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Notiziario Marketpress di
Lunedì 30 Agosto 2004
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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PROVIDER: RESPONSABILITA’ DEI CONTENUTI DIFFUSI IN RETE |
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La quarta sezione civile del Tribunale di Napoli, con sentenza del 29 giugno 2004, ha per primo applicato ed interpretato le norme contenute nel Decreto legislativo n. 70/03, relativo alla responsabilità degli internet service provider, che ha recepito la Direttive europea 2000/31/Ce sul commercio elettronico. Nel caso di specie il provider è stato condannato per aver violato il diritto d’autore on line nel momento in cui, scegliendo lui i contenuti, ha pubblicato su un sito internet, realizzato e gestito per conto di un comune, un’opera, senza il consenso del suo autore. Il giudice napoletano ha applicato il regime di responsabilità del “content provider, al quale incombe l’obbligo di controllare e verificare ogni ulteriore profilo di lesività dei contenuti resi ostensibili nel sito dallo stesso creato, organizzato e gestito”, secondo quanto previsto dall’art. 16, 2° comma, del citato decreto legislativo. Il giudice napoletano ha anche chiarito che la responsabilità non sarebbe scattata se il provider avesse fornito la prova, anche testimoniale, che documenti ed immagini erano stati forniti e scelti dal committente e che la responsabilità in esame è di tipo extracontrattuale e che, ai sensi dell’art. 2043 cod. Civ., non ha alcun rilievo il fatto che il servizio fosse reso gratuitamente.
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