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Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Marzo 2005
 
   
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  POSIZIONI DOMINANTI AI SENSI DELLA LEGGE GASPARRI  
   
  Roma, 7 marzo 2005 - Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su proposta dei Commissari relatori Alfredo Meocci e Vincenzo Monaci, ha approvato il 2 marzo all’unanimità un provvedimento che introduce per la prima volta misure a tutela del pluralismo nel settore televisivo e delle relative fonti di finanziamento. Il procedimento, avviato lo scorso ottobre ai sensi dell’art.14 della legge n. 112/2004, ha portato alla conclusione che il mercato televisivo e delle relative fonti di finanziamento continua ad essere caratterizzato da una struttura duopolistica in capo alle società Rai S.p.a. E Rti S.p.a. Con la collegata Publitalia ’80 S.p.a. E che le tre società detengono, ai sensi degli artt. 2, comma 7, della legge n. 249/97 e 5, comma 1, lett. A), della legge n. 112/04, posizioni lesive del pluralismo. Alla luce di tali conclusioni l’Autorità ha ritenuto necessario introdurre, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 249/97, alcune misure correttive finalizzate al riequilibrio del mercato. In particolare tali misure consistono : nei confronti di Rai e Rti: 1) obbligo di accelerare la digitalizzazione delle reti televisive terrestri anche mediante la predisposizione in tecnica digitale di tutti gli impianti operanti in tecnica analogica secondo un piano tecnico da presentare all’Autorità entro il 30 giugno 2005; 2) mantenimento dell’obbligo di destinare il 40% di capacità trasmissiva digitale a fornitori di contenuti indipendenti, individuati in base a un disciplinare adottato dall’Autorità anche dopo la sperimentazione e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale; nei confronti di Rti: 3) obbligo di avvalersi, entro dodici mesi, di una concessionaria di pubblicità diversa da Publitalia per la raccolta pubblicitaria per le trasmissioni in tecnica digitale terrestre diverse dal simulcast; 4) divieto di trasmettere messaggi pubblicitari nella programmazione televisiva digitale terrestre diversa dal simulcast in misura superiore al 12% di ogni ora a partire dal 30 giugno 2005 fino al 31 dicembre 2006; nei confronti di Rai: 5) obbligo di contribuire alla maggiore diffusione della tecnologia digitale terrestre per il tramite di un nuovo programma generalista attrattivo in termini di audience e privo di pubblicità su reti digitali terrestri secondo un piano editoriale da presentare all’Autorità per l’approvazione entro il 30 giugno 2005; nei confronti di Publitalia: 6) obbligo di operare la separazione contabile tra le attività di raccolta pubblicitaria sulle reti analogiche e le attività di raccolta pubblicitaria sulle reti digitali terrestri a partire dal 30 giugno 2005, fino all’attuazione dell’obbligo per Rti di avvalersi di una concessionaria diversa da Publitalia per la raccolta pubblicitaria digitale; 7) obbligo di praticare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie nella vendita di spazi pubblicitari, dando separata evidenza degli eventuali sconti applicati ai singoli prodotti. Le misure adottate potranno essere riviste alla luce dell’evoluzione dello scenario competitivo entro dodici mesi e, in ogni caso, al termine della verifica del complessivo sistema integrato delle comunicazioni. L’autorità ha, inoltre, deciso di avviare un’indagine conoscitiva sul mercato dei contenuti con riferimento tra l’altro alla gestione dei diritti e alle modalità di accordo tra fornitori di contenuti e gestori di reti digitali. L’autorità ha ritenuto, infine, necessario segnalare al Governo l’esigenza di adottare anche attraverso un riassetto organico della disciplina del settore editoriale, misure di riequilibrio nella distribuzione di risorse tra il mezzo radiotelevisivo e stampa quotidiana e periodica.  
     
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