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Notiziario Marketpress di
Giovedì 15 Luglio 2004
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ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO VOTAZIONE: 20.07.2004 |
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Bruxelles, 15 luglio 2004 - Il Parlamento procederà all'elezione del proprio Presidente che resterà in carica per la prima parte della legislatura (due anni e mezzo). Le candidature alla Presidenza del Parlamento possono essere presentate, al deputato decano, unicamente da un gruppo politico o da 37 deputati. Allo stato attuale, il Pse ha candidato ufficialmente lo spagnolo Josep Borrell, mentre il gruppo dei liberali e democratici (il costituendo Alde/adle, ex Eldr e altri) ha indicato il neoeletto polacco Bronislaw Geremek, mentre la Gue/ngl ha candidato il francese Francis Wurtz. Le intenzioni degli altri gruppi non sono ancora state rese note. La votazione ha luogo a scrutinio segreto e viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se dopo tre scrutini nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad un'ulteriore votazione che vede in lizza i due deputati che nel corso dell'ultimo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è proclamato eletto il candidato più anziano. Il deputato decano, quindi, cede la Presidenza al nuovo Presidente del Parlamento. Il giorno seguente, il Presidente pronuncia un'allocuzione di insediamento. Il Presidente ha il compito di dirigere l'insieme dei lavori del Parlamento e dei suoi organi, dispone di tutti i poteri necessari per presiedere alle deliberazioni e per assicurarne il buon svolgimento. Il Presidente apre, sospende e toglie le sedute. Decide in merito alla ricevibilità degli emendamenti, alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione nonché alla conformità delle relazioni con il regolamento interno del Parlamento. Fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dichiara chiuse le discussioni, mette le questioni ai voti e proclama i risultati delle votazioni. Il Presidente può prendere la parola in una discussione solo per esporre lo stato della questione e richiamare alla medesima. Se intende partecipare a un dibattito, è allora tenuto ad abbandonare il seggio presidenziale e può farvi ritorno solo al termine della discussione. Il Presidente dirige l'Ufficio di Presidenza (il cosiddetto «bureau»), cui fanno parte anche i quattordici vicepresidenti e, con funzioni consultive, i questori. Nell'ambito delle deliberazioni del bureau, in caso di parità di voti «il voto del Presidente è preponderante». Egli inoltre partecipa alle riunioni della Conferenza dei presidenti, composta dai presidenti dei gruppi politici costituitesi in seno al Parlamento. Il Presidente, infine, rappresenta il Parlamento nelle relazioni internazionali, nelle cerimonie e negli atti amministrativi, giudiziari o finanziari. La carica di Presidente, così come qualsiasi altro incarico al quale è stato eletto un deputato, può essere revocata dal Parlamento, su proposta della Conferenza dei presidenti dei gruppi politici, qualora si ritenga che il deputato in questione abbia commesso una colpa grave. Il Parlamento, se del caso, delibera con una maggioranza di due terzi dei voti espressi che rappresenti la maggioranza dei deputati che lo compongono.
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