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Notiziario Marketpress di Lunedì 30 Agosto 2004
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  SMS ISTITUZIONALI: SOLO IN CASI ECCEZIONALI  
   
  L' Autorità Garante della Privacy  ha adottato, sulla base di numerose segnalazioni e reclami ricevuti, una decisione riguardante gli sms inviati a tutti gli abbonati di telefonia mobile in occasione delle ultime elezioni europee, in ordine alle date e agli orari di apertura dei seggi. L'autorità ha richiamato il suo provvedimento generale del 12 marzo 2003 nel quale aveva già indicato le condizioni di eccezionalità ed emergenza in presenza delle quali è possibile, per gli operatori di telefonia mobile, inviare messaggi agli utenti prescindendo dal consenso dell'interessato. In particolare, nel provvedimento l’Autorità precisava che si può ricorrere all'invio di messaggi in deroga alla disciplina sulla protezione dei dati personali in caso di emergenze e calamità naturali, con un provvedimento emanato, ad esempio, per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il Ministro dell'Interno aveva disposto che i fornitori di servizi di telefonia mobile fossero tenuti ad inviare, anche in deroga alle norme vigenti, a tutti gli abbonati e titolari di carte ricaricabili un messaggio sms, e aveva motivato l'urgenza e il carattere di eccezionalità ed emergenza del decreto con il riferimento alla novità del calendario previsto per le votazioni, all'insufficiente conoscenza tra i cittadini di tali novità, ai rischi di affollamento ai seggi, al timore di situazioni di forte criticità come quelle determinatesi in occasione delle passate elezioni politiche, alle proteste registratesi in occasione della riduzione delle sezioni elettorali, alla consistente riduzione del contingente militare a presidio dei seggi, ai disagi e turbamenti sotto il profilo dell'ordine pubblico, oltre che ai rischi e impedimenti all'esercizio stesso del diritto di voto, circostanze che il Ministero ha giudicato oggettivamente come eccezionali. Il Garante ha ribadito, come criterio generale, che "le situazioni, poste a fondamento del provvedimento d'urgenza, debbano presentare effettivamente carattere di eccezionalità e di emergenza" e ha sottolineato l'esigenza di evitare un'utilizzazione estensiva ed impropria del riferimento all'emergenza. Dalle informazioni fornite all’Autorità dal Ministero dell'Interno e dai gestori è risultato che i messaggi sono stati inviati agli utenti direttamente da questi ultimi e non vi è stata, quindi, alcuna comunicazione dei numeri dei cellulari alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda il problema della firma, attribuita, secondo il Ministero dell'Interno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 150/00, il Garante ha osservato che, nella specifica materia in questione, non può assumere rilevanza la norma richiamata, la quale riguarda situazioni diversamente caratterizzate (trasmissione di messaggi da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo). Il corretto rapporto tra cittadini e amministrazione richiede che debba essere sempre identificabile il soggetto istituzionale che invia o fa inviare i messaggi. Per quanto riguarda l'orario degli invii, quasi tutti i gestori hanno attestato di aver inviato solo in determinati ore diurne oppure tarando i sistemi informativi in modo da non superare un certo orario nella tarda serata. Nella sua decisione il Garante ha richiamato anche al rispetto da parte dei gestori di determinate cautele nell'invio degli sms (evitando le ore notturne) e la necessità di fornire adeguate informazioni generali agli utenti su tali invii di emergenza. Su quest'ultimo punto, l'Autorità si è riservata di accertare che gli operatori rendano conformi alle norme sulla privacy le informative ai clienti.  
     
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