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Notiziario Marketpress di Lunedì 21 Giugno 2004
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  FATTURA ELETTRONICA: CARATTERISTICHE E GESTIONE  
   
 

L'iniziativa di Metel, volta a realizzare un progetto pilota per la gestione della fattura elettronica, ha preso corpo dopo che la Direttiva Cee 115 è diventata una realtà a livello europeo ed è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004.

Nel corso del convegno organizzato da Metel sulla fattura elettronica, il Dr. Nicola Carnevale, Funzionario del Ministero dell’Economia e Finanze, Ufficio studi e politiche giuridiche e tributarie, ha ricordato che, in caso di adozione del formato elettronico, occorre, comunque, osservare le disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel D.P.C.M. 13 gennaio 2004, nella deliberazione del CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11 e nel D.M. 23 gennaio 2004, rispettando, naturalmente, gli obblighi contabili fissati, in particolare, dal Titolo II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La fattura elettronica, emessa all’atto della sua trasmissione per via elettronica (art. 21, comma 1, D.P.R. n. 633/72), deve avere la forma di documento statico non modificabile, ossia di documento informatico, e deve essere redatta in modo tale che il suo contenuto non possa essere alterato durante le fasi di accesso e di conservazione e che risulti immutabile nel tempo. La fattura elettronica, quindi, non deve contenere macroistruzioni né codice eseguibile tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati in essa rappresentati.

Naturalmente anche sulla fattura emessa in formato elettronico devono essere apposti il riferimento temporale (data e ora che viene associata ad una o più fatture) e la sottoscrizione elettronica (apposizione della firma elettronica qualificata e certificato corrispondente alla chiave pubblica da utilizzare per la verifica) in modo da garantirne l’attestazione della data, l’autenticità e l’integrità.

La trasmissione per via elettronica delle fatture è consentita previo accordo con il destinatario.

La fattura elettronica e la firma degli insiemi di documenti sono memorizzate su qualsiasi supporto, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, assicurandone l’ordine cronologico, senza soluzione di continuità per ciascun periodo di imposta, consentendo la ricerca e l’estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di detti elementi.

 
     
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