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Notiziario Marketpress di
Giovedì 26 Febbraio 2004
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ETICHETTATURA DEI VINI: LA COMMISSIONE ADOTTA MODIFICHE AL REGOLAMENTO |
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La Commissione europea ha adottato il 23 febbraio una serie di modifiche al regolamento concernente l'etichettatura dei vini. Con queste modifiche, le due categorie di "menzioni tradizionali" utilizzate sulle etichette dei vini per designare I vini di qualità sono state unificate in un'unica categoria e i paesi terzi saranno autorizzati ad utilizzare tali menzioni per i loro vini, a condizione che questi rispettino una serie di requisiti tassativi equivalenti a quelli vigenti negli Stati membri. Il diritto di utilizzare le menzioni tradizionali sarà accordato ai paesi terzi, previo esame da parte della Commissione e degli Stati membri delle domande presentate in tal senso, se tutte le condizioni richieste sono soddisfatte. Le modifiche sono state apportate per venire incontro alle preoccupazioni manifestate dai paesi terzi. "Le condizioni imposte ai paesi terzi per poter usare le menzioni tradizionali dell'Ue e la vigilanza esercitata dalla Commissione e dagli Stati membri in sede di esame delle domande rappresentano una garanzia contro eventuali abusi. Queste modifiche rafforzano la tutela degli interessi dei produttori e dei consumatori, la trasparenza del mercato e la concorrenza leale, che il regolamento sull'etichettatura dei vini intendeva salvaguardare, e risponde ai nostri impegni sul piano internazionale", ha dichiarato il commissario europeo per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca Franz Fischler. Le modifiche apportate al regolamento del 2002(1) (cfr. Ip/02/648) erano ritenute necessarie dalla Commissione per rendere la normativa Ue più conforme agli impegni internazionali assunti dall'Ue nel quadro degli accordi Trip(2) e Gatt. Esse vertono principalmente sulla politica delle "menzioni tradizionali" e sulla disciplina dell'uso delle denominazioni dei vini da parte dei paesi terzi. Le norme che disciplinano l'uso delle menzioni tradizionali nell'Ue (cioè quei termini che sono tradizionalmente utilizzati per designare i vini di qualità in riferimento ad un metodo di produzione o di invecchiamento, al colore o ad una particolare qualità del vino) sono state semplificate. Il regolamento del 2002 prevedeva due categorie di menzioni tradizionali: la prima comprendeva menzioni che potevano essere utilizzate dai paesi terzi a determinate condizioni (come 'klassic', 'château', 'classico', 'reserva', ecc.), mentre la seconda categoria era riservata esclusivamente ai vini prodotti nell'Ue e comprendeva menzioni tradizionali connesse a determinate zone geografiche di produzione, di cui potevano fregiarsi soltanto i vini dell'Ue (quali 'vin jaune', 'amarone', 'amontillado', 'ruby', ecc.). Alcune menzioni tradizionali come "fino", "claret", ecc., utilizzate da tempo in altre parti del mondo, non potevano figurare su vini prodotti in paesi terzi e commercializzati sul mercato dell'Ue. Per poter utilizzare le menzioni tradizionali dell'Ue sul mercato comunitario, i paesi terzi devono dimostrare che: le menzioni tradizionali in questione sono riconosciute e disciplinate dalle norme vigenti, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative nel paese terzo considerato; le menzioni da tutelare sono sufficientemente distintive e/o godono di una buona reputazione all'interno del paese terzo; le menzioni sono state utilizzate tradizionalmente per almeno dieci anni nel paese terzo; le disposizioni del paese terzo non sono tali da indurre i consumatori in errore circa la menzione di cui trattasi. Inoltre, sono autorizzate unicamente le menzioni tradizionali nella lingua ufficiale del paese terzo in questione. L'uso di menzioni tradizionali in una lingua diversa da quella ufficiale del paese terzo è ammesso soltanto se l'utilizzazione di tale lingua è prevista dalla legislazione del paese e se tale lingua è utilizzata nel paese ininterrottamente da almeno venticinque anni.
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