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Notiziario Marketpress di
Luned́ 08 Marzo 2004
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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CODICE DELLA PRIVACY: LA FIGURA DI INCARICATO |
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Concludiamo, per oggi, la lettura del Codice della privacy, in vigore dal 1° gennaio 2004 e contenuto nel Decreto legislativo n. 196/03, occupandoci della disciplina relativa all’incaricato del trattamento dati. Secondo la definizione contenuta nell’art. 4, comma 1, lett. H, l’incaricato del trattamento dati è la persona fisica autorizzata, dal titolare o dal responsabile, a compiere operazioni di trattamento. L'art. 30 aggiunge che le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. E’ espressamente previsto che la designazione sia effettuata per iscritto, individuando puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera valida anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima. Ricordiamo che gli incaricati possono essere solamente persone fisiche: pertanto, non è possibile, per esempio, nominare come incaricato lo studio esterno di elaborazione paghe e contributi. Inoltre le aziende debbono designare per iscritto gli incaricati.
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