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Notiziario Marketpress di Giovedì 15 Luglio 2004
 
   
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  APPROVATO DAI MINISTERI DEL LAVORO E DELL'ECONONIA E' OPERATIVO L'ACCORDO FNSI-FIEG: FORTI SCONTI INPGI ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO GIORNALISTI DISOCCUPATI  
   
  Roma, 15 luglio 2004 - E' ufficiale: il Ministero del Lavoro e quello dell'Economia hanno approvato la delibera Inpgi 19 maggio 2004 con la quale l'Istituto ha recepito l'accordo Fnsi-fieg del 5 maggio 2004 con il quale viene favorito il ritorno nelle redazioni dei colleghi disoccupati o cassaintegrati. "In base a tale provvedimento - ha scritto Gabriele Cescutti - l'Inpgi sarà autorizzato ad assumersi l'onere di uno sconto contributivo di cui potranno beneficiare le aziende editoriali che assumeranno, con contratto a termine della durata di un anno, giornalisti iscritti nelle liste di disoccupazione e cigs tenute a cura della Fnsi e della Fieg. In tali ipotesi sarà a carico dell'azienda soltanto la quota dei contributi previsti per gli apprendisti iscritti all'Inps (complessivamente soltanto 144 euro l'anno per ogni assunzione). Al termine dell'anno, se l'azienda trasformerà il rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, potrà fruire dello stesso sconto contributivo per altri 12 mesi, sempre a carico dell'Inpgi. "Ogni azienda potrà assumere con tali agevolazioni colleghi disoccupati fino ad un tetto massimo pari al 10 per cento calcolato sul corpo redazionale attuale. Tale percentuale potrà salire al 40% per le nuove iniziative editoriali, purché l'assunzione avvenga, fin dal primo giorno, con un contratto a tempo indeterminato. Potranno usufruire dell'agevolazione contributiva descritta soltanto le aziende che risultino in regola con il pagamento dei contributi correnti all'Inpgi. La delibera ora approvata dai Ministeri vigilanti mira a ripetere un percorso simile a quello già sperimentato qualche anno fa in base alla legge 402/96 che consentì, nei primi due anni di applicazione dei cosiddetti contratti Treu, il rientro nelle redazioni di circa duecento colleghi disoccupati". Franco Abruzzo ha dichiarato: "L'accordo è molto buono per quanto riguarda gli incentivi per l'assunzione di giornalisti disoccupati, mentre ha una parte che viola integralmente l'articolo 3 (uguaglianza e pari dignità sociale) della Costituzione. Mi riferisco all'applicazione dell'articolo 116 della legge n. 388/2000 a favore degli editori (per quanto riguarda le sanzioni relative alle evasioni contributive). Questo è un riconoscimento giusto peraltro presente in una sentenza della Cassazione civile. Ai giornalisti pensionati, invece, viene negata l'applicazione dell'articolo 72 della stessa legge, quell'articolo che prevede per i pensionati di vecchiaia la piena libertà di cumulo e una trattenuta fino al 30% dell'assegno per i pensionati di anzianità. Ai pensionati di vecchiaia anticipata e ai pensionati di anzianità verrà, invece, riconosciuto il limite di cumulabilità soltanto fino ad euro 13.000 (lire 25.171.510). La Fnsi è debole con i forti (gli editori) ed è forte nonché implacabile con i deboli (i giornalisti pensionati). Questo il testo dell'accordo: Il giorno 5 maggio 2004 tra la Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana nell'intento di ricondurre a normalità in uno spirito di fattiva collaborazione le relazioni previdenziali concernenti la gestione dell'Inpgi; visti i poteri che l'art. 3, 2° comma, lettera b), del Decreto legislativo n. 509/94 attribuisce alle due Federazioni per quanto concerne le determinazioni in materia di contributi e prestazioni dell'Inpgi, si è convenuto quanto segue: Art. 1. Le delibere dell'Inpgi n. 107 del 28 giugno 2001 e n. 93 del 18 giugno 2002, contenenti proposte del Consiglio di Amministrazione alle parti sociali relative alla liquidazione di un'integrazione straordinaria ai pensionati a ruolo prima del 1° gennaio 1999 e riscatto del corso legale di laurea formano oggetto di positiva determinazione da parte delle sottoscritte Organizzazioni, nel testo allegato al presente accordo (Allegati 1 e 2) e potranno essere trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'approvazione ai sensi dell'Art. 3, 2° comma, lettera b) del Decreto legislativo n. 509/94 ai fini della loro esecutività. Art. 2. La delibera n. 86 del 7 giugno 2001 modificativa del sistema sanzionatorio dell'Istituto (a suo tempo adottato con delibera n. 244/1997), annullata insieme al Decreto ministeriale di approvazione del 16 aprile 2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con sentenza n. 8091/02 del 17 febbraio 2003, annullamento impugnato dall'Inpgi al Consiglio di Stato, dovrà essere sostituita da altra disciplina che dia piena attuazione al sistema sanzionatorio previsto dai commi da 8 a 19 dell'Art. 116 della legge 23/12/2000, n. 388 e con la medesima decorrenza al 1 gennaio 2001. La decisione del Consiglio di Stato sul ricorso di cui sopra, discusso il 17 febbraio 2004, qualsiasi ne sia l'esito, non altererà il contenuto del presente accordo in materia sanzionatoria e condonale. Art. 3 . In relazione a quanto previsto dall'Art. 116, comma 18, della Legge 23/12/2000, n. 388 in materia condonale, ed in parziale deroga dello stesso, l'Inpgi visto l'art. 4, comma 6bis, della legge n. 140 del 28 maggio 1997 attuerà un condono contributivo per i casi di evasione od omissione, consistenti nel mancato o ritardato pagamento dei contributi ad esso spettanti determinatisi sino al 31 marzo 2004 secondo i seguenti criteri: a) applicazione di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al tasso ufficiale di riferimento in atto al 1° gennaio 2004, maggiorato di 5,5 punti dell'importo contributivo omesso. La sanzione civile non può essere superiore nel suo complesso al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge e di regolamento; b) il condono troverà applicazione alle controversie pendenti in sede amministrativa o giudiziale, qualsiasi sia il grado di giudizio, nonché alle rateizzazioni in atto. In ipotesi di controversia giudiziale o amministrativa, l'azienda che intenderà avvalersi del condono dovrà effettuare nelle competenti sedi, nel primo caso la rinuncia agli atti ed all'azione relativa all'addebito oggetto di condono; nel secondo caso, dovrà effettuare la dichiarazione di riconoscimento del debito. Identica rinuncia dovrà effettuare anche l'Inpgi nel caso in cui abbia promosso azioni giudiziali contro l'azienda, previa dichiarazione di riconoscimento del debito da parte dell'azienda stessa. In ipotesi di rateizzo, resta fermo che la quota di sanzione determinata secondo il previgente regime ed afferente le rate già versate sino al 30 settembre 2000, resta acquisita dall'Inpgi a tale titolo, incidendo il nuovo regime soltanto sugli importi globali o sulle rate versati dal 1° ottobre 2000. L'inpgi trasmetterà alla Procura della Repubblica per i provvedimenti relativi all'azione penale eventualmente intrapresa, copia delle domande di condono definite dall'Istituto; c) per l'evasione od omissione, consistenti nel mancato o ritardato pagamento dei contributi non accertati alla data del 31 marzo 2004 le aziende interessate potranno entro sei mesi dall'approvazione di cui al punto f), effettuare la spontanea regolarizzazione usufruendo dei benefici di cui sopra e della rateizzazione prevista dal punto d); d) gli importi relativi ai contributi e alle sanzioni di cui alla lettera a) potranno essere versati con una rateizzazione sino a 36 mesi, con l'applicazione degli interessi di dilazione e di differimento pari al 5 per cento annuo; e) nel caso in cui le aziende intendano perseguire l'accertamento giudiziale per contestazioni contributive relative ad elementi per i quali sussistano oggettive incertezze connesse anche a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale, il condono per i relativi importi troverà applicazione sempreché il versamento dei contributi e della sanzione nella misura di cui alla lettera a) sia effettuato entro il termine fissato dall'Inpgi; f) le istanze di condono relative al contenzioso globale contributivo o a parte di esso dovranno essere presentate all'Inpgi dalle aziende entro sei mesi dall'approvazione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della delibera consiliare conseguente al presente accordo. In attesa di tale atto l'Istituto non procederà ad ingiunzione o ad atti esecutivi nei confronti delle aziende interessate Art. 4. La delibera n. 106 del 28 giugno 2001 (allegato 3), nella parte relativa alla revisione della disciplina in materia di cumulo ‑ annullata dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali con decreto 18 aprile 2003 ‑ deve essere sostituita da altra delibera che preveda: la sostituzione del comma 1 con la seguente previsione: "A decorrere dal 1 gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente"; al comma 2, 3 e 4 l'elevazione del limite di cumulabilità da euro 7.747 (lire 15 milioni) ad euro 13.000 (lire 25.171.510); Con tali modifiche la nuova delibera del Consiglio di Amministrazione potrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'approvazione ai sensi dell'Art. 3, 2° comma, lettera b) del Decreto legislativo n. 509/94 ai fini della sua esecutività. Art. 5. Con delibera n. 43 del 19 marzo 2003 (allegato 4) sono state disposte agevolazioni contributive pari a quelle previste dall'art. 8, comma 2 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e limitatamente a n. 130 unità alle aziende in regola con il versamento dei contributi correnti e che avessero assunto con contratto a termine di durata pari a dodici mesi giornalisti iscritti nelle liste di disoccupazione o Cigs tenute a cura della Commissione paritetica Fieg/fnsi. L'indicata delibera forma parte di positive determinazioni delle sottoscritte organizzazioni con le seguenti integrazioni e modifiche abolizione dei riferimenti diretti o indiretti inerenti l'individuazione massima dei contratti a termine stipulabili e della ripartizione in relazione al numero dei giornalisti occupati nelle aziende; individuazione per ogni azienda editrice del numero massimo dei contratti a termine stipulabili con i giornalisti professionisti e praticanti iscritti nelle liste di disoccupazione e Cigs nella misura del 10% dei giornalisti professionisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dipendenti alla .Data di approvazione dai Ministeri vigilanti della delibera di cui al successivo punto. Qualora l'applicazione della percentuale determini frazioni di unità, le stesse verranno arrotondate ad unità intera; applicazione del beneficio alle assunzioni a termine che verranno effettuate nel corso di un anno decorrente dal giorno successivo all'approvazione della delibera da parte dei Ministeri vigilanti e per le causali previste dall'art. 3 della disciplina collettiva giornalistica ovvero da quelle di legge; proroga del beneficio per ulteriori 12 mesi alle aziende che trasformino il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato; le aziende che promuovano nuove iniziative editoriali ‑ferma restando per esse la possibilità di utilizzare la normativa di cui sopra per le assunzioni a termine ‑ sono ammesse a beneficiare della medesima riduzione contributiva per un periodo di 24 mesi con riferimento alle unità giornalistiche assunte inizialmente a tempo indeterminato provenienti dalle liste di disoccupazione e Cassa integrazione guadagni gestite dalla Fieg e dalla Fnsi. Tali assunzioni devono essere effettuate entro un periodo di 12 mesi decorrente dalla data di approvazione della conforme delibera Inpgi da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il beneficio è limitato ad un numero di assunzioni non superiore al 40% dei giornalisti professionisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato assunti dalle aziende interessate. Cumulo con gli incentivi previsti dall'art. 4, lettera B del contratto di lavoro giornalistico per l'assunzione di disoccupati. Art. 6. In relazione alla fattispecie di esclusione previste dall'art. 61, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed inerenti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le parti confermano che l'iscrizione all'Albo dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti costituisce condizione necessaria per l'esercizio da parte degli stessi della professione intellettuale di giornalista. Le parti convengono di avviare un confronto in sede sindacale finalizzato all'esame degli aspetti attuativi anche relativi alle ulteriori fenomenologie di rapporto previste dal Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le parti convengono di rinviare in sede di rinnovo quadriennale della disciplina collettiva giornalistica in scadenza al 28 febbraio 2005 la proposta della Fieg di esaminare il regime di totale cumulabilità tra i redditi di lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità per i giornalisti che, avendo raggiunto i 58 anni di età, abbiano maturato una anzianità contributiva di 37 anni e ciò in relazione anche ai risultati del bilancio tecnico dell'Inpgi in fase di elaborazione. Per quanto concerne il problema, sollevato dalla Fieg, circa l'allineamento dei livelli di minimale retributivo ai fini contributivi per i collaboratori fissi ed i corrispondenti al regime retributivo tabellare previsto per tali qualifiche dal contratto nazionale giornalistico, le parti si attiveranno in sede del Ministero del Lavoro per una definizione, di intesa con l'Inpgi, della questione.  
     
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