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Notiziario Marketpress di
Venerdì 18 Giugno 2004
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BENI STABILI GESTIONI S.P.A. – SGR: ADOTTATO IL CODICE DI COMPORTAMENTO |
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Roma, 17 giugno 2004 - Il Consiglio di Amministrazione della Beni Stabili Gestioni S.p.a. – Sgr ha adottato con propria delibera in data 21 maggio 2004 il Codice di comportamento che disciplina i flussi informativi relativi agli investimenti nelle quote dei fondi quotati gestiti delle “Persone Rilevanti” nonché l’informativa che deve essere data al mercato relativamente a tali operazioni. Con l’adozione di detto Codice la società si obbliga a rendere periodicamente note al mercato le operazioni compiute dalle Persone Rilevanti. La trasmissione al mercato delle comunicazioni relative a tutte le Operazioni Rilevanti comunicate alla società dalle Persone Rilevanti e compiute nel Periodo di Rilevanza (termine di ogni trimestre solare di riferimento) è effettuata a cura del Soggetto Responsabile per il controllo del rispetto delle previsioni del presente Codice e deve in ogni caso avvenire: entro il decimo giorno di borsa aperta successivo al termine di ciascun Periodo di Rilevanza per tutte le Operazioni Rilevanti, compiute nel Periodo di Rilevanza, le quali superino, anche cumulativamente, il valore di € 25.000 (Soglia di Rilevanza Continua); senza indugio, e comunque entro il terzo giorno di borsa aperta successivo al compimento dell’operazione, le Operazioni rilevanti, compiute nel Periodo di rilevanza, le quali superino, anche cumulativamente, il valore di € 100.000 (Soglia di Rilevanza Episodica). Il Codice disciplina il divieto per le Persone Rilevanti di compiere Operazioni Rilevanti sulle quote dei fondi, qualunque ne sia il controvalore, nei 5 giorni precedenti: la data di convocazione del consiglio di amministrazione della Sgr chiamato ad approvare i rendiconti di gestione del Fondo o le relazioni semestrali;.Ø la data di convocazione del consiglio di amministrazione della Sgr chiamato ad approvare le operazioni finanziarie aventi carattere di particolare significatività per la gestione del fondo, sottoposte alla sua attenzione dai soggetti gestori del fondo da alcuno dei componenti, esecutivi e non, del Consiglio di Amministrazione. Riservando al Consiglio di Amministrazione della Sgr, in presenza di condizioni o prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali della Sgr, che lo rendano opportuno, di deliberare ulteriori periodi di inibizione rispetto a quelli previsti dal Codice, o stabilire diverse limitazioni di controvalore massimo e minimo alle operazioni ammesse. Il Codice adottato prevede inoltre che il Consiglio di amministrazione della Sgr o delle società sue controllanti, previa richiesta motivata da parte della Persona Rilevante interessata, può concedere deroghe speciali alle previsioni sull’inibizione delle Operazioni Rilevanti. La data di entrata in vigore del presente Codice è stabilita al 30 giugno 2004.
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