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Notiziario Marketpress di
Martedì 02 Marzo 2004
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SOCIETÀ DI VENDITA ALL'ESTERO (FOREIGN SALES CORPORATIONS - FSC): DOMANDE E RISPOSTE |
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Bruxelles, 2 marzo 2004 - Storia del caso Fsc In una serie di decisioni successive, l'Omc ha stabilito che il regime Fsc costituiva un sovvenzionamento illecito delle esportazioni ai sensi dell'Accordo sulle sovvenzioni e, con riguardo ai prodotti agricoli, ai sensi dell'Accordo sull'agricoltura e ha concesso agli Stati Uniti il termine del 1° novembre 2000 per abolire tale regime. Il 15 novembre 2000, il presidente Clinton ha firmato la legge di esclusione delle rendite extraterritoriali (legge Eti), destinata a sostituire il regime Fsc. Tale legge non modificava tuttavia la sostanza del regime di sovvenzioni alle esportazioni e l'Ue ne ha pertanto contestato la legalità in sede Omc. Nel gennaio 2002, l'Omc ha confermato che anche la legge Eti costituiva una sovvenzione proibita delle esportazioni e che gli Stati Uniti non si erano pertanto conformati alla sua precedente decisione. Il 7 maggio 2003, l'Omc ha avallato la richiesta dell'Ue di contromisure di livello globalmente equivalente all'importo stimato annuo della sovvenzione americana (pari a 4 miliardi di dollari). L'ue ha tuttavia deciso di non ricorrere immediatamente alla ritorsione in modo da concedere all'amministrazione e al Congresso americani un lasso di tempo ragionevole per adottare la legislazione necessaria all'abrogazione del regime Eti. A seguito dell'approvazione unanime del regolamento (Ce) n. 2193/2003 del Consiglio dell'8 dicembre 2003, il termine per la conformità è stato fissato al 1° marzo 2004, ossia oltre due anni dopo la data precedentemente prevista (gennaio 2002) e tre anni e mezzo dopo la data inizialmente imposta agli Stati Uniti per conformarsi alla decisione dell'Omc nel caso del regime Fsc. Contromisure dell'Ue nei confronti delle merci statunitensi L'obiettivo dell'Ue resta il ritiro del sovvenzionamento illecito degli Stati Uniti; essa ha quindi optato per una risposta misurata, graduale e volta a consentire che il legislatore statunitense possa concentrarsi sul rispetto delle norme. · Le contromisure sui prodotti selezionati consistono in un dazio supplementare del 5% applicabile a partire dal 1° marzo 2004, seguito da aumenti mensili automatici dell'1% fino a un massimo del 17%, da raggiungere il 1° marzo 2005 qualora nel frattempo gli Stati Uniti non si siano conformati alla decisione dell'Omc. In seguito, le misure andrebbero riesaminate alla luce delle circostanze applicabili al momento. · In applicazione di quanto sopra esposto, l'Ue ha valutato l'importo delle contromisure a 315 milioni di dollari in dazi supplementari nel periodo tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2004 e a 666 milioni di dollari in dazi supplementari nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005. Gli importi suddetti sono stati calcolati applicando i dazi supplementari sopra menzionati alla media delle importazioni statunitensi nel periodo 1999-2001. · A titolo di esempio, l'impatto mensile nel 2004 è calcolato come segue:
2004 | Dazio supplementare | in migliaia di dollari | Marzo | 5% | 16.575 | Aprile | 6% | 19.890 | Maggio | 7% | 23.206 | Giugno | 8% | 26.521 | Luglio | 9% | 29.836 | Agosto | 10% | 33.151 | Settembre | 11% | 36.466 | Ottobre | 12% | 39.781 | Novembre | 13% | 43.096 | Dicembre | 14% | 46.411 | · Le contromisure saranno applicabili su tutto il territorio dell'Ue (inclusi i dieci nuovi Stati membri a partire dal 1° maggio), mantenendosi tuttavia entro il limite autorizzato di 4 miliardi di dollari. L'elenco completo delle merci statunitensi oggetto di contromisure è stato pubblicato nel dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale L 328 del 17 dicembre 2003, pag. 3) e può essere consultato al seguente indirizzo: http://trade-info.Cec.eu.int/wtodispute/show.cfm?id=152&code=1 Come è stato elaborato l'elenco delle merci statunitensi Il 30 agosto 2002, gli arbitri dell'Omc hanno stabilito che, nel quadro della controversia Fsc/eti, l'Ue poteva imporre ritorsioni commerciali fino a un massimo di 4 miliardi di dollari. Il 13 settembre 2002 la Commissione europea ha pubblicato un elenco di prodotti che potevano essere oggetto di contromisure ed ha invitato l'industria europea e gli Stati membri ad esprimere le proprie osservazioni in proposito[1]. I prodotti in questione sono stati selezionati nell'ambito dei capitoli doganali generali notificati all'Omc al momento della prima condanna del regime Fsc da parte di quest'ultima[2] (novembre 2000). Al fine di ridurre al minimo le conseguenze negative che una possibile ritorsione poteva comportare per gli operatori economici dell'Ue, la Commissione europea ha incluso nell'elenco prodotti per i quali la dipendenza dagli Stati Uniti era considerata molto bassa. L'elenco conteneva infatti: · solo prodotti per i quali le importazioni dagli Stati Uniti rappresentavano al massimo il 20% delle importazioni totali nell'Ue e · che venivano anche esportati dall'Ue. A seguito della consultazione pubblica, gli Stati membri hanno espresso sostegno unanime all'elenco finale nel marzo 2003. L'ue ha notificato tale elenco all'Omc che, il 7 maggio 2003, ha avallato la richiesta dell'Ue relativa all'applicazione di contromisure. L'elenco contiene prodotti provenienti da numerosi settori come l'agricoltura (p.Es. Prosciutti e loro pezzi, latte in polvere, pomodori, ananas), le materie tessili (p. Es. Giacche a vento, vestiti o completi, pantaloni, biancheria da letto), i prodotti industriali (p. Es. Forche, utensili manuali, utensili per forare), i prodotti elettronici (p. Es. Caldaie a tubi d'acqua, motori a vapore, frigoriferi), i prodotti cartacei e l'acciaio (p. Es. Leghe ferro-nickel, lingotti non legati, laminati a caldo piatti). Quanto precede è solo una descrizione generale; la descrizione esatta dei prodotti per ciascun codice Nc è disponibile al seguente indirizzo: http://europa.Eu.int/eur-lex (Gu L 290 del 28 ottobre 2002). Il dazio supplementare va aggiunto al dazio attualmente applicato; ad esempio, i dazi applicati a prodotti specifici come alcuni tipi di miele, i panelli, i pattini e le candele saranno modificati come segue:
Codice Nc | Designazione delle merci | Aliquota normale di dazio | Dazio supplementare marzo 2004 | Dazio totale applicabile marzo 2004 | 23040000 | Panelli | 0% | 5% | 5,00% | 34060019 | Candele | 0% | 5% | 5,00% | 95067030 | Pattini A Rotelle | 2,70% | 5% | 7,70% | 4090000 | Miele Naturale | 17,30% | 5% | 22,30% | Infolink: http://trade-info.Cec.eu.int/wtodispute/show.cfm?id=152&code=1
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