In base al Decreto legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004 è possibile emettere la fattura in formato elettronico solo se sussistono specifici requisiti in grado di garantire la data, l’autenticità dell’origine del documento e l’integrità del suo contenuto. Oltre al riferimento temporale, quindi, occorre apporre su ciascuna fattura, o lotto, anche la firma elettronica qualificata dell’emittente. Entrambi i requisiti possono essere garantiti utilizzando sistemi Edi (electronic data interchange) per la trasmissione elettronica dei dati. Inoltre, il nuovo art. 21, secondo comma, lettera a, del decreto Iva prevede che la fattura debba riportare il numero di partita Iva relativamente al cedente o prestatore.