Sempre, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004 l’emissione della fattura elettronica si considera effettuata all’atto della consegna o spedizione del documento (in formato cartaceo) all’altra parte ovvero all’atto della sua trasmissione per via elettronica (per il formato elettronico). Mentre è espressamente previsto che la fattura cartacea deve essere compilata in duplice esemplare, di cui uno consegnato o spedito all’altra parte, nulla dice l’art. 21 del decreto Iva in merito alla fattura elettronica: riteniamo, pertanto, che il documento elettronico possa essere emesso in un unico originale.