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Notiziario Marketpress di Lunedì 09 Febbraio 2004
 
   
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  CLAMOROSA DECISIONE DEL GIUDICE: LE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE BOLLETTE SONO ILLEGITTIME!!! PARTONO MIGLIAIA DI RICORSI PER RIAVERE INDIETRO LE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE BOLLETTE DEL TELEFONO. SUL SITO DEL CODACONS IL MODELLO PER FARE GRATUITAMENTE IL RICORSO  
   
  Roma, 9 febbraio 2004 - Una nuova bomba giudiziaria viene dal Codacons che prosegue a battersi per eliminare balzelli illegittimi e vergognosi a carico degli utenti. Come tutti sanno molte società addebitano in bolletta all’utente la voce spedizione delle bollette. Una tassa ingiusta a cui il consumatore è costretto a sottostare poiché compresa tra le altre voci delle fatture. Un balzello adottato da molti gestori di servizi che ogni anno porta via milioni di euro agli utenti. Facciamo qualche esempio. Telecom. La società telefonica impone 0,20 euro per spese di spedizione ad ogni bolletta. Le bollette sono semestrali, quindi ogni utenza pagherà in un anno 0,20 euro x 6= 1,2 euro. 1,2 x 21.000.000 (utenti telecom 2003) = 25.200.000 euro all'anno ingiustamente sottratti ai consumatori. Wind Infostrada. La spedizione della bolletta costa 0,50 euro iva esclusa. 0,50 x 6= 3 3 x 7.500.000 (utenti rete fissa)= 22.500.000 euro all'anno ingiustamente sottratti ai consumatori. Vodafone. La spedizione della bolletta costa 0,75 iva esclusa. 0,75 x 6= 4,5 euro 4,5 x 20.500.000 (utenti Vodafone)= 92.250.000 euro all’anno ingiustamente sottratti ai consumatori. A questi casi si possono aggiungere ad esempio le banche, molte delle quali addebitano le spese di spedizione degli estratti conto. Così ogni anno escono dalle tasche degli utenti parecchi milioni di euro (solo 140 milioni se si considerano le voci sopra indicate), e se consideriamo da quanto tempo la spedizione delle bollette viene addebitata ai consumatori, i numeri salgono incredibilmente fino a raggiungere cifre astronomiche. Ma adesso le cose potrebbero cambiare. Il Codacons ha infatti vinto una importante causa dinanzi il Giudice di Pace di Catanzaro. L’associazione, nelle persone degli avv.Ti Francesco Di Lieto e Maria Stefania Valentini, aveva intentato il ricorso per conto di un utente calabrese (una casalinga di 42 anni residente a Catanzaro) che contestava l’addebito in bolletta di 0,20 euro a titolo di spese di spedizione. Il Giudice, avv. Luciano Pallini, nel confermare la condanna a Telecom Italia alla restituzione degli 0,20 euro ha così disposto: “Come pacificamente ammesso dalle parti a norma dell’art. 21 del Dpr 633/1972 nel testo vigente, “le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”. Poiché secondo la previsione del primo comma dello stesso articolo “la fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte”, è opinione del giudice che la consegna e la spedizione facciano parte dei “conseguenti adempimenti e formalità” che “non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”. Le articolate argomentazioni di parte opponente al fine di distinguere “l’emissione” della fattura dalla sua “spedizione” onde legittimare la richiesta di rimborso delle spese e dell’Iva sulle di esse, pur offrendo qualche suggestione di plausibilità non sono affatto persuasive”. […]L’opposizione va dunque rigettata e l’opposto decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo”. Ed è proprio questo il fronte su cui il Codacons avvia una nuova campagna. “Questa sentenza – afferma il Presidente Codacons, Avv. Carlo Rienzi – deve essere applicata a tutti gli utenti costretti a pagare le spese di spedizione della bolletta. Adesso partiranno migliaia di cause analoghe per liberare una volta per tutte l’utente dalla tirannia delle società”. “E abbiamo anche denunciato alla guardia di finanza la indebita tassazione di una spesa non dovuta per legge” Da oggi sul sito dell’associazione www.Codacons.it è disponibile un modello che gli utenti possono gratuitamente scaricare per intentare analoga causa dinanzi ai giudici di pace di tutta Italia.  
     
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