|
|
|
|
|
|
|
Notiziario Marketpress di
Giovedì 15 Luglio 2004
|
|
|
|
|
|
Pagina1 |
|
|
ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI DEL PARLAMENTO |
|
|
|
|
|
Bruxelles, 15 luglio 2004 - A seguito dell'elezione del Presidente, si procede all'elezione, a scrutinio segreto e con un unica scheda, dei quattordici vicepresidenti del Parlamento le cui candidature possono essere presentate unicamente da un gruppo politico o da trentasette deputati. Sono eletti i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se nel corso del primo scrutinio non sono assegnati tutti i seggi, si procede ad una seconda votazione con le stesse modalità. Qualora, poi, fosse necessario un terzo scrutinio, l'elezione ha luogo a maggioranza relativa per i seggi che rimangono da attribuire e, in caso di parità di voti, sono proclamati eletti i candidati più anziani. Il mandato dei vicepresidenti è di due anni e mezzo. Un vicepresidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, oppure se egli intende partecipare a una discussione in plenaria. Il Presidente, inoltre, può delegare ai vicepresidenti qualsiasi funzione, come quella di rappresentare il Parlamento in relazione a cerimonie o atti determinati. In particolare, un vicepresidente può essere incaricato di decidere sulla ricevibilità delle interrogazioni parlamentari che si intendono rivolgere alla Commissione e al Consiglio e dell'ordine in cui devono essere trattate, nonché di trasmettere alle istituzioni interessate le interrogazioni scritte ad esse rivolte. I vicepresidenti, assieme al Presidente, compongono l'Ufficio di Presidenza (il «bureau») che, peraltro, affida a due di essi il compito di curare le relazioni con i parlamenti nazionali. I due vicepresidenti che ricoprono tale ruolo sono tenuti a riferire regolarmente alla Conferenza dei presidenti (dei gruppi politici) sulle loro attività in tale materia. Tre vicepresidenti, appartenenti ad almeno due gruppi politici diversi, sono inoltre nominati dai gruppi politici come membri permanenti della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione, per un periodo di dodici mesi.
|
|
|
|
|
|
<<BACK
|
|
|
|
|
|
|
|