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Notiziario Marketpress di Lunedì 06 Settembre 2004
 
   
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  DIRITTO E IMPRESE: LA CONCILIAZIONE SI APRE ALLE SOCIETÀ IN LOMBARDIA, TOSCANA E VENETO LE IMPRESE PIÙ “CONCILIANTI” NEL 2003  
   
  Roma, 6 settembre 2004 – Estensione della procedura di conciliazione dalle sole controversie tra imprese e consumatori anche alle liti commerciali, riguardanti i rapporti tra società, banche e intermediari finanziari. Istituzione di un Registro degli enti di conciliazione pubblici e privati, al cui interno le Camere di Commercio verranno iscritte di diritto. Adozione dell’autoregolamentazione tariffaria adottata dal sistema camerale quale parametro di riferimento per i costi della conciliazione praticata dagli enti pubblici. Riconoscimento e valorizzazione dell’attività di formazione dei conciliatori realizzata dalle Camere di Commercio con l’adozione del modello definito a livello nazionale dall’Unioncamere. Questi alcuni degli aspetti innovativi contenuti nei regolamenti sul processo commerciale, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 23 agosto, messi in evidenza dal presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli che, nell’occasione, ha reso noti i dati sulle attività di conciliazione svolte dalle Camere di Commercio nel 2003. “Dare certezza di tempi e costi alla giustizia commerciale – ha osservato il Presidente di Unioncamere - è un fattore di competitività per le nostre imprese. Con questo iniziativa il Legislatore mostra di credere, e di credere fortemente, nei benefici derivanti dalla diffusione della conciliazione, riconoscendo l’esperienza acquisita in quest’ambito dalle Camere di Commercio. Nel 2003 – ha detto Carlo Sangalli - le Camere hanno amministrato 2.218 procedure di conciliazione, l’87% in più dell’anno precedente: è un segnale importante di quanto i cittadini siano alla ricerca di regole e procedure rapide, economiche e ‘dedicate’ a garantire i loro rapporti economici. Negli ultimi anni – ha concluso Sangalli - l’impiego di questo strumento è cresciuto soprattutto nei rapporti tra imprese e consumatori. Con la partenza della riforma ci attendiamo una spinta decisiva al suo utilizzo anche da parte delle imprese, che potrà contribuire in modo significativo ad alleggerire il lavoro della giustizia ordinaria”. I due regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto scorso, danno attuazione agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 5/2003 sulla riforma del diritto societario (“Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 366/2001”). Le nuove norme, rese operative dalla pubblicazione dei regolamenti, introducono per la prima volta nell’ordinamento societario regole per l’utilizzo della conciliazione nei rapporti tra imprese. Grazie a queste, società di capitali e società cooperative potranno inserire nei propri statuti e contratti la clausola di conciliazione per la risoluzione di controversie insorgenti tra soci della stessa impresa, con altre imprese, con le banche e con gli intermediari finanziari1, con la certezza di operare entro un sistema codificato di specifiche procedure. Di questa opportunità potranno avvalersi 1.034.832 società di capitali e 147.754 società cooperative, adeguando (le prime entro il 30 settembre, le seconde entro il 31 dicembre 2004) i propri statuti alle nuove norme introdotte dalla riforma dei diritto societario. Scegliendo la via della giustizia alternativa l’impresa si assicura che il primo tentativo di risoluzione delle liti in materia commerciale dovrà avvenire dinanzi ad una Commissione di conciliazione il cui verbale – per la prima volta - assume efficacia di titolo esecutivo per l’espropriazione forzata e l’iscrizione di ipoteca giudiziale (previa omologazione del Tribunale). Solo nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisse si potrà fare ricorso alla giustizia ordinaria. L’altra grande novità riguarda la disciplina degli organismi di conciliazione. La riforma del diritto societario, infatti, prevede l’istituzione di un Registro presso il Ministero della Giustizia, cui devono accreditarsi i centri pubblici e privati che intendano gestire procedure di conciliazione in materia di contratti. Il Ministero conferirà l’accreditamento a coloro che, sulla base dei regolamenti e delle tariffe, offriranno garanzie di serietà ed efficienza. Le Camere di Commercio sono gli unici enti pubblici che verranno iscritti di diritto nel Registro, previa presentazione di una semplice domanda. Le attività di conciliazione delle Camere di Commercio nel 2003 Nel 2003 le domande di conciliazione ricevute e gestite dalle Camere di Commercio sono risultate 2.128: 343 relative a controversie nascenti da rapporti tra imprese e 1.785 relative a rapporti tra imprese e consumatori. Complessivamente, il valore medio delle conciliazioni è risultato pari a 53.164 euro mentre la durata media è stata di 38 giorni. Per quanto riguarda le sole controversie relative a rapporti tra imprese, il valore medio è stato di 102.487 euro e la durata media di 40 giorni. Di queste, circa un terzo (100) hanno riguardato la materia della subfornitura, con una durata media dei casi di 36 giorni ed un valore medio di 430.765 euro. Nel 70% dei casi, chi ricorre alla conciliazione ha dichiarato di aver scelto questa soluzione principalmente per l’economicità del servizio e la rapidità delle procedure, nel restante 30% per l’affidabilità del servizio. Dal punto di vista settoriale, nel 30% dei casi le vertenze tra imprese risolte attraverso la conciliazione hanno riguardato il comparto delle telecomunicazioni. A distanza seguono le controversie nel commercio (10% del totale delle procedure) e dell’edilizia (9%). Artigianato e industria manifatturiera si sono attestate al 7% del totale, mentre solo il 3% delle vertenze ha riguardato il turismo. A livello territoriale Puglia (573 procedure), Toscana (467) e Lombardia (265) sono le regioni in cui nel 2003 si è concentrato il 61,3% del totale delle procedure di conciliazione svolte dalle Camere di Commercio. La graduatoria delle conciliazioni tra sole imprese vede invece al comando la Lombardia (100 procedure), seguita dalla Toscana (59) e dal Veneto (40). Anche in questo caso, le prime tre regioni insieme considerate superano abbondantemente (58%) la metà di tutte le conciliazioni gestite dalle Camere. 1 Il ricorso alla conciliazione si applica ad un’ampia fattispecie di controversie riguardanti i rapporti societari, il trasferimento delle partecipazioni sociali, i patti parasociali, i rapporti in materia di intermediazione mobiliare, servizi e contratti di investimento, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari (tra cui la cartolarizzazione dei crediti), offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa; controversie promosse da una banca nei confronti di un’altra banca, ovvero da o contro un’associazione di consumatori o Camere di Commercio.  
     
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