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Notiziario Marketpress di
Lunedì 30 Agosto 2004
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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DISABILI: SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'ACCESSIBILITÀ ALLE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE |
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Il Consiglio dei Ministri ha esaminato lo schema di Dpr contenente il regolamento attuativo della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 la cosiddetta "Legge Stanca", che contiene disposizioni per favorire l'accesso dei disabili alle nuove tecnologie informatiche. "È un significativo atto per abbattere le barriere digitali evitando che le nuove tecnologie informatiche determinino forme di emarginazione, forse ancora più pericolose di quelle tradizionali, mentre punta a promuoverne l'uso come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni, oltre che di miglioramento della qualità della vita", ha detto Lucio Stanca, Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, ricordando che "il Regolamento costituisce una tappa fondamentale nel percorso virtuoso intrapreso con l'approvazione della legge, nel dicembre 2003, mentre era in corso l''Anno Europeo del Disabile”, e che si concluderà, a breve, con l'emanazione delle “Linee guida” con i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l'accessibilità, attualmente in corso di predisposizione". Il Ministro ha sottolineato "la forte valenza innovativa del Regolamento, predisposto previa consultazione delle associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative della categoria, nonché di quelle di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software". Una sorta di "bollino blu" certificherà l'accessibilità da parte dei disabili ai siti Internet ed al materiale informatico. I punti essenziali del Regolamento, che si compone di 9 articoli, sono i seguenti: a. Concetto di accessibilità: capacità dei sistemi informatici di poter erogare servizi fruibili anche per i soggetti che necessitano di tecnologie assistive o di particolari configurazioni; b. Tecnologie assistite: soluzioni tecnologiche che consentono al disabile di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici; c. Verifica tecnica dell'accessibilità, operata da esperti, e verifica soggettiva, condotta sui singoli servizi tramite l'intervento del soggetto destinatario, anche disabile, sulla scorta di valutazioni empiriche. I soggetti che procedono alle valutazioni delle caratteristiche di accessibilità dei servizi sono inseriti nell'elenco dei valutatori, istituito presso il Cnipa (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione), che garantisce l'alta specificità tecnica degli accertamenti; d. Rilascio da parte del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie del logo sull'accessibilità dei siti e del materiale informatico, richiesto dai privati, effettuato previa contestuale esibizione dell'attestato di accessibilità, concesso in caso di verifica positiva, dai valutatori privati; e. Poteri ispettivi di controllo del Cnipa verso i privati, consistenti nella verifica del mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi. Altre disposizioni prevedono l'ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni utilizzano il logo sui siti e sui servizi forniti. Esse provvederanno, in modo autonomo, a valutare l'accessibilità stessa.
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