Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 31 Maggio 2004
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  DEPOSITO LEGALE OBBLIGATORIO PER SITI WEB E PUBBLICAZIONI DIFFUSE PER VIA TELEMATICA: DEFINIZIONI  
   
  Lunedì scorso avevamo dato la notizia della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004 della Legge 15 aprile 2004, n. 106  che contiene le norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico. Contro la legge si scagliata, ad esempio, l’Unione Nazionale del Consumatori, secondo la quale "centinaia di migliaia di utenti con un sito internet dovranno inviare ogni anno alle due Biblioteche nazionale di Firenze e Roma, per e-mail o dischetto, informazioni che per lo più cambiano o vengono aggiornate continuamente e che sono già a disposizione del pubblico. A seguito di taluni quesiti pervenuti in redazione riprendiamo l’argomento. Il deposito legale, si legge nella legge, è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, per conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana, e a realizzare servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Il provvedimento precisa che dalla normativa in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’art. 1 del provvedimento prevede l’obbligo del deposito per tutti i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap. L’obbligo del cosiddetto deposito legale riguarda anche i siti web e le pubblicazioni diffuse per via telematica, come le newsletter o le mailing list. Vedremo in proposito cosa dirà in merito il regolamento, che ha la facoltà di stabilire i casi di esonero totale o parziale dal deposito. Al momento il Ministero dei Beni Culturali non ha commentato la possibilità di prescrizioni specifiche per i siti internet. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato. Per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano. I documenti sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, la Biblioteca nazionale centrale di Roma e presso gli istituti individuati dal regolamento di attuazione che deve essere emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.  
     
  <<BACK