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Notiziario Marketpress di Lunedì 31 Maggio 2004
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  PRIVACY: PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA  
   
 

Di seguito sintetizziamo i principi generali relativi all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza valevoli per soggetti pubblici e privati.

I sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi. La raccolta e l’uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di liceità: per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e, per quelli privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge o effettuate per tutelare un legittimo interesse.

Prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece superflua. Gli impianti devono essere attivati solo quando altre misure (sistemi d’allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi ecc.) siano realmente insufficienti o inattuabili.

I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati della rilevazione dei dati. L’informativa deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi. Il Garante ha messo a disposizione un modello semplificato: un cartello con un simbolo ad indicare l’area videosorvegliata.

In caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato: a poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.

Quando si intende installare sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle immagini con altri particolari (es. dati biometrici, voce) o in caso di digitalizzazione delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti (es. riconoscimento facciale) è obbligatorio sottoporre tali sistemi alla verifica preliminare del Garante.

Deve essere rigorosamente limitata la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione (monitoraggio del traffico, controllo del flusso ad uno sportello ecc.).

Naturalmente continua ad essere efficace il divieto assoluto di controllo a distanza dei lavoratori rispettando le garanzie previste in materia di lavoro, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro. Inammissibili sono anche le telecamere in luoghi non destinati all’attività lavorativa: bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi.

Negli ospedali e nei luoghi di cura è ammesso il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione). Potranno accedere alle immagini solo il personale autorizzato e i familiari dei ricoverati.

Negli istituti scolastici l’installazione di sistemi di videosorveglianza è ammissibile solo quando strettamente indispensabile (es. atti vandalici) e solo negli orari di chiusura.

Si possono installare telecamere senza il consenso degli interessati, sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante, quando chi intende rilevare le immagini deve perseguire un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc.

Le riprese di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, di studi professionali, società ed enti sono ammesse esclusivamente per preservare, da concrete situazioni di pericolo, la sicurezza di persone e la tutela dei beni. L’installazione da parte di singoli condomini richiede l’adozione di cautele: angolo visuale limitato ai soli spazi di propria pertinenza, nessuna ripresa di aree comuni o antistanti le abitazioni di altri condomini ecc. I videocitofoni sono ammessi per finalità identificative dei visitatori.

 
     
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