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Notiziario Marketpress di
Giovedì 10 Marzo 2005
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PUBBLICITÀ E TELEVENDITE: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO |
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Roma, 10 marzo 2004 - Le trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, cartomanzia e pronostici non potranno più essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7,00 e le ore 23,00. La propaganda dei medesimi servizi e di altri giochi similari di tipo interattivo audiotex e videotex quali linea diretta, chat line, messaggerie locali, hot line, ecc. Potrà andare in onda solo nella fascia oraria notturna (24,00 – 7,00). Nelle medesime trasmissioni è vietato mostrare, pubblicizzare o indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo. La pubblicità di tali numeri è ammessa solo all’interno di spot pubblicitari chiaramente distinti dalle trasmissioni di televendita. Queste le misure di maggior rilievo adottate oggi dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera che integra il regolamento in materia di pubblicità e televendite (n. 538/01/Csp del 26 luglio 2001). “Le trasmissioni di propaganda relative a servizi di cartomanzia, astrologia e pronostici – ha sottolineato il commissario relatore Giuseppe Sangiorgi - hanno una natura controversa tra l’essere vere e proprie televendite, o piuttosto forme di telepromozione. Le misure specifiche adottate per questo tipo di trasmissioni, riguardo alle quali si registra peraltro un diffuso allarme sociale, sono finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela in particolare delle persone più vulnerabili psicologicamente”. Le altre misure assunte riguardano la disciplina generale delle trasmissioni di televendita. Il regolamento dell’Autorità fissa in particolare, mutuandoli dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, una serie di principi di garanzia tendenti a conferire unità ed organicità all’ordinamento in materia: distinguibilità e separatezza tra trasmissioni di televendite e spot pubblicitari; obbligo di descrizione chiara e precisa e di rappresentazione veritiera ed integrale dei beni o servizi offerti; accuratezza, chiarezza e completezza dell’offerta (prezzi, garanzie, modalità di fornitura, informazione sul diritto di recesso); obbligo per l’emittente di accertare l’identità del venditore ed il possesso dei requisiti di legge per l’esercizio della vendita al dettaglio nonché di indicare in video nome e sede del venditore stesso, numero di iscrizione al registro imprese e partita Iva. “Si tratta in questo caso – osserva Giuseppe Sangiorgi - di misure intese semplicemente ad assicurare il coordinamento ed il consolidamento, e quindi la più incisiva applicazione, di una disciplina minima a garanzia degli utenti e dei consumatori”.
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