Il Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare 1682/M330 del 3 maggio 2004, ha impartito agli uffici provinciali disposizioni in tema di patenti di guida a seguito dell’avvenuta adesione dei 10 nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ricordiamo che la normativa comunitaria sulle patenti (direttiva 91/439/CEE e seguenti) prevede la possibilità di conversione della patente di guida e la sua gestione nel Paese membro dove il titolare di patente ha la residenza normale.
Gli accordi, che a suo tempo erano stati sottoscritti fra l’Italia ed alcuni dei nuovi Stati membri UE (Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia ed Ungheria) sulla conversione delle patenti, risultano ora assorbiti dalla normativa comunitaria.
I cittadini dei Paesi neocomunitari (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Repubblica Ceca), con i quali non esistevano accordi in materia di conversione delle patenti di guida, usufruiscono, in maniera automatica, di tale agevolazione dal 1° maggio 2004, se intendono convertire la loro patente.
Gli uffici provinciali debbono richiedere un’attestazione di autenticità e/o una traduzione della patente di guida nei suddetti Stati e degli eventuali fac-simile dei documenti, nei casi in cui via siano dubbi sugli elementi informativi in essi contenuti.