi diritti sono applicabili a condizione di non avere effettuato in ritardo il check-in per un volo, compresi i charter, in partenza da un aeroporto dell’Ue oppure in arrivo ad un aeroporto dell’Ue con origine da un aeroporto in un paese terzo, se operato da una compagnia aerea dell’Ue.
“Rifiuto all’imbarco” Se il numero di passeggeri supera i posti disponibili (overbooking),la compagnia aerea deve innanzitutto verificare se ci sono persone disposte a cedere il posto in cambio di determinati benefici,che comprendono la scelta tra il rimborso del biglietto (con un volo gratuito fino al vostro punto iniziale di partenza, se necessario) e un’altra forma di trasporto fino alla vostra destinazione finale. Se non accettate questa soluzione, la compagnia aerea deve risarcirvi come segue: 250 € per voli inferiori a 1 500 km; 400 €per voli superiori a 1 500 km all’interno dell’Ue e per altri voli compresi tra 1 500 e 3 500 km; ifuo 600 € per superiori ai 3.500 km al di fuori dell’Ue. Se il ritardo non supera rispettivamente 2, 3 o 4 ore, il risarcimento può essere dimezzato. La compagnia aerea deve inoltre: consentire la scelta tra il rimborso del biglietto (con un volo gratuito fino al vostro punto iniziale di partenza, se necessario) e un’altra forma di trasporto fino alla vostra destinazione finale; provvedere a pasti e bevande, alla sistemazione in albergo se necessario (compresi i trasferimenti) e ai servizi di comunicazione.
“cancellazione del volo” In caso di cancellazione del volo, la compagnia aerea deve: consentire la scelta tra il rimborso del biglietto (con un volo gratuito fino al vostro punto iniziale di partenza, se necessario) o un’altra forma di trasporto fino alla vostra destinazione finale; è , provvedere a pasti e bevande, alla sistemazione in albergo se necessario (compresi i trasferimenti) e ai servizi di comunicazione. % La compagnia aerea deve inoltre risarcirvi con le stesse modalità applicate in caso di negato imbarco,a meno che non comunichi la cancellazione con sufficiente anticipo e offra un trasporto alternativo con un orario analogo a quello iniziale. Il risarcimento o il rimborso deve essere effettuato entro 7 giorni in contanti, mediante bonifico o assegno bancario oppure, previo accordo firmato dal passeggero, mediante voucher. In caso di mancato rispetto di questi diritti, reclamate immediatamente presso la compagnia aerea che opera il volo. “Lunghi ritardi” Assistenza tempestiva Se il check-in non è effettuato in ritardo per un volo, compresi i charter, in partenza da un aeroporto dell’Ue oppure in arrivo ad un aeroporto dell’Ue con origine da un aeroporto in un paese terzo, se operato da una compagnia aerea dell’Ue, e se la compagnia aerea prevede un ritardo di almeno 2 ore, per voli inferiori a 1 500 km, di almeno 3 ore, per voli superiori a 1 500 km all’interno dell’Ue e per altri voli tra 1 500 e 3 500 km, di almeno 4 ore, per voli superiori a 3 500 km al di fuori dell’Ue, la compagnia aerea deve provvedere a pasti e bevande, alla sistemazione in albergo se necessario (compresi i trasferimenti) e ai servizi di comunicazione. Con un ritardo di almeno 5 ore,la compagnia aerea è tenuta ad offrire anche il rimborso del biglietto (con volo gratuito che riporti il passeggero al punto iniziale di partenza, se necessario). _ 5, A In caso di mancato rispetto di questi diritti, reclamate immediatamente presso la compagnia aerea che opera il volo.
“Reclami tardivi” Se una compagnia aerea dell’Ue è responsabile del ritardo di un volo in qualsiasi parte del mondo, è possibile chiedere un risarcimento fino a 4.150 Dsp ( 1 Dsp = 1,18 e al 30.9.2004. Per il tasso di cambio corrente,  contattare Europe Direct) per gli eventuali danni causati. In caso di contestazione da parte della compagnia aerea, potete adire le vie legali. Il risarcimento può essere richiesto alla compagnia aerea con cui avete stipulato il contratto o a quella che opera il volo,se diverse. “Bagagli” Avete diritto ad un risarcimento fino a 1.000 Dsp per distruzione,danneggiamento,perdita o ritardata consegna del bagaglio su un volo operato da una compagnia aerea dell’Ue in qualsiasi parte del mondo.In caso di contestazione da parte della compagnia aerea, potete adire le vie legali. La richiesta di risarcimento deve avvenire entro 7 giorni dall’arrivo del bagaglio per danni arrecati ad un bagaglio registrato ed entro 21 giorni per ritardata consegna. Il risarcimento può essere richiesto alla compagnia aerea con cui avete stipulato il contratto o a quella che opera il volo,se diverse.
“lesioni e decesso in caso di incidente” È possibile chiedere un risarcimento per lesioni o decesso in caso di incidente su un volo operato da una compagnia aerea dell’Ue in qualsiasi parte del mondo. La persona avente diritto al risarcimento può chiedere un pagamento anticipato per necessità economiche immediate. In caso di contestazione da parte della compagnia aerea, potete adire le vie legali. Il risarcimento può essere richiesto alla compagnia aerea con cui avete stipulato il contratto o a quella che opera il volo,se diverse.
“Pacchetti vacanze” Oltre ai diritti sopra descritti, potete pretendere un risarcimento dall’operatore turistico qualora questi non fornisca i servizi previsti dalla prenotazione da voi effettuata sul territorio dell’Ue, qualunque sia la vostra destinazione.Tali diritti sono applicabili anche in caso di mancata effettuazione di un volo incluso nel pacchetto.Inoltre,se l’operatore turistico non fornisce una parte consistente del pacchetto prenotato, è obbligato ad assistervi e a proporre soluzioni alternative, anche per il viaggio, senza spese supplementari. ~. Che cosa fare subito. Se si verifica uno dei problemi descritti , chiedete immediatamente al rappresentante della compagnia aerea che opera il volo di occuparsene. Che cosa fare dopo. In caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e se la compagnia aerea non rispetta i suoi obblighi, dovete presentare una denuncia all’ente nazionale competente per l’applicazione della legislazione. Se il volo parte da uno Stato membro dell’Ue, la denuncia deve essere presentata in questo Stato. Se il volo parte da uno Stato al di fuori dell’Ue, è diretto , nell’Ue ed è operato da una compagnia comunitaria, la denuncia deve essere presentata nello Stato dell’Ue dove atterra l’aereo.
Per ottenere il nome e l’indirizzo dell’autorità competente o gli estremi delle organizzazioni che possono fornire consulenza o assistenza per altre denunce (riguardanti ad esempio i bagagli, le lesioni o il decesso e i «pacchetti vacanze»), potete contattare - Europe Direct Freephone* al numero tl 00 800 67891011 , scrivere a mail@europe-direct.Cec.eu.int  
È possibile informare la Commissione europea circa il seguito dato alla denuncia per posta (Commissione europea, B-1049 Bruxelles), via fax (32-2) 299 10 15 o via e-mail tren-aprights@cec.Eu.int  In certi casi, queste chiamate potrebbero essere a pagamento se effettuate a  partire da cabine telefoniche o da alberghi. Informazioni supplementari . Un  opuscolo riassume gli aspetti essenziali della legislazione comunitaria in materia. Eventuali richieste o azioni legali presentate in caso di controversie devono basarsi esclusivamente sui relativi testi legislativi, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, regolamento (Ce) n. 261/2004; Gu L 46 del 17.2.2004. Responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, regolamento (Ce) n. 889/2002 che modifica il regolamento (Ce) n. 2027/97; Gu L 140 del 30.5.2002 (che incorpora nel diritto comunitario la «Convenzione di Montreal» per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo; Gu L 194 del 18.7.2001). Viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso», direttiva 90/314/Cee; Gu L 158 del 23.6.1990. Http://europa.eu.int/comm/transport/air/rights/index_en.htm

 
     
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