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Notiziario Marketpress di Lunedì 28 Febbraio 2005
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA  
   
 

A seguito di una richiesta di chiarimento pervenuta alla redazione si precisa che l’Inps con la circolare n. 8/05 ha precisato che le aliquote del 10%, 15%, 18,00% e 19,00% devono essere applicate in riferimento ai redditi conseguiti dai collaboratori coordinati e continuativi, dagli incaricati alle vendite a domicilio, dai lavoratori autonomi di cui all’art. 53, comma 1 del T.U.I.R. (professionisti privi di cassa di categoria) e dai lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 44 del Decreto legislativo n. 269/03, fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2005, a euro 84.049,00. Nulla è modificato in ordine alla ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente ( rispettivamente 1/3 e 2/3 ) e resta ferma la particolare quota di rivalsa prevista, nella misura del quattro per cento, in favore dei lavoratori autonomi di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, iscritti alla Gestione separata, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al solo fine dell’accredito dei contributi mensili si fa presente che il minimale di reddito da prendere in considerazione per l’anno 2005, è pari a 13.133,00 euro. Pertanto riepiloghiamo di seguito le aliquote in vigore ed i relativi massimali. Per i pensionati o gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria è dovuta un’aliquota pari al 10% nel limite di 84.049,00 euro. Per i pensionati titolari di pensione diretta è dovuta un’aliquota pari al 15% nel limite di 84.049,00 euro. Per i non pensionati e i non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria è dovuta un’aliquota pari al 18% nel limite di 38.641,00 euro e pari al 19,00 per i redditi compresi fra 38.641,00 e 84.049,00 euro. Per gli associati in partecipazione è dovuta un’aliquota pari al 17,50% nel limite di 38.641,00 euro e pari al 18,50 per i redditi compresi fra 38.641,00 e 84.049,00 euro.

 
     
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