Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 31 Maggio 2004
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  DECRETO URBANI: CONVERSIONE IN LEGGE, SITI GOVERNATIVI OSCURATI, MODIFICHE FUTURE  
   
  Il Decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, meglio noto come decreto Urbani, è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 21 maggio 2004, n. 128 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 119 del 22 maggio 2004 Il testo contiene disposizioni per contrastare la pirateria on line, vale a dire la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, e prevede sanzioni per chi incorrerà in tale reato sia se commesso a scopo di lucro sia se perpetrato senza tale fine. L’art. 1 prevede che, al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, deve essere corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Tale avviso, che, lo ribadiamo, informa gli utenti dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa sul diritto d'autore, vale come il bollino argentato Siae, che già compare su cd e dvd in commercio. I navigatori possono scaricare il file contenente l'opera dell'ingegno per farne una copia privata. Chi scarica per uso personale un prodotto privo di tale avviso, invece, rischia sanzioni amministrative pari a 154 euro, elevabile fino a 1.032 euro in caso di recidiva. Se l'utente immette in rete per uso non personale un'opera protetta dal diritto d'autore rischia sanzioni penali e amministrative: Lo scambio di brani musicali e audiovisivo è consentito solo a condizione che si tratti di file dotati degli appositi avvisi informativi, previsti dalla legge sul diritto d'autore. In questo modo viene riconosciuta la liceità dell'uso personale. Il comma 8 dello stesso articolo introduce un prelievo del 3% per i produttori, destinato alla Siae, sul prezzo di listino dei masterizzatori. L'autorità giudiziaria ha il compito di intervenire in caso di violazioni per via telematica, come previsto dall’art. 15 della Costituzione. In occasione della conversione in legge alcuni utenti della rete si sono ribellati alla norma antipirateria, mettendo ko alcuni siti istituzionali: i portali del Governo, del Senato, del Parlamento, della Camera, della Gazzetta ufficiale e della Siae. La tecnica utilizzata per la protesta virtuale è quella del "netstrike", una sorta di sitin telematico, con migliaia di utenti che si collegano contemporaneamente allo stesso sito rendendolo, di fatto, non più visibile. Per molti tale tecnica è al limite della legalità. Il Ministro dei Beni culturali, Urbani, ha assicurato una sostanziale revisione delle nuove disposizioni: entro due settimane dovrebbe iniziare l'iter di una nuova legge che dovrebbe abolire le disposizioni sanzionatorie previste nell'art. 1 del provvedimento in esame, eliminare la citata tassa sui masterizzatori e sui programmi di masterizzazione e sopprimere l'obbligo di apporre "il bollino" su tutti i materiali immessi su internet e protetti dalle norme sul diritto d'autore.  
     
  <<BACK