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Notiziario Marketpress di
Lunedì 08 Marzo 2004
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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CODICE DELLA PRIVACY: LA FIGURA DI RESPONSABILE |
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Proseguiamo nella lettura del Codice della privacy, in vigore dal 1° gennaio 2004 e contenuto nel Decreto legislativo n. 196/03, occupandoci, ora della disciplina relativa al responsabile del trattamento dati. Secondo la definizione contenuta nell’art. 4, comma 1, lett. G, il responsabile è la persona fisica o giuridica (o qualsiasi altro ente, associazione od organismo) preposto dal titolare al trattamento di dati personali. L'art. 29 precisa i caratteri della figura del responsabile. In primo luogo conferma che non vi è l'obbligo, in capo al titolare, di designare il responsabile. Si tratta, infatti, di una nomina facoltativa. Se è designato, il responsabile deve essere individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. I compiti affidati al responsabile debbono essere analiticamente specificati per iscritto dal titolare. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni. Ricordiamo che gli estremi identificativi del responsabile, se designato, sono inseriti nell'informativa prevista dall'art. 13 del Codice.
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