Sulla Gazzetta ufficiale del 9 luglio 2004, n. 159 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che indica il saggio di interesse da applicare a favore dei creditori in caso di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Decreto legislativo n. 231/02.
Per il semestre che va dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2004 il saggio degli interessi di mora è pari al 2,01%.
Il tasso di riferimento deve essere maggiorato di 7 punti percentuali (9 punti per i prodotti deteriorabili) e le parti possono comunque stabilire un tasso di interesse differente, semprechè non sia gravemente iniquo per il creditore.
Di seguito riepiloghiamo i tassi di riferimento fissati dall'entrata in vigore della normativa fino a oggi:
1° luglio - 31 dicembre 2002: 3,35%
1° gennaio - 30 giugno 2003: 2,85%
1° luglio - 31 dicembre 2003: 2,10%
1° gennaio - 30 giugno 2004: 2,02%.